Licenziamenti e diritti del lavoratore, assistenza legale

Sei un dipendente pubblico?

Le hanno negato l’assegnazione temporanea per assistere un familiare?

L’amministrazione può opporre ragioni organizzative, però deve indicarle in concreto e deve confrontarle con l’interesse del familiare da assistere, e il diniego motivato in termini generici è il vizio che più spesso porta all’accoglimento del ricorso. Mi invii la domanda presentata, il provvedimento di rigetto e la documentazione sul nucleo familiare. Esamino la posizione e Le dico se il diniego è impugnabile, davanti a quale giudice e con quali tempi. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.

Faccia esaminare il diniego

Le è stata negata l’assegnazione temporanea?


Cosa stabilisce l’articolo 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151?

La normativa richiamata dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Chi può chiedere l’assegnazione temporanea?

Il soggetto che richiede l’assegnazione temporanea deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cosa intende tutelare l’art 42 bis dlgs 151 del 2001 ?

L’istituto dell’assegnazione temporanea per figlio minore di tre anni garantisce la tutela e il sostegno della maternità e paternità.

Inoltre tutela la salute fisico-psichica della lavoratrice madre, preservare la salute del nascituro e garantire il diritto del figlio a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

Il rigetto della domanda ex art. 42 bis dlgs 151 del 2001 ed i profili di illegittimità

La motivazione del rigetto relativo all’istanza di assegnazione temporanea per figlio minore di tre anni da parte del datore di lavoro dovrà essere ragionevole e verificabile.

L’amministrazione “ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta avanzata dal lavoratore al fine di consentirgli di verificare l’effettiva sussistenza e rilevanza delle ragioni opposte alla propria istanza anche al fine di valutare l’eventuale opportunità di una azione giudiziale)”(Trib. Di Milano, sentenza n. 376/2016).

In buona sostanza, gli elementi che devono essere sottesi alla motivazione di un eventuale rigetto della domanda di assegnazione temporanea per figlio minore di tre anni appaiono necessariamente connessi ad un disagio, per l’amministrazione, tale da prevalere sulla tutela costituzionalmente prevista in favore della famiglia.

La mancata motivazione del dissenso è comportamento che viola la Legge ed è pertanto sufficiente a giustificare l’accoglimento del  ricorso poiché esclude la sussistenza di motivi di servizio ed esigenze eccezionali prevalenti su quella di ricongiungimento familiare e ostative all’accoglimento dell’istanza di assegnazione provvisoria per figlio minore di tre anni.

Ciò non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del dipendente a ricongiungersi al proprio nucleo familiare per garantire un sereno sviluppo del figlio minore di anni tre, stante che, se così fosse, questo diritto verrebbe meno completamente.

La scelta operata dal legislatore si giustifica in ragione del fatto che in ipotesi di assegnazione temporanea per figlio minore di tre anni prevale sulle ordinarie esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Il Tribunale Amministrativo ha espressamente chiarito che: “l’assenso dell’Amministrazione previsto dall’art. 42 bis, D.lgs. n. 151 del 2001, in tema di assegnazione temporanea per figlio minore di tre anni dei pubblici dipendenti con figli minori fino a tre anni di età, non può che inserirsi nell’ottica della comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore tutelate dall’istituto de quo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 12 maggio 2008, n. 249).

E’ stato inoltre ritenuto, che la disciplina di cui all’art. 42 bis T.U. 151/2001 configura un diritto soggettivo in capo al lavoratore richiedente l’assegnazione temporanea per figlio minore di tre anni e non una mera facoltà in capo all’amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede.

Quali documenti devono essere consegnati all’Avvocato per chiedere l’assegnazione temporanea con ricorso al tribunale?

I documenti possono cambiare in base all’amministrazione di appartenenza.

Al fine di depositare il ricorso per ottenere il riconoscimento dell’assegnazione temporanea, in linea generale, è necessario produrre i seguenti documenti:

Alcune sentenze del Giudice Ordinario relative all’art 42 bis d.lgs. 151 del 2001 c

Le sentenze a favore dei dipendenti sono molteplici, ad esempio,  il Tribunale di Lecce ha da tempo affermato che: “il dipendente pubblico del comparto scuola con bimbo di età inferiore a tre anni ha diritto all’assegnazione temporanea a un ufficio la cui collocazione possa garantire l’effettiva unità e convivenza del nucleo familiare” (Trib. Lecce, 16 luglio 2007; nello stesso senso Tribunale di Siracusa, ordinanza del 28.10.2012).

