Termini, atti e adempimenti del processo civile

Sentenza Cass. Sezioni Unite del 31 ottobre 2022 n. 32061

Desidera propormi un mandato congiunto?

Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

Proponga un mandato congiunto

Che cosa comporta il mandato congiunto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27264/2018 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4, presso lo studio dello Avv. Mario Santaroni;

contro

B.B., C.C., D.D. e E.E.;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3318/18, depositata il 2 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 luglio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. A.A. propose opposizione al precetto notificatogli il 26 maggio 2014, con cui B.B., F.F., C.C., D.D. ed E.E. gli avevano intimato il pagamento della somma di Euro 5.587,89, a titolo di onorari liquidati in favore degl’intimanti nella sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 678/14 del 14 febbraio 2014, e della somma di Euro 394,19, a titolo di spese e compensi relativi all’atto di precetto.

A sostegno della domanda, l’attore dedusse la nullità del precetto per difetto di procura ad litem e mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva e della data di notificazione del titolo esecutivo, sostenendo inoltre che l’importo dovuto per le spese del giudizio di appello era pari ad Euro 140,00, anzichè ad Euro 250,00, mentre il compenso dovuto per l’atto di precetto era pari ad Euro 135,00, anzichè ad Euro 225,00.

Si costituirono i convenuti, e riconobbero di aver erroneamente indicato un maggiore importo di Euro 110,00, a titolo di spese liquidate per il giudizio d’appello, chiedendo la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione.

1.1. Con sentenza dell’8 maggio 2017, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, accolse parzialmente l’opposizione, riconoscendo il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata limitatamente all’importo di Euro 5.740,85, e compensando per la metà le spese processuali, che per il residuo pose a carico dei convenuti.

  1. Sull’appello proposto da B.B., C.C., D.D. ed E.E. spiegarono intervento nel giudizio B.B., C.C., D.D., E.E., G.G. ed H.H. ed I.I., in qualità di eredi di F.F..

2.1. Con sentenza del 2 luglio 2018, la Corte d’appello di Napoli ha accolto parzialmente l’impugnazione, dichiarando sussistente il diritto degli appellanti di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente all’importo di Euro 5.872,08, compensando per un decimo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando A.A. al pagamento del residuo.

A fondamento della decisione, la Corte ha riconosciuto innanzitutto l’ammissibilità delle censure riguardanti la determinazione della somma dovuta, il regolamento delle spese e l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., in quanto qualificabili come motivi di opposizione all’esecuzione, dichiarando invece inammissibile la questione concernente la nullità del precetto per difetto di procura, in quanto espressamente disattesa dalla sentenza di primo grado e non riproposta dall’appellato con gravame incidentale. Ha dichiarato altresì inammissibile l’intervento spiegato dai terzi, non avendo gli stessi dimostrato la loro qualità di eredi, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con gli altri creditori, ed essendo ormai decorso il termine per l’appello.

Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire, nonostante l’esiguità dell’importo contestato, rilevando che l’opposizione aveva ad oggetto anche altri profili dell’atto di precetto, e dichiarando invece inammissibile, per difetto d’interesse, la questione concernente la cessazione della materia del contendere, poichè dalla relativa pronuncia non sarebbe derivato alcun effetto utile per i convenuti, dovendo la fondatezza dell’opposizione essere valutata ai fini del regolamento delle spese processuali. Ha escluso comunque che i convenuti avessero rinunciato all’importo indebitamente richiesto, ritenendo invece fondate le censure riguardanti l’ammontare del compenso dovuto per la redazione dell’atto di precetto, da determinarsi sulla base dell’importo del credito fatto valere con il precetto, e quindi dei compensi liquidati nel titolo esecutivo, maggiorati di IVA e CPA e delle spese vive, ed escluso invece il rimborso delle spese generali, non indicate nel titolo nè richieste con il precetto.

  1. Avverso la predetta sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione dinanzi alla Terza Sezione civile, che con ordinanza del 14 ottobre 2021 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, dando atto dell’avvenuta proposizione della seguente questione, ritenuta di particolare importanza, in ordine alla quale si registrano orientamenti contrastanti: “se sia corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l’attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un’aliquota delle spese di lite in favore della controparte”.

Ai fini della decisione del ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022).

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione di un decimo delle spese processuali, ponendo a suo carico il residuo. Premesso che, ai fini del regolamento delle spese, occorre tenere presente l’esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali, osserva che egli era risultato parzialmente vittorioso in entrambi i gradi del giudizio, essendo stata riconosciuta la fondatezza di un motivo di opposizione, con la conseguente rideterminazione dell’importo richiesto con l’atto di precetto. Afferma pertanto l’illegittimità della condanna alle spese, sostenendo che le stesse non avrebbero potuto essere poste neppure parzialmente a suo carico, ma solo compensate totalmente o parzialmente, con la condanna, in quest’ultimo caso, a carico dei convenuti.
  2. Come ha rilevato la Terza Sezione civile nell’ordinanza interlocutoria, in ordine alla questione sollevata dal ricorrente, avente ad oggetto la possibilità di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, si sono sviluppati nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti.

