Licenziamenti e diritti del lavoratore, assistenza legale

Il Tribunale del Lavoro di Bologna ha stabilito un importante principio in materia di assegnazione temporanea per i dipendenti pubblici genitori di minori. La decisione riguarda il caso di un infermiere che aveva richiesto il trasferimento temporaneo presso un’altra azienda sanitaria per ricongiungersi con la propria famiglia, trovandosi nella condizione di genitore di un bambino di età inferiore ai tre anni.

Lavora nel pubblico impiego e Le hanno bloccato l’avvicinamento alla famiglia?

Ha un figlio piccolo, lavora a centinaia di chilometri da casa e ha chiesto di essere assegnato per un periodo alla sede vicina alla Sua famiglia. Le due amministrazioni avevano acconsentito, poi la presa di servizio è slittata e adesso nessuno Le risponde più. La decisione che ha appena letto nasce da una vicenda molto simile alla Sua ed è stata resa con un provvedimento d’urgenza. Il tempo conta, l’assegnazione dura pochi mesi e ogni rinvio la svuota di contenuto. Mi scriva su WhatsApp con la domanda presentata e le risposte ricevute e fissiamo una consulenza.

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La questione si è posta quando l’amministrazione di destinazione, dopo aver inizialmente acconsentito al trasferimento e aver fissato diverse date per la presa di servizio, ha successivamente comunicato l’impossibilità di dare seguito alla procedura senza fornire adeguate motivazioni. Il giudice ha evidenziato come tale comportamento risultasse ingiustificato, considerando che entrambe le amministrazioni coinvolte avevano già espresso il proprio assenso.

La pronuncia chiarisce che quando sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assegnazione temporanea di un dipendente pubblico genitore di minore, l’amministrazione non può revocare arbitrariamente il proprio consenso già manifestato. Il diritto del lavoratore deve essere tutelato anche in via d’urgenza quando il ritardo nell’attuazione del provvedimento rischia di compromettere definitivamente l’efficacia della misura.

Il caso assume particolare rilevanza per la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici genitori, stabilendo che le amministrazioni non possono sottrarsi agli obblighi già assunti senza valide ragioni, specialmente quando è in gioco il diritto all’unità familiare e la cura dei figli in tenera età.

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2023 promossa da [OMISSIS] nei confronti di [OMISSIS], Il Giudice Unico dott. Maria Luisa Pugliese, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 21/2/2024, osserva ciò che segue.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale del Lavoro di Bologna, depositato in data 22.12.2023, il ricorrente conveniva in giudizio [OMISSIS].

Nel presente giudizio il ricorrente, infermiere alle dipendenze dell'[OMISSIS], ha chiesto in via d’urgenza, l’assegnazione temporanea presso [OMISSIS], ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, in relazione al comune di residenza del proprio nucleo familiare, attesa la gravità ed irreparabilità del pregiudizio arrecato a quest’ultimo.

La parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. All’udienza odierna, tenutasi da remoto, mediante la piattaforma TEAMS, sentita la discussione, il giudicante ha riservato la decisione.

In merito al fumus, si osserva ciò che segue.

Il ricorrente, infermiere alle dipendenze dell'[OMISSIS] ha presentato domanda amministrativa per ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 cit. presso [OMISSIS] per ricongiungimento familiare con la moglie in servizio nella Regione Campania, e padre di un minore di età inferiore a tre anni.

L'[OMISSIS] ha concesso il nulla osta per il trasferimento verso [OMISSIS]; inoltre, dopo aver concesso il nulla-osta all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001 presso [OMISSIS], con Det. del 19 ottobre 2023 ne ha disposto il trasferimento (v. doc. n.5 ric.); tuttavia, [OMISSIS] in data 14.11.2023 con nota protocollo n. (…) ha comunicato che non era possibile “dar seguito” alla procedura di assegnazione temporanea; va inoltre precisato che non è in contestazione che [OMISSIS], dapprima ha disposto il trasferimento temporaneo per assegnazione temporanea con decorrenza 01.11.2023; successivamente ha provveduto a spostare in avanti la decorrenza, ossia il 16.11.2023 e, in ultimo, ha comunicato che la procedura non poteva più essere eseguita.

L’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l´altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L´eventuale dissenso deve essere motivato. L´assenso o il dissenso devono essere comunicati all´interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Ciò posto, nel caso in esame, esaminata la documentazione in atti, sussistono in capo al ricorrente i presupposti per ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001 cit.; nonostante tale assegnazione sia stata disposta sulla base delle determinazioni sia dell’amministrazione di provenienza che di quella di destinazione, l’azienda convenuta, rimasta contumace nel processo, non ha dato seguito, senza alcuna plausibile giustificazione, all’assegnazione provvisoria già disposta.

Sussiste anche il periculum in mora: il ricorrente, che vive e lavora a una distanza significativa dalla moglie e dal figlio in tenera età ha ampiamente dimostrato il pregiudizio irreparabile che subirebbe nel caso in cui dovesse attendere l’esito della causa di merito, posto che l’assegnazione temporanea avrebbe già dovuto avere inizio (nel novembre 2023) e ha durata di soli 12 mesi, sino a novembre 2024.

Pertanto l’istanza proposta art. 700 c.p.c. da [OMISSIS] è fondata e viene accolta.

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ORDINA a [OMISSIS] di disporre la presa servizio di [OMISSIS] in assegnazione temporanea presso detta A. nella qualità e con il ruolo assegnato. CONDANNA [OMISSIS] alla rifusione delle spese del processo che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre CPA e IVA oltre spese forfettarie ex lege da distrarsi in favore del difensore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, il 21 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2024.

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