Anche il Tribunale di Siracusa, con l’ordinanza collegiale del 29.10.2012, ha avuto modo di rilevare come “i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio”.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che “l’istituto invocato, consentendo l’avvicinamento del pubblico dipendente alla casa familiare, predispone una tutela forte a presidio di valori costituzionali quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 Cost.), le esigenze proprie del nucleo familiare, meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l’adempimento dei propri compiti (art. 31 Cost.), la maternità e l’infanzia (art. 31 comma 2 Cost.).”

Giurisprudenza in tema di assegnazione temporanea

Tribunale Termini Imerese, 14/02/2018

L’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura specifica volta a tutelare e sostenere la paternità e la maternità. Tale norma si applica anche al settore scolastico. In ogni caso la stessa deve essere bilanciata con le esigenze, altrettanto meritevoli di tutela, delle amministrazioni pubbliche. Il beneficio predetto non costituisce, infatti, un diritto incondizionato del dipendente-genitore, essendo l’assenso rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale delle amministrazioni coinvolte, che possono tuttavia negarlo solo per ragioni oggettive, chiaramente espresse, di carattere non ordinario.

Tribunale Lanciano, 08/05/2017

L’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 (come modificato dall’art. 14 comma 7 della L. n. 124 del 2015) a sostegno della maternità e paternità, riconosce al dipendente pubblico, genitore di un figlio fino a tre anni, il diritto di essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore ai tre anni, ad una sede di servizio ubicata presso la stessa provincia o regione nella quale lavora l’altro genitore, subordinando tale diritto alla sussistenza di due condizioni cumulative, ossia la presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ed il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, con la precisazione che l’eventuale dissenso deve essere motivato e il relativo provvedimento dev’essere comunicato all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Tribunale Firenze, Sez. lavoro, 08/04/2016

Il diritto del genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di pubbliche amministrazioni, ad essere assegnato, a sua richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente ad un posto vacante, non costituisce diritto incondizionato del dipendente genitore. Esso infatti, è subordinato alla sussistenza di due condizioni: l’esistenza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva nella sede di destinazione richiesta e l’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. Tale assenso è rimesso alla valutazione discrezionale della p.a.

Tribunale Siracusa, 29/10/2012

Il beneficio dell’assegnazione temporanea del pubblico dipendente che abbia figli minori di tre anni ad un ufficio della provincia o della regione in cui è localizzata la propria abitazione familiare può essere riconosciuto in sede cautelare, giacché il tempo necessario per ottenere una pronuncia di merito può significativamente pregiudicare l’interesse alla fruizione del beneficio durante la delicata fase dei primi anni di vita dei figli.

Tribunale Milano, 19/07/2012

L’articolo 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001, in materia di “assegnazione temporanea” di lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, non prevede a favore del prestatore di lavoro il riconoscimento di un diritto soggettivo e ciò determina che la richiesta di assegnazione provvisoria sia subordinata non solo alla effettiva sussistenza di posti vacanti nell’Amministrazione di destinazione, ma anche ad una esplicita manifestazione di volontà da parte della stessa volta all’effettiva copertura degli stessi e ad una comparazione tra le esigenze dell’ufficio di provenienza e quelle dell’ufficio di destinazione in conformità all’art. 97 Cost..

Tribunale Lecce, 30/06/2005

Il termine previsto dall’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/01, ovvero il compimento dei tre anni di età del figlio, vale solo come termine ultimo entro il quale effettuare l’istanza di assegnazione e non indica, invece, il limite entro il quale deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria, essendo definita la durata massima dell’agevolazione senza alcun riferimento all’età dei minori.

Cons. Stato, Sez. IV, 07/01/2021, n. 196

L’aspirazione all’assegnazione temporanea ad altra sede, secondo quanto previsto dall’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 è subordinata: alla disponibilità, nella sede richiesta, di “un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ed all’accordo tra le Amministrazioni interessate, ove il movimento abbia una dimensione intersoggettiva, ossia coinvolga diverse Amministrazioni. Pur in presenza di tali condizioni, comunque, l’assegnazione può comunque essere motivatamente negata in presenza di “casi o esigenze eccezionali”. L’istituto de quo, dunque, vive in una dimensione “norma – potere – effetto”, tipica delle norme di azione, in cui il soddisfacimento della pretesa del privato passa necessariamente attraverso l’esercizio del potere amministrativo.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 07/01/2021, n. 223

Per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, l’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede di servizio in caso di figli minori fino a tre anni di età, ex art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori che può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato. Le ragioni ostative all’accoglimento della domanda non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali e documentate. L’Amministrazione ha l’onere di motivare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza. Le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico, infatti, non sono sufficienti ai fini del diniego dell’istanza, ove non siano accompagnate da un’adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente sostituibile. Ad esempio, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio le ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, ben potendo l’amministrazione sopperire a dette carenze mediante altri istituti. Il diniego deve trovare adeguata declinazione nella motivazione, mediante l’enucleazione di specifiche e insopprimibili esigenze di impiego della peculiare professionalità del dipendente nel comando, reparto o ufficio a quo.