2.1. Un primo orientamento, risalente nel tempo ma ancor oggi ampiamente diffuso, fornisce al predetto quesito una risposta negativa, affermando che in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale (la cui ricorrenza richiede una specifica ed espressa motivazione) in cui tali spese siano state causate all’altra parte attraverso la trasgressione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c.; ne consegue che, qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi (secondo il discrezionale apprezzamento, ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi) i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un’ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 19/10/2015, n. 21083; 21/03/1994, n. 2653; Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 901; Cass., Sez. lav., 9/04/1986, n. 2493).

Secondo tale impostazione, la nozione di soccombenza, che ai sensi dell’art. 91 c.p.c. costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto integrale della domanda, e non risulta pertanto integrata ove con la sentenza venga liquidata una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte: la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell’attore, in quanto eccessiva o solo parzialmente fondata, anche quando trova consenso nella statuizione del giudice, che accolga soltanto in parte la domanda, non si trasforma infatti in domanda riconvenzionale, e non può quindi dar luogo alla soccombenza reciproca, la quale presuppone invece una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate dal giudice, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambe le parti. Il criterio della soccombenza, ai fini dell’attribuzione dell’onere delle spese processuali, viene poi ritenuto non frazionabile in relazione all’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito in modo unitario e globale all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/2016, n. 5820; Cass., Sez. VI, 18/03/2014, n. 6259; Cass., Sez. III, 28/09/2015, n. 19122; 12/05/2015, n. 9587).

Tale impostazione è stata fatta propria, in particolare, da una pronuncia in tema di opposizione all’esecuzione, la quale, in riferimento ad una fattispecie analoga a quella che costituisce oggetto del presente giudizio, ha affermato che, ove si accerti che il creditore abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell’opposizione, è illegittima la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite, perchè le spese sostenute dalla parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2016, n. 20374).

2.2. Al predetto indirizzo se ne contrappone un altro, affermatosi in epoca più recente ed improntato al principio di causalità, secondo cui la soccombenza reciproca, che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: pertanto, laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi ultimi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2020, n. 516; 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. VI, 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. lav., 19/06/2015, n. 12686).Tale orientamento trova fondamento nel rilievo che il principio della soccombenza costituisce un’applicazione del più generale principio di causalità, in virtù del quale le spese del processo devono essere poste a carico della parte che, con il suo comportamento, abbia dato causa alla lite, rendendone necessaria l’instaurazione, o ne abbia impedito una rapida definizione: in quest’ottica, la soccombenza reciproca può configurarsi anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, dovendosi in tal caso ritenere che ciascuna parte risulti al tempo stesso vittoriosa e soccombente (cfr. Cass., Sez. III, 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. lav., 19/06/2015, n. 12686).Coerentemente con tale impostazione, si è ritenuto che, in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice possa non solo compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma anche condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle stesse in favore della controparte, in applicazione del principio di causalità, che consente di porre le spese a carico della parte che, agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa di entità superiore a quella effettivamente dovuta, abbia dato causa alla lite ed al suo protrarsi (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2020, n. 516; 22/02/2016, n. 3438).

  1. Il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Terza Sezione civile non può considerarsi risolto per effetto della sentenza con cui le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in tema di compensazione delle spese processuali, hanno affermato che, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere discrezionale di compensazione, parziale o totale, delle spese processuali, il giudice deve fare riferimento all’esito finale della lite, costituito dalla decisione nel suo complesso e non già ai diversi temi di indagine o alle fasi del giudizio, sicchè la soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese, non deve essere intesa come riduzione del quantum del diritto accertato rispetto alla pretesa inizialmente fatta valere in giudizio, ma come reciproca soccombenza su questioni preliminari o pregiudiziali che hanno costituito oggetto di specifica ed autonoma attività processuale, e che hanno influito sulla durata e gli oneri del procedimento (cfr. Cass., Sez. Un., 20/04/1994, n. 3732).

Tale pronuncia, pur avendo fornito importanti precisazioni in ordine alla nozione di soccombenza reciproca, non ha infatti affrontato specificamente la questione della possibilità di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, limitandosi a ribadire il principio, già affermato in precedenza, secondo cui, ai fini della compensazione delle spese, occorre avere riguardo all’esito finale della lite, e non ai risultati delle singole fasi o dei singoli gradi del giudizio.

  1. Ritengono queste Sezioni Unite che, ai fini della soluzione della questione, occorra muovere dalla considerazione della funzione assolta dalla disciplina delle spese processuali, la quale, com’è noto, trova il proprio fondamento nel principio secondo cui il diritto di agire e di resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, garantito dall’art. 24 Cost., non può tradursi in un pregiudizio per la parte che abbia ragione, alla quale dev’essere assicurata la possibilità di ottenere il ristoro delle spese sostenute per far valere la propria pretesa o per contrastare quella infondata della controparte.

