HA NECESSITA’ DI CHIEDERE AL TRIBUNALE LA RETTIFICAZIONE DEL SESSO?

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In una materia di estrema delicatezza, come quella della “tutela della identità sessuale”, disciplinata, a livello normativo dalla legge n.164/82, modificata dal D.Lgs. n.150/11, che coinvolge aspetti e diritti personalissimi, con la necessità, altresì, della pubblica tutela della certezza dei rapporti tra soggetti privati, si inseriscono le sentenze della Corte Costituzionale n. 221 del 21 ottobre 2015 e della Corte di Cassazione, prima civile, 20 luglio 2015 n. 15138 che analizzano e statuiscono in tema, manifestando uno spirito interpretativo estremamente attento e rispondente alle “esigenze” del benessere “psicofisico” individuale.
La questione dell’idoneità delle condizioni “psico-sessuali” come condizione, autonoma e sufficiente, per ottenere una sentenza autorizzativa alla “rettifica del sesso” indicato alla nascita nei registri dello stato civile, non è l’unico aspetto che la giurisprudenza sta riorganizzando rispetto al dato testuale delle norma e delle sue modifiche, con ciò operando una vera e propria “attività di supplenza” rispetto all’attività normativa parlamentare.
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Ma procediamo con ordine.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, venne chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ed in particolare dell’art. 1 della legge n. 164 del 14 aprile 1982 (modificata, come detto, dal D.Lgs. nr. 150/11).
La disposizione citata prevede testualmente che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La questione di costituzionalità venne sollevata dal Tribunale di Trento per contrasto con gli artt. 2 e 117 primo comma della Costituzione, in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, perché la legge richiede, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, la modificazione dei caratteri sessuali primari, e ciò pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.
La norma, si sarebbe posta altresì in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, poiché è “irragionevole” subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, alla sottoposizione della persona a trattamenti sanitari – chirurgici o ormonali – anche pericolosi per la salute.
Il caso riguardava una domanda di rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, avanzata da una persona non sposata e senza figli, intenzionata a ottenere il riconoscimento di una nuova identità maschile, senza modificazione dei caratteri sessuali primari.
In biologia, per dovere di precisione, si identificano come primari gli organi genitali e riproduttivi, mentre si definiscono secondari le caratteristiche psicofisiche come la costituzione corporea, il timbro di voce e altri atteggiamenti esteriori riconoscibili dall’esterno.
Il Tribunale di Trento, avrebbe dovuto rigettare la domanda di rettificazione allo stato attuale della normativa e alla luce dell’interpretazione della loro interpretazione.
L’art. 31 comma 4 D.Lgs. n.150/2011, in cui è confluito il vecchio art. 3 della legge n. 164/1982, dispone che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Secondo il giudice rimettente, la disposizione esistente non è interpretata attualmente nel senso di concedere la rettificazione di attribuzione di sesso senza l’adeguamento dei caratteri sessuali primari, ma è riferibile soltanto a casi specifici nei quali questi ultimi siano già modificati, ad esempio, per un intervento già praticato all’estero, o lo siano per ragioni congenite.
In definitiva, il trattamento medico-chirurgico non sarebbe solo eventuale come lascerebbe intendere la lettera della legge.
Nell’ordinanza di rimessione, si fa rilevare che “l’imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all’identità di genere”.
Infatti, il raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico della persona, si realizzerebbe attraverso la rettificazione di attribuzione di sesso, e non già con la riassegnazione chirurgica sul piano anatomico.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che il diritto all’identità di genere rientra nella tutela prevista dall’art. 8 della Convenzione, che impone il rispetto della vita privata e familiare.
Già da tempo la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto nel novero dei diritti inviolabili, il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, come un aspetto dello svolgimento della personalità, e il diritto alla libertà sessuale (Corte Cost. n. 161/1985).
Una volta riconosciuto che il diritto alla rettificazione dell’attribuzione di sesso costituisce oggetto di un diritto della personalità, non sarebbe consentito al legislatore subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicarne gravemente l’esercizio, fino a annullarlo.
L’avvocatura dello Stato aveva fatto notare che la Corte di Cassazione, pochi mesi prima, con la sentenza datata 20 luglio 2015 n. 15138, della prima sezione prima civile, aveva riconosciuto come non obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, l’intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
La decisione ha, in effetti, segnato un nuovo indirizzo nella giurisprudenza di legittimità poiché in passato la legge in questione veniva interpretata in maniera restrittiva.
La Cassazione, analizzando anche la giurisprudenza della Corte EDU, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sospettate d’incostituzionalità.
Alla luce della recente esegesi conforme ai principi della Costituzione, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982.
Secondo la Corte, così come formulata la norma, riferendosi genericamente ad “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” lascia all’interprete il compito di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle.
La mancanza del riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, o conseguenti ad una situazione congenita), attraverso cui può compiersi il cambiamento di sesso, esclude la necessità del trattamento chirurgico.
Anche la Corte costituzionale, così come la Cassazione, afferma che deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare – con l’assistenza del medico e di altri specialisti – il proprio “percorso di transizione”, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere. Il trattamento chirurgico è uno strumento eventuale, un mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere psicofisico poiché porta ad una corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza.
Tuttavia, non si può prescindere da un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
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