Avv. Francesco Santoro
Avv. Francesco Santoro
Formato presso l’Avvocatura dell’INPS · ricorsi seguiti in tutta Italia, online o in studio
Il verbale INPS si può impugnare entro sei mesi dalla notifica. Per chi lo ha ricevuto da meno di sei mesi la prima valutazione è gratuita.
Invii il verbale su WhatsApp
Una differenza che conta. L’Avv. Francesco Santoro ha svolto parte della pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS, dove ha trattato il contenzioso su invalidità civile, indennità di accompagnamento, Legge 104 e L. 222/84: conosce dall’interno criteri, prassi e punti deboli dell’ente che ha valutato la Sua domanda.

I ricorsi vengono seguiti in tutta Italia con il processo civile telematico, in consulenza online o in studio. Il rapporto è diretto con l’avvocato, senza intermediari, e il ricorso viene depositato in tempi brevi, perché il termine di sei mesi dalla notifica del verbale non si recupera.

Avvocato per l’invalidità: consulenza legale e ricorsi

L’INPS, spesso, nega o riduce il grado di invalidità a causa di visite superficiali e valutazioni incomplete delle commissioni mediche. 

Purtroppo, non è sufficiente essere malati: è indispensabile rivolgersi alla giustizia.

Grazie all’esperienza maturata in materia di invalidità e avendo affinato la mia conoscenza delle procedure previdenziali direttamente presso l’Avvocatura dell’INPS, offriamo una visione dall’interno essenziale per il successo del contenzioso.

In caso di rigetto offriamo assistenza legale completa per presentare ricorso in Tribunale.   


Come lavoriamo: dal verbale al ricorso

  1. Valutazione gratuita del verbale. Invii su WhatsApp il verbale INPS e i certificati: Le diciamo subito, senza costi, se il ricorso ha margini (il termine per impugnare è di 6 mesi dalla notifica).
  2. Analisi medico-legale. Con il nostro medico legale individuiamo i punti deboli del giudizio della Commissione e prepariamo la documentazione sanitaria.
  3. Ricorso al Tribunale. Depositiamo il ricorso: il giudice nomina un consulente tecnico (CTU) che La visita e rivaluta la Sua condizione.
  4. Riconoscimento. In caso di esito positivo ottieni la prestazione e gli arretrati; le spese sono generalmente poste a carico dell’INPS.

Vuole capire ogni fase nel dettaglio (ATP, perizia, tempi)? Legga la guida completa al ricorso per invalidità contro l’INPS.

Invii il verbale su WhatsApp · valutazione gratuita

Guide sulle patologie e sui benefici

Approfondimenti scritti dallo Studio, aggiornati con la giurisprudenza più recente:

Domande frequenti

Quanto costa rivolgersi a un avvocato per il ricorso per invalidità?

I costi dipendono dalla complessità del caso e Le vengono spiegati con chiarezza fin dall’inizio, senza sorprese. La prima valutazione del verbale è gratuita quando ha un verbale da impugnare ed è ancora nei termini per farlo (6 mesi dalla notifica).

Meglio rivolgersi a un avvocato o al patronato?

Il patronato La accompagna soprattutto nella fase amministrativa della domanda. Per il ricorso davanti al giudice, invece, serve un avvocato. La nostra differenza è l’approccio diretto e personale: il Suo caso lo segue l’avvocato in prima persona, formato presso l’Avvocatura dell’INPS, con una strategia costruita sulla Sua specifica situazione. Non è uno dei tanti: è seguito direttamente da chi conosce il contenzioso dall’interno.

Cosa posso ottenere con il ricorso per invalidità?

A seconda della percentuale riconosciuta e dei requisiti — e qualunque sia la patologia — può ottenere prestazioni e assegni come l’assegno mensile di assistenza (dal 74%), la pensione di inabilità (100%) e l’indennità di accompagnamento (in caso di non autosufficienza), oltre alle agevolazioni fiscali e a quelle per i portatori di handicap (Legge 104) e all’iscrizione al collocamento mirato. L’avvocato individua quali prestazioni Le spettano e le fa valere nel ricorso.

