
Tutto quello che c’è da sapere sull’autorizzazione temporanea per formazione e aggiornamento
L’articolo 39-ter del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) rappresenta una norma fondamentale per i medici stranieri che desiderano formarsi in Italia. Di seguito analizziamo il testo di legge attraverso le domande più frequenti.
1. Chi sono i beneficiari dell’articolo 39-ter?
La norma si rivolge specificamente agli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all’Unione Europea.
Non si applica quindi a studenti di medicina o ad altre professioni sanitarie, ma esclusivamente a chi è già medico nel proprio Paese d’origine.
2. Qual è lo scopo dell’autorizzazione?
L’autorizzazione è concessa esclusivamente per partecipare a iniziative di:
- Formazione
- Aggiornamento
Tali iniziative devono comportare lo svolgimento di attività clinica. La norma, infatti, permette l’esercizio di attività sanitaria proprio “nell’ambito di dette iniziative”, operando una deroga specifica alle norme ordinarie sul riconoscimento dei titoli esteri.
3. Presso quali strutture si può svolgere l’attività?
Il testo dell’articolo 39-ter è tassativo nell’individuare le sedi autorizzate. L’attività può svolgersi solo presso:
- Aziende ospedaliere
- Aziende ospedaliere universitarie
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Sono quindi escluse da questa specifica procedura le strutture private non accreditate come IRCCS, gli studi professionali e le cliniche private ordinarie.
4. Quanto dura l’autorizzazione?
La legge pone un limite temporale inderogabile: l’autorizzazione “non può avere durata superiore a due anni”.
Si tratta pertanto di un permesso temporaneo, non finalizzato alla stabilizzazione lavorativa a tempo indeterminato, ma circoscritto al periodo formativo.
5. Qual è la procedura per ottenerla?
L’autorizzazione viene rilasciata con decreto del Ministero della Salute. L’articolo rimanda inoltre a un decreto attuativo (emanato dal Ministro della Salute di concerto con MIUR, Esteri e Interno) per la definizione di:
- Specifici requisiti di professionalità
- Modalità e criteri di svolgimento delle iniziative
- Requisiti per il rilascio del visto di ingresso
6. Questa procedura equivale al riconoscimento del titolo?
No. Il testo specifica chiaramente che l’autorizzazione avviene “in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri”.
Ciò significa che il medico non ottiene l’equipollenza del titolo valida per esercitare liberamente la professione in Italia, ma un permesso speciale limitato esclusivamente a quella specifica attività formativa, in quella specifica struttura e per quel limitato periodo di tempo.
Nota normativa: L’articolo 39-ter è stato inserito nel Testo Unico sull’Immigrazione dall’art. 15, comma 2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
