Divorzio all’ estero in Italia: la sentenza divorzio all’ estero è efficace in Italia?
Il divorzio all’estero, anche tra soggetti aventi una diversa cittadinanza, è divenuto un fenomeno in aumento.
La procedura di divorzio all’estero è divenuta più semplice perché il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti è divenuto automatico.
Il Ministero della Giustizia ha stabilito che l’Ufficiale dello Stato Civile, qualora rilevi la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento, possa procedere con la trascrizione.
Qualora, invece, i requisiti per far valere il divorzio all’estero dovessero mancare, l’Ufficiale di Stato Civile deve rivolgersi alla Procura della Repubblica, le cui determinazioni dovranno poi essere eseguite.
Secondo pronuncia della Cassazione, gli Ufficiali dello Stato Civile, ai quali siano stati presentati sentenze o provvedimenti di volontaria giurisdizione per la trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri dello Stato Civile, di investire, quando ritengano le summenzionate pronunce mancanti dei requisiti per il riconoscimento dell’ordinamento interno debbano rivolgersi al Procuratore della Repubblica.
Alle Corti di Appello italiane, quindi, è rimasta una competenza residuale in ordine ai requisiti di riconoscimento del divorzio all’estero solo in caso di mancata ottemperanza o di contestazione attraverso un’azione di mero accertamento (art. 67 della Legge 218).
Requisiti sostanziali per la trascrizione del divorzio all’estero
L’Ufficiale dello Stato Civile deve accertare che essa sia:
pervenuta in copia autentica;
debitamente legalizzata dall’Autorità consolare italiana o diplomatica con sede nello Stato in cui il provvedimento è stato emanato;
munita della traduzione giurata in lingua italiana;
pervenuta in forma integrale.
La mancanza di uno dei requisiti formali permette all’Ufficiale di Stato Civile di non procedere alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 64, 65 e 66 della Legge 218.
La trascrizione
La trascrizione del divorzio all’estero dovrà essere richiesta dal soggetto interessato all’Ufficiale dello Stato Civile nei cui registri risulti trascritto il matrimonio, personalmente, attraverso l’Autorità consolare italiana ovvero tramite un legale munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata dallo stesso legale.
E’ compito dell’ufficiale dello stato civile valutare la presenza di tutti i requisiti:
“a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) L’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) Le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) Essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) Essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato. f) Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) Le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.”
L’Ufficiale dello Stato Civile accertata la sussistenza delle predette condizioni, può procedere alla trascrizione della sentenza del divorzio all’estero ed agli adempimenti che ne conseguono, altrimenti deve trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Il Procuratore può esprimere il proprio parere favorevole alla trascrizione, nel qual caso l’Ufficiale dello Stato Civile trascriverà la sentenza dandone comunicazione all’interessato ovvero comunicare che non può essere data esecuzione alla richiesta di riconoscimento.
Nel caso di parare negativo, l’Ufficiale dello Stato Civile comunica all’interessato il provvedimento di diniego indicando la motivazione e l’avvertenza che potrà essere richiesto alla Corte d’Appello competente l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Per quanto concerne la decorrenza degli effetti della sentenza che viene automaticamente riconosciuta dall’Ufficiale dello Stato Civile, occorre evidenziare come la sentenza straniera produca effetti dal momento in cui è passata in giudicato all’estero e non dalla data della trascrizione in Italia.
Ha divorziato all’estero e in Italia risulta ancora coniugato?
Ha la sentenza straniera, ma il Comune non la trascrive e Le chiede traduzione, legalizzazione o trasmette tutto in Procura. Oppure il matrimonio è stato celebrato all’estero e non è mai stato trascritto in Italia, e non sa da dove iniziare. Posso verificare i documenti in Suo possesso, indicarLe se sussistono le condizioni per il riconoscimento automatico e, se l’ufficiale di stato civile rifiuta, seguire il ricorso alla Corte d’Appello. Assisto anche a distanza chi vive fuori dall’Italia. La consulenza costa 100 euro, al telefono o in studio.
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