Che differenza c’è tra ricorso amministrativo e giudiziale?

Contro il verbale della commissione medica si procede di norma con il ricorso giudiziale, da presentare al giudice entro 6 mesi dal ricevimento del verbale tramite un accertamento tecnico preventivo (ATP), in cui un medico nominato dal giudice verifica le Sue reali condizioni. Il ricorso amministrativo riguarda invece altre fasi del procedimento. L’avvocato individua la strada corretta per il Suo caso.

Quanto tempo serve per il ricorso?

Dipende dal tribunale competente: in genere alcuni mesi per la fase di accertamento medico (ATP, accertamento tecnico preventivo).

Assistete in tutta Italia?

Sì: lo Studio assiste clienti in tutta Italia, anche interamente online, mantenendo sempre il rapporto diretto con l’avvocato.

Cosa fa concretamente l’avvocato per la Sua invalidità?

Analizza il verbale e la documentazione medica, individua i punti deboli del rigetto, imposta e deposita il ricorso, segue il giudizio e si coordina con il consulente medico (CTU) — seguendoti personalmente in ogni fase.

Cecità civile e ipovisione: quando il riconoscimento viene negato

La cecità civile (assoluta o parziale) dà diritto a pensione e indennità specifiche, distinte dall’invalidità civile ordinaria. Le commissioni respingono spesso i casi di ipovisione grave misurando solo il visus centrale, senza valutare il campo visivo: un errore che la Cassazione ha più volte censurato (si veda, tra le altre, Cass. n. 20819/2018 sull’accompagnamento per cecità parziale). Se il verbale non riconosce la condizione visiva reale, il ricorso al giudice consente una nuova valutazione con CTU specialistica.

Indennità di frequenza per i minori

Per i bambini e i ragazzi con difficoltà persistenti l’INPS riconosce l’indennità di frequenza, legata alla frequenza di scuole o centri terapeutici. È una delle prestazioni più contestate dalle commissioni: il rigetto della domanda non chiude la partita, perché i presupposti possono essere dimostrati in giudizio con la documentazione scolastica e sanitaria.

Assegno ordinario di invalidità (lavoratori)

Chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e almeno cinque anni di contributi (di cui tre nell’ultimo quinquennio) può ottenere l’assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984). È una prestazione diversa dall’invalidità civile — si basa sui contributi, non sul reddito — e il diniego INPS è impugnabile davanti al giudice del lavoro.

Il diniego si impugna davanti al giudice del lavoro e, se l’accertamento tecnico preventivo si chiude con una consulenza sfavorevole, contro quelle conclusioni si può fare opposizione: più sotto, tra i casi seguiti dallo studio, ne trova uno deciso proprio così.

Malattie professionali: la tutela INAIL

Quando la patologia deriva dal lavoro svolto, alla tutela INPS si affianca quella INAIL: rendita o indennizzo per malattia professionale tabellata e non tabellata. I termini per agire sono stretti e il riconoscimento è spesso negato in prima battuta: la procedura di ricorso INAIL richiede una strategia medico-legale costruita bene fin dall’inizio.

Per capire nel dettaglio come si svolge il giudizio, i tempi e l’accertamento tecnico, leggi la guida completa al ricorso per invalidità contro l’INPS.

Chi La assiste

Mi sono formato all’Avvocatura dell’INPS, dove ho imparato come l’Istituto legge i verbali e come difende i suoi rigetti. Oggi uso quella esperienza dall’altra parte, per chi si è visto negare o revocare l’invalidità civile, l’indennità di accompagnamento o la Legge 104. Lo studio è ad Aversa, ma i ricorsi si depositano per via telematica e le visite peritali si svolgono nella città dell’assistito, così seguiamo pratiche in tutta Italia, dal Sud al Nord. In ogni causa il lavoro vero si fa prima della visita peritale, leggendo il verbale, cercando i punti deboli del rigetto e preparando la documentazione medica che il consulente del tribunale dovrà esaminare.

