
La presente nota del Ministero della Giustizia ha suscitato numerosi dubbi in ordine alla possibilità di notificare l’ avviso di iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi tramite Pec.
In attesa di ulteriori e più specifici chiarimenti si pubblica la nota emessa dal Ministero.
Indice
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, dei Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP
Pos, IV-DOG/03-1/2022/CA
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
E. p.c. ALL ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
S E D E
MAILTO: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it
OGGETTO: Ufficio NEP di Salerno – Quesito sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell’ avviso di di iscrizione a ruolo dei pignoramento presso terzi al debitore e al terza pignorato.
E’ pervenuto a questa Direzione generale appunti» quesito riguardante la materia in oggetto, formulato da un funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP in sede con il quale si chiede una direttiva in merito all’inquadramento dell’attività svolta dal personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti introdotti dalla novella di cui all’art. 1. comma 32 L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicala in Gazz. Uff. 9 dicembre 2021) – legge delega vìgente a decorrere dal 24 dicembre 2021 nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottatesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge vale a dire dal 22 giugno 2022
AI riguarda, dall’ art. 543 c.p.c.. che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti ì seguenti commi:
“Il creditore entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numera di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’ avviso o il suo mancalo deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia de! Pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi. l’inefficacia si produce salo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata a depositalo l’avviso.
In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debito e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”
RISPOSTA AL QUESITO
Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, l’attività posta in essere dal Funzionario UNEP/ ufficiale giudiziario va configurata nell ‘ambito dell’esecuzione forzata e i relativi atti dì notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sona da iscrivere nel registro cronologico Mod. Co o C ter con l’indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vìgente per I ’espletamento dei corrispettivi atti.
Detto, ciò. si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nata al funzionario l’UNEP dirigente del locale Ufficio Nep, affinchè ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi
