Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

## Addebito della separazione: quando l’abbandono del tetto coniugale giustifica la pronuncia

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1875 del 27 gennaio 2026, affronta una questione centrale nel diritto di famiglia: quando l’abbandono del domicilio coniugale può determinare l’addebito della separazione. Il caso esaminato dai giudici di legittimità presenta elementi particolarmente drammatici, che rendono la pronuncia significativa per comprendere l’applicazione dell’art. 151 del Codice Civile.

La vicenda trae origine da una situazione familiare complessa, segnata dalla perdita di un figlio e da comportamenti che hanno minato irreparabilmente il rapporto coniugale. La moglie, durante la malattia del figlio primogenito, aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una persona conosciuta in ospedale. Dopo la morte del bambino, aveva poi abbandonato la casa coniugale per trasferirsi con l’amante, portando con sé anche i due figli minori.

La Corte di Appello di Genova aveva accolto la domanda di addebito presentata dal marito, ritenendo che il comportamento della moglie fosse stato altamente lesivo della dignità e sensibilità del coniuge. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della donna, ha confermato questa valutazione, ribadendo principi consolidati in materia di addebito della separazione e fornendo chiarimenti importanti sui presupposti necessari per tale pronuncia.

##

La decisione della Corte di Cassazione

###

Composizione del Collegio

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, composta dal Presidente Dott. Alberto Giusti e dai Consiglieri Dott.ssa Laura Tricomi, Dott. Rosario Caiazzo, Dott.ssa Alessandra Dal Moro e Dott.ssa Maura Caprioli (relatrice), ha pronunciato ordinanza n. 1875 del 27 gennaio 2026 nel procedimento iscritto al R.G. n. 5393/2025.

###

Il fatto di causa

[OMISSIS] e [OMISSIS] avevano contratto matrimonio il 21 giugno 2001 e dalla loro unione erano nati tre figli: [OMISSIS] (nato nel 2002 e deceduto nel 2021), [OMISSIS] (nata nel 2006) e [OMISSIS] (nato nel 2011).

Il procedimento di separazione giudiziale era iniziato con il Tribunale di Savona che, con sentenza n. 593/2023 del 29 luglio 2023, aveva rigettato le domande di addebito presentate da entrambi i coniugi. Per quanto riguardava l’affido dei minori, il Tribunale aveva disposto l’affido ai Servizi Sociali con collocazione presso una comunità, rilevando l’elevata conflittualità e la mancanza di comunicazione tra i genitori, aggravata dal lutto subito con la perdita del figlio primogenito.

Il Tribunale aveva inoltre stabilito un contributo economico di Euro 150,00 mensili a carico del padre per il mantenimento di [OMISSIS], oltre al 65% delle spese non coperte dalla struttura a carico del padre e il 35% a carico della madre. Era stato infine disposto un assegno di mantenimento di Euro 300,00 a carico del marito.

###

Il giudizio di appello

Contro tale decisione, [OMISSIS] aveva proposto appello chiedendo l’addebito della separazione alla moglie, l’eliminazione dell’assegno di mantenimento e l’affidamento esclusivo dei figli o, in subordine, l’affido condiviso.

[OMISSIS] si era costituita chiedendo il rigetto dell’appello e, in via incidentale, l’addebito della separazione a carico del marito per aver dimostrato una personalità distaccata rispetto ai bisogni familiari.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1189/2024, aveva accolto le richieste dell’appellante, addebitando la separazione a [OMISSIS] e revocando conseguentemente l’assegno di mantenimento.

La Corte aveva rilevato come “incontestato il fatto che durante i giorni di malattia del figlio [OMISSIS] [OMISSIS] avesse tradito il marito con [OMISSIS] conosciuto in ospedale e dopo la morte del figlio primogenito avesse lasciato la casa coniugale per andare dall’amante nei pressi di Caserta”.

Secondo la Corte era facile immaginare l’effetto devastante dal punto di vista psicologico per [OMISSIS] della concomitante morte del figlio, della scoperta del tradimento della moglie, dell’abbandono del tetto coniugale e della sottrazione dei due figli.