Tale principio trova espressione nella regola generale posta dall’art. 91 c.p.c., comma 1, il quale, nel prevedere che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa, individua nella soccombenza il presupposto della condanna alle spese, ponendole a carico della parte che, risultando destinataria di una pronuncia sfavorevole, si sia vista respingere in tutto o in parte le proprie richieste.La medesima disposizione, nel prevedere che il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue, e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte, introduce due eccezioni alla predetta regola, consentendo al giudice di derogare al criterio della soccombenza, sia pure a condizioni ben precise, ovverosia in presenza di spese eccessive o superflue o di un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità.Un’ulteriore deroga è poi prevista dall’art. 92 c.p.c., comma 2, il quale, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.4.1. Nell’interpretazione di tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il principio della soccombenza costituisce espressione del più generale principio di causalità, in virtù del quale le spese del processo devono essere poste a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia dato causa alla lite, rendendone necessaria l’instaurazione, o ne abbia impedito una rapida definizione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 15/07/2008, n. 19456; Cass., Sez. I, 9/04/2013, n. 8532; Cass., Sez. lav., 8/06/2016, n. 11782; Cass., Sez. VI, 18/06/2018, n. 16086).Tale principio trova applicazione non soltanto nell’ipotesi in cui la domanda venga integralmente rigettata o accolta, ma anche in quella in cui la stessa venga accolta solo in parte, dovendosi in tal caso ritenere che ciascuna parte risulti al tempo stesso vittoriosa e soccombente: in quest’ultima ipotesi, il giudice può non solo compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma anche condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle stesse in favore della controparte, in applicazione del principio di causalità, che consente di porre le spese a carico della parte che, agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa di entità superiore a quella effettivamente dovuta, abbia dato causa alla lite ed al suo protrarsi (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2020, n. 516; 22/02/2016, n. 3438).4.2. Tale soluzione, oltre a risultare conforme alla ratio della disciplina delle spese processuali, appare coerente con la formulazione letterale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, il quale, nel prevedere la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca, non pone alcun limite alla discrezionalità del giudice, consentendogli di graduare la misura della compensazione in relazione all’entità della soccombenza di ciascuna parte.La stessa non si pone in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della valutazione della soccombenza, occorre avere riguardo all’esito finale della lite, senza tener conto delle varie fasi del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 23/03/2016, n. 5820; Cass., Sez. III, 28/09/2015, n. 19122; 12/05/2015, n. 9587): tale principio non esclude infatti la possibilità di tener conto, ai fini del regolamento delle spese, del divario tra la pretesa fatta valere in giudizio e quella effettivamente riconosciuta, ma impone soltanto di considerare tale divario con riferimento all’esito complessivo della lite, e non ai risultati delle singole fasi o dei singoli gradi del giudizio.4.3. La predetta interpretazione non si pone in contrasto neppure con il principio di cui all’art. 24 Cost., il quale, nel garantire a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non esclude che l’esercizio di tale diritto possa comportare conseguenze pregiudizievoli per la parte che abbia agito in modo non conforme a correttezza e buona fede, facendo valere una pretesa manifestamente infondata o eccessiva.La stessa risulta inoltre conforme al principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., comma 2, in quanto, consentendo di porre le spese processuali a carico della parte che abbia dato causa alla lite o ne abbia impedito una rapida definizione, costituisce un deterrente nei confronti di comportamenti processuali dilatori o non conformi a correttezza e buona fede.

  1. Alla stregua delle considerazioni che precedono, può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto:

“In tema di spese processuali, il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non solo compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma anche condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle stesse in favore della controparte, in applicazione del principio di causalità, che consente di porre le spese a carico della parte che, agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa di entità superiore a quella effettivamente dovuta, abbia dato causa alla lite ed al suo protrarsi”.

  1. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione di legge denunciata dal ricorrente.

La Corte d’appello ha infatti correttamente rilevato che l’opposizione proposta dall’attore era risultata fondata solo in parte, essendo stata accolta limitatamente all’importo di Euro 131,81, a fronte di una pretesa originaria di Euro 5.982,08, ed ha conseguentemente disposto la compensazione di un decimo delle spese processuali, ponendo il residuo a carico dell’opponente. Tale statuizione risulta conforme al principio enunciato, in quanto tiene conto del divario tra la pretesa fatta valere in giudizio e quella effettivamente riconosciuta, ponendo le spese a carico della parte che, con la proposizione di un’opposizione in gran parte infondata, ha dato causa alla lite ed al suo protrarsi.

  1. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.
  2. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 19 luglio 2022.Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022

Desidera propormi un mandato congiunto?

Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

Proponga un mandato congiunto

Che cosa comporta il mandato congiunto