
La pensione di reversibilità è una provvidenza economica riconosciuta al coniuge o ai figli del defunto che in vita era titolare di una pensione.
Divorziato senza mantenimento, può ottenere la reversibilità?
Il Suo ex coniuge è deceduto e si chiede se possa ottenere una parte della sua pensione, anche se dopo il divorzio non percepiva alcun assegno di mantenimento. La legge però considera un altro elemento, cioè l’assegno divorzile, il fatto che Lei non abbia contratto nuove nozze e che la pensione derivi da un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio. Sono dati che si ricavano dalla sentenza. Mi scriva su WhatsApp e prenoti la consulenza, 100 euro online o in studio, con la sentenza di divorzio a portata di mano.
Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto, in base all’art. 9 della legge 1.12.1970 n. 898, a godere il trattamento di reversibilità dell’ex coniuge defunto.
Il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento della comunione può ottenere la pensione di reversibilità se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
La quota della pensione di reversibilità, in base all’art. 9 della legge 1.12.1970 n. 898, è attribuita dal Tribunale, considerando la durata del matrimonio, al coniuge divorziato che sia titolare dell’assegno divorzile.
Riassumendo Il coniuge divorziato può godere della pensione di reversibilità dell’ex marito defunto quando ricorrono le seguenti circostanze:
- Il trattamento pensionistico deve essere maturato prima della sentenza di divorzio
- Il coniuge divorziato deve essere titolare di un assegno divorzile e non essere convolato a nuove nozze.
Secondo una recente sentenza (Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, 22 aprile 2022, n. 236) “il diritto al trattamento di reversibilità, previsto, dall’art. 9, co. 2, della L. n. 898 del 1970 nel testo novellato dall’art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74, a favore del coniuge divorziato, in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio, e purché sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell’assegno di divorzio e del mancato passaggio a nuove nozze, sorge nel coniuge divorziato, in via autonoma ed automatica, nel momento della morte del pensionato, in forza di un’aspettativa maturata, sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale, sicché è insuscettibile di essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale. Esso non rappresenta la continuazione – mutato il debitore – del diritto all’assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell’ex coniuge avanti la sua morte, ma un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità, collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da ogni pronuncia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa.”
Ripartizione della pensione di reversibilità in concorso tra il coniuge divorziato e coniuge superstite
Il Tribunale competente, stabilendo le rispettive quote, provvede a ripartire la pensione di reversibilità tra il coniuge supersite e il coniuge divorziato.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con le finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell’entità dell’assegno divorzile” (Cass. civ. Sez. VI -1 Ordinanza del 09.03.2022 n. 7623).
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella ordinanza del 28 Aprile 2020, n. 8263 ha affrontato il tema della ripartizione della pensione di reversibilità in caso di concorso fra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Gli Ermellini, secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale, hanno stabilito che la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell’applicazione del criterio matematico di ripartizione della pensione di reversibilità potrebbero causare situazioni paradossali, ovverosia che il coniuge superstite consegua una pensione inadeguata rispetto alle basilari esigenze quotidiane, mentre l’ex coniuge potrebbe vedersi riconosciuta una quota di pensione di reversibilità sproporzionata rispetto all’assegno divorzile che le era stato riconosciuto in precedenza.
Secondo la Cassazione l’elemento della durata del matrimonio sicuramente deve essere tenuto in considerazione, ma non è l’unico elemento da valutare per determinare la ripartizione.
Oltre che valutare la durata dei rispettivi matrimoni è necessario considerare l’entità dell’assegno di divorzile, le condizioni economiche tanto del coniuge divorziato che di quello superstite, nonché la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito stabilire quali elementi tenere in maggior considerazione oppure quali elementi non valutare in base ai singoli casi.
Tribunale competente in caso di controversie
Il diritto alla pensione di reversibilità è di natura previdenziale, ma assimilabile all’assegno divorzile, e pertanto la controversia per l’accertamento del predetto diritto è di competenza della corte dei conti se il trattamento pensionistico a carico dello Stato, mentre la competenza appartiene al giudice ordinario in ogni caso diverso (cassazione del 20 marzo 1999 numero 25 93).
Divorziato senza mantenimento, può ottenere la reversibilità?
Il Suo ex coniuge è deceduto e si chiede se possa ottenere una parte della sua pensione, anche se dopo il divorzio non percepiva alcun assegno di mantenimento. La legge però considera un altro elemento, cioè l’assegno divorzile, il fatto che Lei non abbia contratto nuove nozze e che la pensione derivi da un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio. Sono dati che si ricavano dalla sentenza. Mi scriva su WhatsApp e prenoti la consulenza, 100 euro online o in studio, con la sentenza di divorzio a portata di mano.