Casi seguiti dallo studio

Ogni caso è vero, seguito dallo studio e chiuso con decreto del tribunale. I dati personali sono stati tolti. I tempi indicati vanno dal deposito del ricorso al decreto del giudice.

Accompagnamento revocato a 77 anni dopo una revisione

Pensionato di 77 anni con vasculopatia cerebrale, diabete insulino-dipendente con piede diabetico e amputazione, cardiopatia e principio di demenza. Aveva l’indennità di accompagnamento dal 2019. Alla visita di revisione l’INPS conferma il 100% ma revoca l’accompagnamento, ritenendolo capace di compiere da solo gli atti quotidiani. Abbiamo depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo cinque mesi dopo il verbale e fatto valere i ricoveri successivi. Il consulente del tribunale ha confermato la necessità di assistenza continua e il decreto di omologa ha ripristinato l’indennità, con spese a carico dell’INPS. Tempo complessivo circa 13 mesi.

Accompagnamento revocato a un paziente psichiatrico dopo 14 anni

Uomo di 68 anni con schizofrenia paranoide cronica, in cura dal 1989, titolare dell’accompagnamento dal 2006 e confermato in due revisioni. Alla terza revisione l’INPS lo declassa a invalido ultrasessantacinquenne senza accompagnamento. Con il ricorso abbiamo fatto acquisire la cartella clinica del servizio di salute mentale, che documentava trent’anni di malattia. Il consulente ha concluso che l’incapacità agli atti quotidiani esisteva senza interruzione dal 2006. L’indennità è stata riconosciuta dalla data della revoca, con arretrati per tutto il periodo.

Indennità di frequenza tolta a una minorenne dopo la revisione

Una minorenne titolare dell’indennità di frequenza da anni. Alla visita di revisione l’INPS la dichiara non invalida e sospende l’indennità. Nel ricorso abbiamo fatto valere, oltre al dato clinico, il peso della condizione nella vita scolastica e relazionale. Il consulente del tribunale ha condiviso l’impostazione e il decreto ha riconosciuto l’indennità di frequenza dalla data della revoca fino alla maggiore età, con spese e costo della perizia a carico dell’INPS.

Cecità assoluta negata, riconosciuta con decorrenza retroattiva di due anni

Donna di 69 anni con maculopatia, cataratta avanzata e pregresso distacco di retina, già titolare di accompagnamento. Chiede il riconoscimento della cecità assoluta e l’INPS le concede solo la cecità parziale con residuo visivo di un ventesimo. Nel ricorso abbiamo prodotto i potenziali evocati visivi, che mostravano l’assenza bilaterale della risposta corticale. Il consulente ha accertato la cecità assoluta fin dalla domanda amministrativa e il decreto di omologa l’ha confermata con decorrenza retroattiva di quasi due anni. Undici mesi dal deposito, spese e perizia a carico dell’INPS.

Legge 104 riconosciuta solo lieve a un invalido al 100%

Uomo di 55 anni con sindrome di Marfan, operato al cuore, con un occhio spento e l’altro a due decimi, e una caviglia bloccata da artrodesi. Già invalido al 100%, chiede l’handicap grave e la commissione gli riconosce solo il comma 1. Con il ricorso abbiamo ottenuto un consulente oculista e medico legale, che ha valutato insieme le tre patologie. Il decreto ha riconosciuto l’handicap in situazione di gravità dalla domanda amministrativa, con spese a carico dell’INPS. Alla revisione successiva l’INPS ha confermato. Tredici mesi dal deposito.

