Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, torna a pronunciarsi sui presupposti che reggono la componente perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, ribadendo la necessità di un accertamento rigoroso del nesso causale tra lo squilibrio economico esistente tra gli ex coniugi al momento del divorzio e l’eventuale rinuncia, da parte del coniuge più debole, ad opportunità professionali in favore della dedizione alla famiglia.

La vicenda trae origine dalla riduzione dell’assegno divorzile operata dal giudice di prime cure, che aveva ridimensionato l’importo originariamente fissato in sede presidenziale, conferma poi avallata anche in sede di gravame. La ricorrente, donna ultrasessantenne priva di reddito autonomo e con problematiche di salute, lamentava sia la sproporzione economica rispetto al trattamento pensionistico percepito dall’ex coniuge, sia il mancato riconoscimento del contributo offerto durante un matrimonio ventennale trascorso prevalentemente in qualità di casalinga.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, evidenziando come la funzione compensativa dell’assegno richieda la dimostrazione che il differenziale reddituale sia conseguenza diretta del sacrificio di concrete occasioni lavorative o di sviluppo professionale, non potendosi ritenere sufficiente la mera durata della convivenza coniugale o lo svolgimento dei compiti domestici. In assenza di tale allegazione specifica e della relativa prova, il riconoscimento dell’assegno può fondarsi unicamente sulla finalità assistenziale.

I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto generica l’allegazione relativa alle condizioni di salute invocate dalla ricorrente, sia con riguardo alla natura delle patologie sia con riferimento alla data di insorgenza delle stesse, confermando integralmente la valutazione operata dai giudici di merito che avevano già considerato il divario reddituale e l’età della parte istante nella quantificazione dell’importo riconosciuto.

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Rel.
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18300/2025 proposto da:

[OMISSIS], rappresentata e difesa dall’avv. [OMISSIS], per procura speciale in atti;

– ricorrente –

– contro –

[OMISSIS];

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, n. 2895 del 16.7.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2.7.2024, [OMISSIS] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, depositata il 6.6.2024, che aveva ridotto l’assegno divorzile da Euro 400,00 (come stabilito dal decreto presidenziale del 15.10.2021) a Euro 250,00 mensili.

Con sentenza emessa il 16.7.2025 la Corte territoriale ha respinto l’appello confermando integralmente la decisione di primo grado, ritenendo congruo l’assegno di Euro 250,00, osservando che: era da condividere l’argomento del Tribunale secondo il quale dal 2005, anno della separazione, la ricorrente non aveva provato di aver fatto ricerca di attività lavorativa; dal 2004, data della separazione, la ricorrente non aveva lavorato e a tale data le due figlie avevano 15 e 10 anni; la ricorrente viveva in appartamento in comproprietà con i fratelli; l’ex marito conviveva con altra persona dalla quale aveva avuto altro figlio.

[OMISSIS] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a quattro motivi. Non si è costituita parte intimata.

Motivi della decisione

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970, per aver la Corte d’Appello completamente ignorato la sproporzione economica tra le parti, in quanto la ricorrente, donna di 65 anni senza reddito proprio e con gravi problemi di vista, riceve un assegno di soli 250 Euro mensili da un ex marito che percepisce una pensione di circa 2.700 Euro mensili.

La ricorrente si duole altresì che la sentenza impugnata ha omesso di valutare adeguatamente il contributo da lei fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun ex coniuge, avendo svolto per l’intera durata del matrimonio (circa 20 anni) il ruolo di casalinga, dedicandosi alla cura della famiglia e delle figlie, consentendo all’ex marito di sviluppare la propria carriera lavorativa e raggiungere una pensione di quasi 3.000 Euro mensili, assumendo l’evidente l’impossibilità oggettiva per una donna di 65 anni, affetta da patologie oculari invalidanti, di trovare un’occupazione lavorativa dignitosa e stabile.

Il secondo motivo denunzia vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di considerare fatti decisivi per la determinazione dell’assegno divorzile, fornendo una motivazione lacunosa e contraddittoria circa: la durata del matrimonio (circa 20 anni); la sproporzione economica tra un assegno di 250 Euro mensili (meno del 10% della pensione dell’ex marito); le effettive necessità di una donna anziana e malata; le giacenze del conto corrente di [OMISSIS] prodotte in causa.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte d’Appello riconosciuto la situazione complessiva della ricorrente come sostanzialmente migliorata rispetto all’epoca della separazione, quando invece dagli atti emergeva chiaramente il peggioramento delle condizioni economiche e di salute della ricorrente.

Il quarto motivo denunzia violazione dei principi costituzionali di solidarietà e pari dignità, per aver la Corte d’Appello determinato un assegno di 250,00 Euro mensili per una donna di 65 anni senza reddito, risultando esiguo rispetto al contributo fornito dalla ricorrente durante 20 anni di matrimonio e alle sue attuali condizioni di bisogno.

I quattro motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, la Corte territoriale ha esaminato i vari elementi acquisiti nei due gradi di merito, liquidando l’assegno divorzile nella somma di Euro 250,00 mensile, considerando il divario reddituale tra le parti e l’età della donna, ma senza riconoscere il profilo compensativo-perequativo per la mancata prova, da parte della ricorrente, di aver sacrificato aspettative lavorative, e tenendo conto della nuova situazione familiare dell’ex marito.

La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio, sotto l’aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cass., n. 27945/2023).

È stato altresì affermato che l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali (Cass., n. 26520/2024).

Nella specie, la ricorrente ha genericamente lamentato il mancato riconoscimento della funzione perequativa-compensativa dell’assegno, limitandosi ad allegare il periodo ventennale di convivenza matrimoniale, ma non ha ben colto la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato la mancata prova della ricerca, da parte dell’istante, di attività lavorative durante la convivenza matrimoniale.

Invero, la ricorrente non ha allegato che lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi fosse da attribuire ad una sua rinuncia ad occasioni di lavoro, né ha censurato la decisione impugnata sul punto.

Né può assumere rilevanza, al riguardo, il riferimento alle asserite critiche condizioni di salute della ricorrente, la cui allegazione è generica quanto alle patologie e alla data dell’insorgenza.

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.

In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa presuppone la rigorosa prova che lo squilibrio economico tra gli ex coniugi sia causalmente ricollegabile al sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole, di concrete occasioni lavorative o di crescita professionale in favore della famiglia; in difetto di specifica allegazione e prova di tale nesso causale – non essendo sufficiente il solo dato della durata del matrimonio o dello svolgimento di compiti domestici e di cura – l’assegno può essere riconosciuto (o confermato in misura ridotta) solo in funzione assistenziale.

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