
Indice
Sintesi
L’amministrazione di sostegno è una misura che presuppone una menomazione della capacità della persona tale da renderla impossibilitata, anche parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi. Pur non richiedendo una vera e propria incapacità di intendere e di volere, è esclusa qualora la persona sia pienamente capace di autodeterminarsi, anche in presenza di menomazioni fisiche e a fronte di mere esigenze di gestione patrimoniale.
La volontà contraria all’attivazione della misura, espressa da una persona lucida, deve essere tenuta in debito conto, in quanto espressione del diritto all’autodeterminazione e alla libera esplicazione della propria volontà, che non può essere coercita. L’opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno, salvo che derivi da una grave patologia psichica che renda la persona inconsapevole del bisogno di assistenza, costituisce una manifestazione di autodeterminazione che il giudice deve considerare attentamente.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 19/10/2022) 04/11/2022, n. 32542
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
- Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
- Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
- Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
- Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4886/2021 R.G. proposto da:
- A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO DOMITILLA (MBRDTL77P64H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato INCONTRI MAURIZIO (NCNMRZ51M23C100B)
- Ricorrente
Contro:
- SERVIZI SOCIO EDUCATIVI COMUNE (Omissis), B.B.
- Intimati
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 649/2020 depositato il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal consigliere MAURA CAPRIOLI.
Svolgimento del Processo
Ritenuto che:
Con decreto datato 9.12.2020, nell’ambito del procedimento nr 649/2020, la Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da A.A. avverso il provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Ancona in data 24.9.2020, con il quale era stata dichiarata l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della reclamante.
La Corte distrettuale riteneva corretta la misura, alla luce della situazione concreta attentamente vagliata dal Giudice tutelare, evidenziando che:
- la relazione dei servizi sociali aveva messo in luce le difficoltà economiche in cui versava la reclamante;
- la reclamante, pur non essendo affetta da una patologia tale da privare o limitare le sue capacità cognitive, presentava una fragilità che incideva sulla sua autonomia nel provvedere ai propri interessi;
- la misura appariva necessaria in considerazione delle conseguenze che tale deficit determinava nella gestione concreta del patrimonio;
- A.A., pur dichiarando di essere attenta alle proprie necessità, non era in grado di respingere le richieste del fratello, con il quale aveva un rapporto caratterizzato da tensioni;
- nel corso dell’esame diretto della reclamante, era emersa l’incapacità di gestire le disponibilità finanziarie in relazione alle difficoltà economiche in cui la stessa si trovava.
In questo quadro, il giudice del reclamo riteneva che la reclamante, a causa delle condizioni di fragilità e di incapacità, poteva essere indotta a porre in essere attività prive di un’adeguata giustificazione e gravemente lesive sul piano economico, risultando incapace di attendere autonomamente ai propri interessi.
Avverso tale decreto, A.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Motivi della Decisione
Considerato che:
Primo Motivo
Si deduce la violazione dell’art. 404 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nr 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello tenuto in considerazione la relazione dei Servizi sociali senza valorizzare la documentazione prodotta dalla beneficiaria.
A.A. sostiene di non essere in condizioni economiche precarie, vivendo in un palazzo di proprietà composto da 4 appartamenti e che, come riportato nella relazione dei servizi sociali, gestisce in modo oculato il proprio patrimonio, centellinando le spese. Lamenta che ciò non sia stato considerato dalla Corte d’Appello.
Secondo Motivo
Si denuncia la violazione dell’art. 13 della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, nr 3 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello preso in considerazione la volontà contraria alla misura di protezione espressa dalla reclamante, in violazione dei principi di autodeterminazione e rispetto della vita privata e familiare.
Preliminarmente, viene affermata la ricorribilità in cassazione del decreto impugnato, stante il contenuto decisorio dello stesso, concernente l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 21985/2021).
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante la sostituzione dell’amministratore, sono fondati.
La Corte d’Appello, sulla scorta della relazione redatta dai servizi sociali, ha ritenuto che l’odierna ricorrente, pur non affetta da una patologia tale da privare o limitare la sua capacità di comprensione, presentava una fragilità che incideva sulla sua autonomia nel provvedere ai propri interessi, considerando pertanto necessaria la misura in considerazione delle conseguenze che tale deficit determinava nella gestione concreta del patrimonio.
In questa prospettiva, ha evidenziato che A.A., pur dichiarando di essere attenta alle proprie necessità, non era in grado di respingere le richieste economiche del fratello, con il quale aveva un rapporto caratterizzato da tensioni. Inoltre, ha sottolineato che in base all’esame diretto della beneficiaria era emersa l’incapacità di gestire le disponibilità finanziarie in relazione alle difficoltà economiche in cui la medesima si trovava.
Tale motivazione concretizza la falsa applicazione dell’art. 404 c.c. e della ratio che presidia l’istituto in esame.
Va ricordato che può essere assoggettata ad amministrazione di sostegno la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004, art. 3, innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacità di agire” e che, a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, sia idonea ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La misura, pur non esigendo che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di assenti esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n. 29981/2020).
La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; Corte Cost. n. 4 del 2007).
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, in altre parole, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire (v. Cass. n. 19866-18).
A tale considerazione va aggiunto che l’art. 408 c.c. consente allo stesso beneficiario di designare l’amministratore di sostegno, in previsione della eventuale propria futura incapacità; e ciò è stato ritenuto da questa Corte indice del principio di autodeterminazione, in cui si realizza uno dei valori fondamentali della dignità umana (cfr. Cass. n. 23707-12).
Ora, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole anche del bisogno di assistenza, pure l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione; e come tale non può non essere considerata dal giudice nel contesto della decisione che a lui si richiede.
In altri termini, la volontà contraria all’attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non può non esser tenuta in debito conto (v. in tal senso, in motivazione, Cass. n. 22602-17); il che giustappunto si trae dal fatto che la condizione di ridotta autonomia, che si colleghi a menomazioni soltanto fisiche, è ben compatibile con l’esplicazione di una volontà libera, consapevole e dunque, in base allo statuto dei diritti di ogni persona, non coercibile.
La Corte d’Appello ha omesso ogni considerazione di tali decisivi aspetti, così finendo per distorcere l’istituto rispetto alle sue intrinseche finalità, visto che la scarsa cognizione delle possidenze patrimoniali non è stata paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma come il semplice effetto dell’organizzazione di vita già da tempo assunta.
In tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi.
In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.
Va disposto che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2022.