##

I motivi del ricorso per cassazione

[OMISSIS] aveva impugnato la sentenza con quattro motivi:

###

Primo motivo

Violazione dell’art. 151 c.c. per mancanza del nesso di causalità tra i comportamenti contrari ai doveri coniugali e la crisi matrimoniale.

###

Secondo motivo

Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione insufficiente circa il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e l’intollerabilità della convivenza.

###

Terzo motivo

Omesso esame del fatto che l’unione era già in crisi prima della vicenda del ricovero e decesso del figlio.

###

Quarto motivo

Motivazione insufficiente ed omesso esame circa l’esclusione del diritto all’assegno di mantenimento.

##

I principi affermati dalla Cassazione

###

I presupposti per l’addebito della separazione

La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 151 c.c., l’addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri matrimoniali, ma richiede l’accertamento del nesso causale tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza.

La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass 2014 nr 18074).

###

La valutazione comparativa dei comportamenti

L’indagine sull’intollerabilità deve essere condotta “sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro”.

###

L’abbandono del tetto coniugale

La Cassazione ha precisato che il volontario abbandono del domicilio familiare contiene di per sé tutti i requisiti per configurare l’addebito della separazione, rendendo obiettivamente impossibile la convivenza.

Tuttavia, l’addebito deve essere escluso quando:

–

L’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge

–

Sia intervenuto quando la convivenza era già divenuta intollerabile

–

L’allontanamento costituisca una conseguenza dell’intollerabilità preesistente

###

L’onere probatorio

È colui che ha abbandonato il tetto coniugale a dover provare la giusta causa e/o la preesistenza di una intollerabilità della convivenza.

##

L’analisi del caso concreto

###

La valutazione dei comportamenti

Nel caso esaminato, la Corte di Appello aveva ritenuto non sussistenti gli elementi di giustificazione dell’abbandono, “valutando complessivamente il comportamento tenuto nell’ambito della relazione coniugale anche alla luce del fatto che la stessa appellata aveva avanzato richiesta di addebito a carico del marito”.

Tale richiesta di addebito controventuale dimostrava, secondo i giudici, l’assenza di una crisi irreversibile già in atto.

###

La questione dell’anteriorità della crisi

La ricorrente aveva invocato l’anteriorità della crisi rispetto ai fatti addebitati, ma la Corte ha osservato che “occorre infatti guardare a quello che è stata l’evoluzione successiva del rapporto”.

Risultava infatti che la vita coniugale era proseguita sino alla primavera del 2021, quando [OMISSIS] aveva abbandonato la casa coniugale per recarsi dall’amante, circostanza che aveva comportato la presentazione del ricorso per separazione nel luglio 2021.

##

Il rigetto del ricorso

###

L’infondatezza delle censure

La Suprema Corte ha dichiarato infondate tutte le censure, rilevando che:

– La Corte di Appello aveva correttamente applicato l’art. 151 c.c.

– La motivazione era adeguata e non viziata

– Non sussistevano elementi per ritenere la preesistenza della crisi

– Le considerazioni sull’assegno di mantenimento erano state svolte ad abundantiam

###

I principi sulla motivazione

La Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente di ogni allegazione delle parti, risultando sufficiente che esponga gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione.

Dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito (Cass 2020 nr 12652).

##

La condanna alle spese

La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge e il 15% per spese generali, dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione integralmente rigettata.

##

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione conferma l’orientamento consolidato secondo cui l’abbandono ingiustificato del tetto coniugale costituisce, di per sé, causa sufficiente per l’addebito della separazione. La decisione chiarisce inoltre che spetta a chi abbandona l’onere di provare l’esistenza di giusta causa o la preesistenza dell’intollerabilità della convivenza.

Il caso esaminato dimostra come, anche in presenza di situazioni drammatiche come la perdita di un figlio, i doveri coniugali mantengano la loro rilevanza e le violazioni più gravi possano comportare l’addebito della separazione con le relative conseguenze economiche.