Cons. Stato, Sez. IV, 05/01/2021, n. 137

La normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, e quindi protegge i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità costituzionalmente dalle disposizioni di cui all’art. 30 della Costituzione, per cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”, e dal successivo art. 31 per cui la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 04/01/2021, n. 16

La normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 è applicabile anche ai dipendenti pubblici appartenenti alle forze armate, riferendosi la stessa a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in considerazione del fatto che eventuali esclusioni dal beneficio per i militari, o comunque per gli addetti alla pubblica sicurezza, porrebbero seri dubbi di compatibilità con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e con la tutela della famigliae del rapporto genitoriale, anche costituzionalmente tutelati.

T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 12/11/2020, n. 770

Al personale militare può essere applicata la normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 la quale prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche possa essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 24/09/2020, n. 165

Le esigenze eccezionali richiamate dalla norma di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, non possono essere intese in guisa da comprendervi solo situazioni connotate da estemporaneità, imprevedibilità o particolare allarme sociale, ben potendo rientrarvi anche l’esigenza di non compromettere l’efficienza di un ufficio deputato allo svolgimento di funzioni ad elevato impatto con l’utenza e/o essenziali per assicurare l’ordine pubblico ed il rispetto della legislazione vigente.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 19/06/2020, n. 461

Le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento temporaneo prevista dalla normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza del dipendente, ma devono essere eccezionali e documentate, correlate all’insostituibilità del richiedente presso la sede di appartenenza o all’impossibilità di analoga collocazione dell’interessato presso la sede di possibile destinazione.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 19/06/2020, n. 461

Il beneficio previsto dalla normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 può essere esteso anche al personale dipendente di pubbliche amministrazione in regime di diritto pubblico, salva la facoltà dell’amministrazione di denegare il beneficio in presenza di casi o esigenze eccezionali, che devono essere adeguatamente evidenziati nella motivazione del provvedimento conclusivo di diniego.

T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 09/03/2020, n. 244

L’istituto di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, trova applicazione anche in tutti i casi di “mobilità interna” ad una stessa Amministrazione, ribadendo, tuttavia, che la situazione soggettiva protetta dalla norma in questione ha carattere di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 09/03/2020, n. 244

La particolare delicatezza dell’interesse a presidio del quale è stato previsto l’istituto di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, appalesano la necessità che il datore di lavoro, prima dell’eventuale diniego, provveda a verificare, dandone conto in motivazione, se sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’ufficio di provenienza intende soddisfare. Non vi è dubbio, infatti, che la norma in esame è posta a tutela di beni ed interessi primari di rilievo costituzionale, risiedendo la relativa ratio nella tutela dei minori in quella fascia di età, fondamentale per la sana ed equilibrata crescita della persona, tale da richiedere maggiori cure e la presenza costante dei genitori.

Cons. Stato, Sez. IV, 07/02/2020, n. 961

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, la normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 non riconosce un diritto soggettivo bensì un interesse legittimo in capo al dipendente della pubblica amministrazione che chieda di essere assegnato ad una sede di lavoro ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, demandando all’amministrazione di accordare la fruizione del beneficio, purché non vi ostino casi o esigenze eccezionali.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 21/01/2020, n. 164

In tema di diniego dell’assegnazione temporanea, di cui all’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, il richiamo della normativa ai casi o alle esigenze eccezionali, deve trovare adeguata declinazione nella motivazione, attraverso l’enucleazione di specifiche e insopprimibili esigenze di impiego della peculiare professionalità del dipendente nel comando, reparto o ufficio di riferimento.

Cons. Stato, Sez. IV, 12/04/2019, n. 2380

Per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, l’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede di servizio in caso di figli minori fino a tre anni di età, ex art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori che può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato. (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, ord. n. 01578/2019.)

