Risarcimento del danno, assistenza legale

In sintesi

L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni disciplina un’azione eccezionale non estendibile ai pregiudizi patiti dai parenti del passeggero morto nell’incidente per diritto personale. Tale norma trova applicazione esclusivamente quando i familiari chiedono il ristoro per successione ereditaria del pregiudizio terminale del passeggero. I congiunti non possono invocare questa disposizione per ottenere il risarcimento del danno da perdita del legame familiare o altri pregiudizi morali personali.

Tribunale di Napoli – Decima sezione civile – Sentenza del 26.1.2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – Decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 32621/19 riservata in decisione all’udienza del 19.10.2023

vertente

TRA

[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), n.q. di figlio ed erede del de cuius [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Antonio Magliozzi e Luca Vaccaro, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Bernardo Tanucci n. 70;

ATTORE

e

[OMISSIS] (C.F [OMISSIS]), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall’Avv. Beniamino Verde, presso il cui studio elett.te domicilia in S.Antimo alla Via Polito 5;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

FATTO

Il sig. [OMISSIS] figlio ed erede del sig. [OMISSIS] conveniva in giudizio la [OMISSIS], per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio ed iure hereditatis, subiti in conseguenza del decesso di suo padre verificatosi in seguito a sinistro stradale avvenuto in data 18.01.2010.

L’attore esponeva che [OMISSIS] alla predetta data, si trovava quale trasportato sul veicolo Ford Focus, targato CJ 415 MM, assicurato per la rca con [OMISSIS] oggi [OMISSIS], condotto e di proprietà di esso istante.

L’attore deduceva che, mentre percorrevano l’Autostrada A1 con direzione Napoli-Roma Sud, venivano urtati violentemente da un autoarticolato DAF, targato WND78MN, con rimorchio targato WY633WE di origine polacca ed assicurato con la Compagnia [OMISSIS]

In seguito all’incidente, il sig. [OMISSIS] in forte stato di shock, veniva accompagnato dall’istante con altra vettura di fortuna presso la sua abitazione in Marano.

Il giorno seguente all’incidente, il sig. [OMISSIS] veniva ritrovato dai figli riverso sul pavimento della propria abitazione in preda ad accidenti vascolari acuti e per questo veniva accompagnato all’ospedale [OMISSIS] in Campania ove poi veniva ricoverato per “sospetto ACV accidenti cerebro-vascolare”.

In data 10.02.2010 veniva dimesso in stato comatoso con diagnosi di ictus cerebrale ischemico, cardiopatia sclero-ipertensiva e portato alla propria abitazione dove moriva.

Il ricorrente sosteneva che il sinistro ha causato l’exitus del padre come dimostrato dalla relazione del CTU dott. [OMISSIS] svolta in altro giudizio instaurato dai propri germani a cui è stato riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale.

Ciò dedotto, il sig. [OMISSIS] chiedeva il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il danno morale “iure hereditatis” ed il danno morale soggettivo direttamente sofferto.

Si costituiva in giudizio la [OMISSIS] ed eccepiva in via preliminare l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale.

Eccepiva, inoltre, l’inammissibilità dell’azione proposta ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, per carenza dei presupposti di esperibilità previsti dalla legge e, quindi, la carenza di legittimazione del sig. [OMISSIS]

Da ultimo riteneva maturata la prescrizione del diritto fatto valere dall’istante e chiedeva il rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, in quanto la competenza del tribunale di Napoli non è stata contestata in relazione a tutti i profili che astrattamente potrebbero radicarla, ai sensi degli artt. 18 e ss. c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 300 del 30/01/1976), così come evidenziato dalla difesa dell’attore nella memoria di replica a comparsa conclusionale, depositata in data 8.1.2024, a cui si rimanda.

Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.

