
Il Tribunale di Ivrea ha assolto un’operatrice sanitaria dall’accusa di abbandono di persona incapace, stabilendo importanti principi sulla configurazione di questo reato nell’ambito delle strutture di ricovero. La vicenda riguardava un’assistente non qualificata che aveva lasciato momentaneamente incustodita un’anziana ospite paraplegica, durante la quale un altro paziente con disturbi psichiatrici aveva provocato la caduta della donna dalle scale, causandone il decesso.
È accusato di abbandono di incapace dopo un fatto in struttura?
Lavora in una casa di riposo o assiste una persona non autosufficiente. Si è allontanato pochi minuti, magari proprio per prendere qualcosa che le serviva, poi è accaduto il fatto grave e adesso si ritrova indagato. In questo reato rileva anche la consapevolezza del pericolo, cioè se quel rischio fosse effettivamente prevedibile, e rileva la durata dell’allontanamento. Non si presenti da solo a rispondere alle domande. Mi scriva su WhatsApp che cosa Le è stato notificato e fissiamo la consulenza da 100 euro, online o in studio.
Il giudice ha chiarito che l’elemento temporale assume rilevanza cruciale nella configurazione del reato di abbandono. L’allontanamento per un solo minuto, finalizzato peraltro alle cure della paziente, non integra la fattispecie criminosa, distinguendo questo caso da precedenti giurisprudenziali dove l’abbandono si protraeva per ore o per periodi significativamente più lunghi.
La decisione si fonda principalmente sull’assenza dell’elemento psicologico del reato. Il tribunale ha stabilito che per la sussistenza del dolo è necessaria la piena consapevolezza di esporre la persona incapace a una situazione di pericolo. Nel caso specifico, l’operatrice non poteva prevedere il comportamento aggressivo dell’altro ospite, che non aveva mai manifestato in precedenza condotte violente.
La sentenza rappresenta un importante precedente per la valutazione della responsabilità penale del personale sanitario nelle strutture di ricovero, evidenziando come la configurazione dell’abbandono richieda non solo l’elemento materiale dell’allontanamento, ma anche la consapevole esposizione della persona vulnerabile a un pericolo concreto e prevedibile.
Testo integrale della sentenza
TRIBUNALE DI IVREA – SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per l’udienza Preliminare Dott. Alessandro Scialabba all’udienza del 16.5.2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
[OMISSIS], nata a Ivrea il (…), domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Cascinette di Ivrea; libera – contumace difesa di fiducia dall’avv. [OMISSIS] del Foro di Ivrea;
IMPUTATA
nei confronti della persona indagata la seguente imputazione: reato di cui all’art. 591 commi 1 e 3 c.p. perché, in qualità di assistente non qualificata in servizio presso la struttura [OMISSIS] di Vestignè, abbandonava sola e incustodita [OMISSIS] – anziana donna paraplegica costretta sulla sedia a rotelle, ricoverata presso quella struttura – nei pressi della rampa di scale che dal primo piano, ove esse si trovavano, conduce al piano terra, non riuscendo in tal modo a impedire la condotta di [OMISSIS], altro ospite della struttura con gravi problemi psichici, il quale apriva il cancelletto di protezione e scaraventava giù per le scale la carrozzina su cui era la [OMISSIS].
Fatto aggravato perché [OMISSIS] in conseguenza delle lesioni riportate a seguito della caduta, decedeva in data (…).
Vestignè il (…), decesso avvenuto in Ivrea il (…).
Con L’intervento del Pubblico Ministero dott. Annalisa Palomba.
Gup in data 20.9.2010 ha ammesso il giudizio abbreviato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
All’udienza del 16.5.11, dopo che il Gup già aveva ammesso in data 20.9.10 il rito abbreviato richiesto dall’imputata, le parti procedevano alla discussione e concludevano per come riportato a verbale.
I fatti sono semplici e sostanzialmente pacifici; [OMISSIS], assistente non qualificata in servizio presso la struttura [OMISSIS] di Vestigné ove [OMISSIS], nata il (…) persona anziana, malata e paraplegica, era ospite in forza di un “contratto di accoglienza” – a fronte del corrispettivo di una retta giornaliera di Euro 63,85 oltre Iva e spese extra -, in data 16.6.2008, lasciava sola e incustodita, sia pure, a suo dire (fogli 353 e ss.: verbale di interrogatorio del 20.11.08; non vi sono testimoni oculari del fatto), per appena un minuto, l’anziana donna sulla carrozzina a rotelle nei pressi della rampa di scale che dal primo piano, ove esse si trovavano, conduce al piano terra, per andare a prelevare in una stanza poco distante un telo per pulire l’ospite che aveva appena vomitato.
Durante la sua assenza, [OMISSIS], altro ospite della struttura, con problemi psichiatrici, dalla [OMISSIS] visto rientrare di corsa nella sua stanza sita a circa otto metri dal luogo in cui lei aveva fermato la carrozzina, apriva il cancellerò di protezione e scaraventava giù per le scale la carrozzina su cui sedeva la [OMISSIS] che, a distanza di una ventina di giorni, decedeva in conseguenza del trauma riportato a seguito della caduta, come appurato dalla motivata e non contestata c.t. medico – legale espletata dal P.M. (fogli 380 e ss: relazione a firma del dott. [OMISSIS] depositata il 19.10.08 che esclude ogni responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la donna dopo la caduta).