Cons. Stato, Sez. IV, 16/02/2021, n. 1418

Con riguardo al caso della Polizia di Stato, l’assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 può essere disposta. In proposito, la lettera dell’art. 42-bis non prevede in modo espresso alcuna esclusione nell’ambito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Vale allora la regola interpretativa in virtù della quale fra due interpretazioni in astratto ugualmente sostenibili, si deve scegliere quella conforme alla Costituzione. È quindi sicuramente conforme ai citati artt. 30 e 31 Cost. – oltre che alle norme internazionali citate – un’interpretazione che estende, e non restringe, l’ambito di applicabilità di un istituto a tutela della genitorialità e dell’infanzia, tutela dalla quale, a ben vedere, dipende nel lungo periodo la stessa sopravvivenza della collettività nazionale come tale, e quindi dell’elemento personale dello Stato. L’interpretazione restrittiva, inoltre, introdurrebbe una disparità di trattamento fra dipendenti pubblici, con potenziale violazione anche dell’art. 3 Cost.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1366

In materia di trasferimento temporaneo dei pubblici dipendenti, la normativa prevista dall’art. 42-bis del D.Lgs. n 151/2001 non prevede in maniera espressa alcuna esclusione nell’ambito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevalendo in tal senso un’interpretazione estensiva e non restrittiva dell’istituto posto a tutela della genitorialità e dell’infanzia; la detta normativa è, dunque, applicabile anche al personale della Polizia di Stato.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1366

In materia di assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato ad altra sede, il requisito richiesto dalla normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 rappresentato dalla sussistenza di un posto vacante e disponibile presso la sede di destinazione, rileva nel caso in cui l’assegnazione sia richiesta ad un’amministrazione diversa da quella cui l’interessato appartiene in considerazione dell’impossibilità che la pianta organica dell’amministrazione destinataria, la quale non abbia in quel momento posti disponibili, possa essere variata in via temporanea.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1363

Il trasferimento del personale della Polizia di Stato cui è applicabile la normativa prevista dall’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, ha carattere provvisorio e cessa di produrre effetti in maniera automatica al superamento del termine massimo di durata per il quale è stato accordato, non incidendo in maniera definitiva sullo stato del dipendente interessato, il quale infatti lascia libero il proprio posto originario solo in via temporanea.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1360

La normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 per accordare l’assegnazione provvisoria di un dipendente pubblico e, quindi anche del personale della Polizia di Stato, presuppone la sussistenza di due requisisti dati dalla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, laddove l’assegnazione sia richiesta ad un’amministrazione diversa da quella cui l’interessato appartiene, ed il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione il quale può essere negato solo con un dissenso motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1360

L’amministrazione pubblica può negare l’assegnazione temporanea ad altra sede del personale, comprensivo anche di quello della Polizia di Stato, ai sensi della normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, solo laddove dimostri con una puntuale motivazione, l’indispensabilità ovvero insostituibilità del dipendente interessato nella specifica posizione ricoperta, nel senso che il trasferimento potrebbe arrecare irrimediabile pregiudizio alle esigenze dell’ente di appartenenza.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1360

La finalità dell’istituto dell’assegnazione provvisoria ad altra sede, previsto dalla normativa dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 ed applicabile anche al personale della Polizia di Stato è quella di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, e quindi protegge i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati anche a livello costituzionale.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1360

Il trasferimento di cui alla normativa dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, applicabile anche al personale della Polizia di Stato, è un istituto a carattere provvisorio, che cessa di produrre effetti in maniera automatica al superamento del termine massimo di durata per il quale è stato accordato, non incidendo lo stesso in modo definitivo sullo stato del dipendente interessato, il quale infatti lascia libero il proprio posto originario solo in via temporanea.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/02/2021, n. 1357

In materia di trasferimento del personale della Polizia di Stato, ai sensi della normativa di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, l’amministrazione può negare l’assegnazione ad altra sede solo dimostrando, con una puntuale motivazione, l’indispensabilità ovvero insostituibilità del dipendente interessato nella specifica posizione ricoperta, nel senso che il trasferimento potrebbe arrecare irrimediabile pregiudizio alle esigenze dell’ente di appartenenza.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 07/01/2021, n. 223

Il trasferimento temporaneo dei lavoratori dipendenti delle PA con figli fino a tre anni di età, di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 – finalizzato alla tutela di valori costituzionali di rango primario, legati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli – si estende anche al personale delle Forze armate, benché tale personale non sia testualmente riconducibile alla categoria dei lavoratori appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. A quest’ultimo riguardo, peraltro, l’art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare (approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010) delinea i limiti di tale estensione, sancendo che “la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità” si applica al personale militare femminile e maschile “tenendo conto del particolare stato rivestito”.

Le hanno negato l’assegnazione temporanea per assistere un familiare?

L’amministrazione può opporre ragioni organizzative, però deve indicarle in concreto e deve confrontarle con l’interesse del familiare da assistere, e il diniego motivato in termini generici è il vizio che più spesso porta all’accoglimento del ricorso. Mi invii la domanda presentata, il provvedimento di rigetto e la documentazione sul nucleo familiare. Esamino la posizione e Le dico se il diniego è impugnabile, davanti a quale giudice e con quali tempi. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.

Faccia esaminare il diniego