L’attore, proprietario del veicolo sul quale viaggiava il padre, quale trasportato, ha agito contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., reclamando il risarcimento del danno subito, iure proprio e iure hereditario, in conseguenza della morte del genitore, asseritamente causata dall’incidente stradale descritto in citazione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, «in tema di azione diretta del terzo trasportato, l’art. 141 c.ass. disciplina un’azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti “iure proprio” dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell’ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento “iure hereditatis” del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro» (Sez. U -, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).

In applicazione del predetto principio di diritto, la domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio, e cioè il danno da perdita del rapporto parentale e dell’ulteriore (non meglio specificato) danno morale soggettivo, deve essere rigettata, non avendo il congiunto azione diretta nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass.

Quanto al danno rivendicato iure hereditario, l’attore lo ha individuato nella «sofferenza psichica provata dalla vittima di lesione fisica, alla quale sia seguita la morte rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine della propria vita» (cfr. pagg. 3-4 citazione).

A sostegno di tale rivendicazione, l’attore ha posto la relazione medica redatta dal CTU dott. [OMISSIS] nel giudizio intentato innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. n. 90041/12) dagli altri figli del [OMISSIS], che riconobbe « il trauma psichico del sinistro stradale del 18.1.10 … come concausa efficiente e determinante della genesi dell’ictus cerebrale che determinò l’exitus …» (pag. 3 della citazione).

Tanto premesso, va evidenziato che nell’altro giudizio iscritto al n. 90041/12 R.G. fu redatta anche un’altra relazione, da parte di altro CTU, dott. [OMISSIS] che escluse il « nesso di causa tra l’incidente occorso al Sig. [OMISSIS] il 18.1.2010 e l’ictus ischemico che ne ha determinato il ricovero il 19.1.10 e il decesso del 10l02l2010».

Il predetto CTU segnalò anche le ulteriori seguenti circostanze:

  1. Il 19.1.2010 nelle prime ore del mattino il Sig. [OMISSIS] fu ritrovato a terra nel corridoio di casa, in uno stato alterato di coscienza con indosso gli abiti del giorno precedente;
  2. All [OMISSIS] [OMISSIS] in Campania gli fu diagnosticato un sospetto A.C.V., cioe’ un sospetto accidente cerebrovascolare ( ictus );
  3. ln data 21/01/2010 una ulteriore TAC cranica di controllo confermò, Ia diagnosi di A.C.V. evidenziando una zona ischemica in sede frontotemporo-parietale destra a sede cortico_sottocorticale;
  4. L’esame neurologico del 22/01/2010 evidenziò un peggioramento dello stato di coscienza in quanto il paziente viene descritto soporoso ma risvegliabile;
  5. L’esame neurologico del 23.1.2010 evidenziò l’instaurarsi di “uno stato di coma I° Grado”.

Le circostanze sub 1-5) non sono smentite dalla relazione del CTU dott. [OMISSIS]

Tali essendo le risultanze istruttorie, a prescindere dal fatto che non ci sono elementi per ritenere, dal punto di vista medico-legale, la relazione del CTU dott. [OMISSIS] più attendibile di quella del CTU dott. [OMISSIS] in quanto il giudizio non si concluse con una sentenza, appare decisivo il rilievo che il danno biologico rivendicato iure hereditatis, per la sofferenza psichica provata dal sig. [OMISSIS] per la lucida durante l’agonia a cui sarebbe andato incontro in consapevole attesa della fine della propria vita, presuppone che questi fosse in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014).

Questa prova manca. Anzi, le incontestate circostanze sub 1-5) fanno presumere addirittura il contrario, posto che già nelle prime ore del mattino del 19.1.2010 il sig. [OMISSIS] era in uno stato alterato di coscienza. Il 22 gennaio era in uno stato soporoso ed il giorno dopo entrò in coma.

Per questa ragione non può dirsi raggiunta la prova che il sig. [OMISSIS] si rese conto che stava per morire in conseguenza del sinistro stradale

*****

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli – Decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

Così deciso in Napoli il 26.1.2024.

Il Giudice
Dott. Francesco Pastore