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Chi è legittimato a proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità ?
Può essere proposta dalla madre nell’interesse del minore, inoltre può essere promossa dal figlio in qualsiasi momento.
Il padre non ha mai riconosciuto Suo figlio e nega tutto?
Può chiedere al tribunale di dichiarare la paternità, e l’azione può essere proposta dalla madre nell’interesse del figlio minore oppure dal figlio stesso, in qualsiasi momento della sua vita. La legge stabilisce che la paternità si prova con ogni mezzo, quindi non solo il test del DNA ma anche messaggi, fotografie, lettere e testimoni. Dalla dichiarazione discendono poi il cognome, il mantenimento e i diritti del figlio sull’eredità. Mi descriva su WhatsApp in breve la vicenda, l’età del figlio e le prove di cui dispone, poi fissiamo una consulenza e valutiamo se il ricorso ha fondamento.
Legittimati a presentare tale azione sono anche i discendenti, nel caso in cui il figlio non riconosciuto sia venuto a mancare prima di aver iniziato il giudizio per ottenere la dichiarazione di paternità.
Cosa dice la legge?
L’ art. 269 del codice civile stabilisce che “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.”
Come si ottiene il riconoscimento di paternità?
E’ necessario rivolgersi ad un avvocato il quale depositerà un ricorso presso il Tribunale ordinario che è competente per materia.
Il rito è di cognizione ordinaria, la domanda deve essere presentata al Tribunale competente per territorio che è comunemente considerato il tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, ovvero il presunto padre.
Nel procedimento è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero a pena di nullità.
Come si dimostra la paternità?
Tutti i mezzi di prova hanno pari valore per espressa previsione di legge, può essere data anche per presunzioni.
Solo la dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione ai fini dell’ accertamento giudiziale di paternità, ma possono costituire, nel concorso con altri elementi presuntivi, mezzi di prova atti a formare il convincimento del giudice.
Tuttavia generalmente la prova relativa al riconoscimento giudiziale di paternità si ottiene ottiene mediante le prove ematologiche e genetiche che hanno un’attendibilità superiore al 99%.
L’ammissione del teste del DNA non è subordinato all’accertamento di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre.
La dichiarazione giudiziale di paternità, in base al principio il principio di libertà della prova, può risultare anche solo da una serie di elementi presuntivi. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sufficienti tali elementi, non dando alcun rilievo al fatto che le parti non avessero neppure richiesto la prova del DNA.
Il convenuto ha sempre la possibilità di fornire prova contraria; ciò potrà avvenire dimostrando che la madre ha avuto altri rapporti carnali, quanto la precisa collocazione di questi al tempo del concepimento; tale prova, tuttavia, non è sempre sufficiente, e spesso è comunque necessario eseguire la prova dei gruppi sanguigni o l’analisi del DNA.
Quali diritti ha il figlio che ha ottenuto la dichiarazione giudiziale di paternità?
Di seguito una rassegna della più recente giurisprudenza in materia di assegno di mantenimento successivo all’accertamento giudiziale di paternità e relativa possibilità di ottenere il risarcimento del danno.
Tribunale Napoli Nord, Sez. I, 13/07/2022
Il figlio maggiorenne che esperisca con successo l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità (nell’ambito della quale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi all’esame del D.N.A. ha valenza confessoria e può di per sé giustificare l’accoglimento della domanda) non è legittimato a chiedere la condanna del genitore al pagamento del contributo al mantenimento dovuto sin dalla nascita (azione che spetta all’altro genitore adempiente, a titolo di regresso nell’ambito di un obbligo solidale), mentre può richiedere il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per la privazione illecita della figura genitoriale.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2022, n. 1900
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.; la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/05/2022, n. 16916 (rv. 664947-01)
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/05/2022, n. 15148 (rv. 664829-01)
In tema di filiazione, l’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore.
Tribunale Pistoia, Sentenza, 15/04/2022, n. 353
In materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l’azione di regresso può essere esercitata (dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio) anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/12/2021, n. 38922 (rv. 663421-01)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente.
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/11/2021, n. 37023 (rv. 663288-01)
In tema di azione di riconoscimento giudiziale della paternità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Cost., per non essere consentito al padre, ed essere invece permesso alla madre, decidere se riconoscere il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo la facoltà riconosciuta alla madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la possibilità per la madre di mantenere l’anonimato, mentre non appare meritevole di analoga protezione il padre il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che l’art. 30 della Costituzione riconosce alla filiazione naturale.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/10/2021, n. 27560 (rv. 662636-01)
In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l’accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo “status” di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia “erga omnes”, non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e – pur non essendo legittimato a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l’opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta – in qualità di “altro genitore”, può comunque chiedere, ai sensi dell’art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell’interesse del presunto figlio infraquattordicenne.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/10/2021, n. 27139
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
Il padre non ha mai riconosciuto Suo figlio e nega tutto?
Può chiedere al tribunale di dichiarare la paternità, e l’azione può essere proposta dalla madre nell’interesse del figlio minore oppure dal figlio stesso, in qualsiasi momento della sua vita. La legge stabilisce che la paternità si prova con ogni mezzo, quindi non solo il test del DNA ma anche messaggi, fotografie, lettere e testimoni. Dalla dichiarazione discendono poi il cognome, il mantenimento e i diritti del figlio sull’eredità. Mi descriva su WhatsApp in breve la vicenda, l’età del figlio e le prove di cui dispone, poi fissiamo una consulenza e valutiamo se il ricorso ha fondamento.