Bambino autistico di 6 anni, negati accompagnamento e 104 grave

Bambino con disturbo dello spettro autistico. L’INPS gli riconosce solo l’indennità di frequenza e l’handicap non grave. Il ricorso, proposto dal padre, ha chiesto insieme l’indennità di accompagnamento e l’handicap grave. Il consulente del tribunale ha visitato il bambino presso il servizio di neuropsichiatria e ha riconosciuto entrambi i benefici, che il decreto ha omologato con decorrenza dalla domanda. Nove mesi dal deposito.

Invalido al 100% senza accompagnamento, seguito a distanza

Uomo di 40 anni residente in un’altra regione con obesità grave, oltre 190 chili, disturbo depressivo, ritardo cognitivo lieve, insufficienza respiratoria e apnee notturne, che si muove con due bastoni per pochi metri. L’INPS gli riconosce il 100% ma nega l’accompagnamento. Il ricorso è stato preparato e depositato da Aversa, la visita peritale si è svolta nella città dell’assistito alla presenza del consulente dell’INPS. Il giudice ha ammesso anche la valutazione degli aggravamenti sopravvenuti. Il decreto ha riconosciuto l’accompagnamento dalla domanda amministrativa, con sedici mesi di arretrati e spese a carico dell’INPS. Sei mesi dal decreto di fissazione dell’udienza.

Handicap grave a 83 anni, udienza da remoto

Donna di 83 anni residente nel Nord Italia, che non cammina più autonomamente per una grave patologia della colonna e delle ginocchia, con decadimento cognitivo e ipoacusia. La commissione le riconosce solo l’handicap lieve. Il ricorso è stato seguito interamente da Aversa, con udienza in videoconferenza e consulente dell’INPS collegato da remoto alla visita. Il consulente del tribunale ha riconosciuto l’handicap grave dalla data della relazione riabilitativa che avevamo prodotto. Decreto di omologa in dieci mesi dal deposito, con 1.300 euro di spese e costo della perizia a carico dell’INPS.

Accompagnamento negato ma Legge 104 grave riconosciuta, senza condanna alle spese

Pensionato di 73 anni con cardiopatia, grave artrosi della colonna con stenosi lombare, poliartrosi e deficit visivo, che cammina con il bastone. L’INPS lo riconosce invalido al 67-99% con handicap lieve. Abbiamo chiesto insieme l’accompagnamento e l’handicap grave. Il consulente ha portato l’invalidità al 100% e riconosciuto l’handicap grave, ma ha escluso l’accompagnamento perché ancora autonomo negli atti quotidiani. Il decreto ha omologato la 104 comma 3 dalla domanda e, per l’accoglimento parziale, ha compensato metà delle spese e messo l’altra metà e la perizia a carico dell’INPS. Il cliente non ha pagato nulla. Nove mesi e mezzo dal ricorso.

Accompagnamento negato a una signora di ottant’anni, riconosciuto con retrodatazione

Signora di ottant’anni con vasculopatia cerebrale cronica, una malattia del sangue in trattamento, sindrome depressiva e ipertensione. La commissione la riconosce invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età, ma le nega l’indennità di accompagnamento. Nel ricorso abbiamo prodotto la consulenza geriatrica che documentava il peggioramento. Alla visita il consulente del tribunale ha somministrato i test sull’autonomia nelle attività quotidiane, con risultati sovrapponibili a quella consulenza, e ha accertato che la signora non era più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità è stata riconosciuta con retrodatazione di sei mesi rispetto alla visita geriatrica, quindi da data anteriore al ricorso. La signora è mancata dopo il riconoscimento e gli arretrati sono stati riscossi dagli eredi: il diritto maturato non si perde con il decesso.

