Termini, atti e adempimenti del processo civile

Una delle principali novità relativa al giudizio ordinario di cognizione di primo grado è costituita dalle memorie integrative previste dall’articolo 171 ter del codice di procedura civile.

Dal 28 Febbraio 2023, data in cui è entrata in vigore la riforma, è importante monitorare il fascicolo telematico perché il giudice con provvedimento reso fuori udienza può confermare la data originaria della citazione oppure può differire l’udienza, circostanza oggi determinante, in quanto dalla data di udienza differita, decorreranno i termini per le memorie 171 ter.

Il giudice entro 15 giorni dal termine ultimo per la costituzione del convenuto emette il provvedimento con il quale conferma o differisce la data di udienza.

L’udienza può essere differita fino a un massimo di 45 giorni.

Se non consideriamo tale provvedimento, rischieremo di uscire fuori termine per il deposito delle memorie 171 ter.

Le memorie previste dall’ art. 171  ter c.p.c sono tre.

Deve essere proposta almeno 40 giorni prima dell’udienza.

Cosa si può fare con la 1^ memoria?

 Proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.

Nella stessa l’attore può chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.

Deve essere proposta almeno 20 giorni prima dell’udienza.

Cosa si può fare con la 1^ memoria?

Le parti possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni.

Indicare i mezzi di prova e effettuare le produzioni documentali.

Deve essere proposta almeno 10 giorni prima dell’udienza.

 Le parti possono replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria

Desidera affrontare il giudizio in mandato congiunto?

Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

Proponga un mandato congiunto

Che cosa comporta il mandato congiunto