La suddetta ricostruzione dei fatti è confermata dalle dichiarazioni rese il 18.7.08 da [OMISSIS] (fogli 207 e ss.), infermiera professionale che quel giorno era in servizio insieme all’imputata, secondo le quali l’assistente [OMISSIS] le riferì di avere momentaneamente lasciato la [OMISSIS], seduta sulla carrozzella, nei pressi della stanza del [OMISSIS], al fine di prendere un telo monouso per pulirla, e che l’uomo, improvvisamente uscito dalla sua stanza, aveva aperto il cancello posizionato prima delle scale e scaraventato giù dalle stesse l’anziana donna.
Identico è il contenuto delle dichiarazioni rese da [OMISSIS], coordinatrice della struttura, il 16.7.08 (fogli 210 e ss.).
Dagli atti emerge ancora che il [OMISSIS] (affetto da demenza presenile, tipo Alzheimer, depressione con spunti ossessivi, per come desumibile dalla documentazione medica acquisita) era ospite della struttura da circa un anno (cfr. foglio 211: verbale di s.i. rese dalla [OMISSIS]) e che la [OMISSIS] era ivi impiegata da pari tempo (cfr. foglio 355 verbale interrogatorio).
Orbene, pur a fronte di una vicenda certamente tragica e con (forse) inevitabili zone d’ombra, sulla base degli atti presenti nel fascicolo, questo Giudice ritiene di dovere assolvere l’imputata per non avere commesso il fatto e ciò, in sintesi, per due motivi: perché la [OMISSIS] si allontanò dalla [OMISSIS], lasciandola incustodita, soltanto per un minuto e perché non vi è prova che, in passato, il [OMISSIS] avesse tenuto comportamenti aggressivi.
In ordine al primo dei suddetti motivi, va osservato che, in assenza di testimoni oculari, occorre ritenere che la [OMISSIS], come dalla stessa affermato in sede di interrogatorio, si allontanò dalla [OMISSIS] solamente per un minuto e, per di più, per accudirla e cioè al fine di prendere un telo con cui pulirla.
Orbene, l’abbandono di cui all’art. 591 c.p., è stato ritenuto sussistente dalla più recente giurisprudenza di legittimità in fattispecie nelle quali un minore era stato lasciato incustodito per svariate ore (Cass. n. 9276/2009) ovvero nelle quali alcuni infermi era stati lasciati incustoditi per un quarto d’ora (Cass. n. 19.476/2010).
In un’altra occasione (Cass. n. 15.14772007) è stata annullata con rinvio una sentenza di condanna per non avere tenuto conto il Giudice della prossimità dell’abitazione al garage dove l’imputata era intenta al lavoro che potrebbe avere escluso la coscienza da parte di costei di essersi sottratta al dovere di cura e custodia del bambino.
Vi è dunque seriamente da dubitare che, come avvenuto nel caso in esame, allontanarsi da una persona invalida per un solo minuto (e comunque per meglio accudirla) possa essere considerato abbandono ai sensi della citata norma.
Ma anche a volere ragionare in modo differente e più rigoroso come da altra giurisprudenza secondo la quale:
“La norma dell’art. 591 cod. pen. tutela il valore etico – sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, in questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene. L’indicato obbligo può nascere da norme giuridiche di qualsivoglia natura, o, come nel caso in esame da convenzioni di natura privata, rivolte alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. La stipula della convenzione comporta in colui che accoglie la persona disabile, in una sua struttura, indipendentemente dalla natura del servizio (sanitario o di semplice ospitalità), l’obbligazione della tutela e della sorveglianza, con il conseguente pieno attivarsi, in ogni situazione o stato di pericolo. Ne deriva che ogni abbandono deve essere considerato pericoloso e l’interesse risulta violato anche quando la derelizione sia solo relativa o parziale. Infatti, l’elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona”(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15245 del 23.2.2005 Ud. (dep. 22.4.2005) Rv. 232158)
pare dovuta, sotto altro profilo, una pronuncia assolutoria.
Ora, ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico (dolo) del delitto di abbandono di persone incapaci, è richiesta – soltanto – la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle sue esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione (Cass. 19.476/2010; 15.147/2007; 12.334/1990).
Ebbene nella fattispecie pare che non possa assolutamente ritenersi che, nella fattispecie, la [OMISSIS], semplice operatrice, possa avere avuto l’esatta percezione del pericolo cui esponeva la [OMISSIS] con il suo comportamento e ciò perché, anche a voler prescindere dal fatto che l’abbandono sarebbe durato solamente un minuto, mai in passato il [OMISSIS] aveva tenuto comportamenti aggressivi nei confronti degli ospiti della struttura (si vedano le dichiarazioni rese dall’imputata) o del personale della stessa: quanto poi successo era, ex ante, imprevedibile.
Dunque mancando, in ogni caso, la compiuta consapevolezza del lasciare in stato di pericolo l’incapace, che, come si è detto, sostanzia la componente soggettiva del reato, l’imputata va mandata assolta.
P.Q.M.
Il Giudice per l’udienza preliminare, visti gli artt. 442 e 530 c.p.p., assolve [OMISSIS] dal reato ascrittole per non avere commesso il fatto.
Conclusione
Così deciso in Ivrea, il 16 maggio 2011.
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2011.
È accusato di abbandono di incapace dopo un fatto in struttura?
Lavora in una casa di riposo o assiste una persona non autosufficiente. Si è allontanato pochi minuti, magari proprio per prendere qualcosa che le serviva, poi è accaduto il fatto grave e adesso si ritrova indagato. In questo reato rileva anche la consapevolezza del pericolo, cioè se quel rischio fosse effettivamente prevedibile, e rileva la durata dell’allontanamento. Non si presenti da solo a rispondere alle domande. Mi scriva su WhatsApp che cosa Le è stato notificato e fissiamo la consulenza da 100 euro, online o in studio.