Ottantotto anni, accompagnamento riconosciuto dalla data dell’aggravamento

Uomo di ottantotto anni con vasculopatia cerebrale cronica, disorientamento e deficit della memoria recente, poliartrosi della colonna, cardiopatia ipertensiva ed esiti di un intervento oncologico. L’INPS non gli riconosce l’indennità di accompagnamento. Abbiamo prodotto la documentazione specialistica che datava l’aggravamento e nel giudizio il consulente del tribunale ha accertato l’invalidità totale con necessità di assistenza continua e, insieme, l’handicap in situazione di gravità. Ha però precisato che quel quadro non esisteva ancora alla data della domanda amministrativa: la decorrenza è stata fissata al mese in cui i referti mostravano il peggioramento della patologia cerebrale. È la ragione per cui conviene depositare i documenti che fissano quando la situazione è cambiata: senza quelli si perdono mesi di arretrati.

Handicap grave negato dalla commissione, riconosciuto senza contestazioni

Signora del Centro Italia alla quale la commissione nega il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità. Abbiamo depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, la procedura che la legge impone prima della causa in materia di invalidità e Legge 104. Il consulente nominato dal giudice ha accertato il requisito sanitario e lo ha fatto decorrere dalla data della domanda amministrativa. Nessuna delle parti ha contestato quelle conclusioni entro il termine perentorio previsto dall’art. 445-bis, comma 4, del codice di procedura civile: il giudice ha quindi omologato l’accertamento con decreto, senza che si aprisse un vero giudizio, e ha condannato l’INPS alle spese e al compenso del consulente. È il modo in cui queste pratiche si chiudono quando la documentazione medica è solida: in pochi passaggi e senza un processo.

Vittoria in opposizione dopo una consulenza negativa, subentrando a un altro difensore

Un lavoratore aveva chiesto la pensione di inabilità e l’INPS gliela aveva negata. Con un altro difensore aveva promosso l’accertamento tecnico preventivo, e anche quello era andato male: il consulente nominato dal giudice aveva escluso l’inabilità. La pratica è arrivata allo studio a quel punto, quando sembrava chiusa. Abbiamo depositato la contestazione delle conclusioni e l’opposizione. L’INPS ha eccepito che l’opposizione era generica e ne ha chiesto il rigetto; il giudice ha invece disposto la rinnovazione della consulenza con un nuovo specialista, che ha riconosciuto la compromissione totale della capacità lavorativa fin dalla data della domanda amministrativa. La sentenza ha accolto il ricorso, ha dichiarato il requisito sanitario dalla domanda e ha condannato l’INPS alle spese di entrambe le fasi e al costo della consulenza. Una consulenza negativa nell’accertamento preventivo non chiude la partita, e subentrare a pratica avviata non è un ostacolo: contro quelle conclusioni si fa opposizione, e la consulenza si può rifare.

Perché chiediamo sempre anche la Legge 104

Quando si ricorre contro un verbale che nega l’indennità di accompagnamento, nello stesso ricorso chiediamo quasi sempre anche il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104. I due accertamenti si fondano sulla stessa documentazione e sulla stessa visita peritale, quindi non costano nulla in più. Il vantaggio è doppio. Se il consulente ritiene che la persona sia ancora autonoma negli atti quotidiani, l’accompagnamento viene negato, ma la 104 grave viene spesso riconosciuta, e con essa i permessi lavorativi per i familiari, le agevolazioni fiscali e la priorità nelle prestazioni. Inoltre, davanti a un accoglimento anche solo parziale, il giudice non condanna il ricorrente alle spese, ma le compensa o le pone in tutto o in parte a carico dell’INPS. Chi chiede il solo accompagnamento e perde rischia invece di pagare le spese dell’INPS e il costo della perizia.

Avv. Francesco Santoro
Avv. Francesco Santoro
Avvocato, formato all’Avvocatura dell’INPS.
L’INPS Le ha negato o ridotto l’invalidità?

Il ricorso va depositato entro 6 mesi dalla notifica del verbale. Mi mandi il verbale e la documentazione medica: Le dico se ci sono i presupposti per il ricorso. Se ha ricevuto il verbale da meno di 6 mesi, la prima valutazione è gratuita.

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Ogni caso è diverso: i casi qui sopra sono veri e chiusi con decreto del tribunale, ma l’esito dipende sempre dalla documentazione medica.