Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 4672/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

sul ricorso 10833/2024 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Benedetti, per procura speciale in atti;

contro

B.B., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Masciantonio, per procura speciale in atti;

Avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, n. 319/2024, depositata il 6.03.2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 27.4.23, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in L il 31.10.1993, tra le parti in causa, disponendo l’affido condiviso del figlio minore C.C. ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui era altresì assegnata la casa coniugale, disciplinando le modalità di frequentazione del figlio da parte del padre.

Il Tribunale stabiliva altresì: in complessivi Euro 600,00 mensili il contributo per il mantenimento del figlio C.C. e della figlia maggiorenne D.D. (maggiorenne ma non autosufficiente), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT; in Euro 300,00 mensili l’assegno divorzile a carico del figlio E.E., da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT; le spese straordinarie necessarie per i figli.

Con sentenza del 6.3.24, la Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’appello proposto dal A.A., fissando in Euro 100,00 mensili l’assegno divorzile a carico dell’appellante, da versarsi all’ex moglie e confermando nel resto l’impugnata sentenza (disponendo altresì una correzione di errore materiale la correzione del capo relativo all’assegnazione della casa coniugale), osservando che:

A.A. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso, illustrato da memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, co.6, Cost., per difetto assoluto di motivazione circa la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 5 co.6 L. 898/1970 per il riconoscimento dell’assegno divorzile, avendo la Corte d’Appello affermato che “il percorso logico seguito dal giudice nel riconoscere l’assegno divorzile e nel determinarne l’ammontare è ben esposto ed è idoneo a rendere palesi le ragioni sottese alla decisione”.

Al riguardo, il ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’Appello abbia ritenuto che: “la B.B. abbia rinunciato alla propria realizzazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia in assenza di benché minima prova in tal senso, ed anzi in presenza di prova esattamente contraria promanante dalla stessa prospettazione e documentazione avversaria; era irrilevante che la “pretesa” rinuncia fosse frutto di scelte condivise dai coniugi; non aveva dato alcuna rilevanza alla circostanza che il “preteso” contributo della B.B. non abbia prodotto alcun miglioramento o avanzamento della posizione lavorativa del A.A.; aveva omesso ogni indagine e valutazione circa l’imprescindibile elemento costituito dalla esistenza o meno del nesso causale tra la “pretesa” rinuncia ed un miglioramento della posizione personale lavorativa ed economica del A.A. (indagine del resto impossibile mancando il secondo termine di paragone), rilevando che la mancanza di prova della pretesa rinuncia alla realizzazione professionale da parte della B.B. non è stata pregiudicata dalla mancata ammissione delle prove orali da questa richieste”.

Il secondo motivo denunzia violazione art. 5 co.6 L. 898/70, per aver la Corte territoriale affermato, nel confrontare le posizioni reddituali delle parti, che l’ex moglie fosse soggetto più debole anche considerando la diversità dei rapporti di lavoro delle parti (a tempo indeterminato per l’ex marito, indeterminato e rimesso all’attribuzione di supplenze, di durata anche variabile, per l’ex coniuge) e dalle diverse prospettive pensionistiche anche in ragione dell’età dell’ex moglie, cinquattottenne, e del suo tardivo inserimento nel mondo del lavoro.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, per aver la Corte d’Appello accolto la domanda della B.B. di percepire integralmente l’assegno unico universale, in mancanza di accordo tra i genitori.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei presupposti dell’assegno divorzile nella funzione perequativo-compensativa, ma la motivazione è esauriente e certo rispondente al minimo costituzionale. In particolare, la questione della mancanza di significatività del lavoro a tempo parziale della ex moglie – nel senso di ritenere che tale attività non avrebbe costituito un sacrificio delle proprie aspettative professionali – è superata dalla censura, calibrata sul solo vizio di motivazione (in effetti, sul piano della valutazione del requisito sostanziale, l’ex moglie non aveva allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio; ma al riguardo, la critica non è svolta correttamente in ordine al vizio di violazione di legge).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto chiaramente diretto al riesame dei fatti circa le condizioni reddituali delle parti, atteso che il ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione dei dati istruttori esaminati dalla Corte di merito.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l’assegno unico universale, stabilisce: “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.

Ai sensi dell’art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi”.

Secondo il ricorrente, l’assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario; l’attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge.

Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell’Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”.

Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall’organo preposto al pagamento dell’assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.

Il ricorrente lamenta che l’attribuzione dell’assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo.

Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d’accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l’assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l’ente pagatore; la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps.

Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l’assegno in questione – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita – è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall’Inps.

Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole.

Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l’assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell’interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.

Tenuto conto della novità della questione sottesa al terzo motivo, sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


CONCLUSIONE

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2025.