Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

La casa coniugale e la sua assegnazione ad uno dei coniugi diventa un argomento importante nell’ambito di una separazione. Oggi parleremo di una ordinanza della Corte di Cassazione che tratta proprio dell’assegnazione della casa coniugale. L’ordinanza n. 4093 del 2021 riguarda il caso del figlio minore che si era trasferito con il padre in una località diversa rispetto a quella dove era situata la casa coniugale. Sintetizzando la vicenda era successo che la coppia aveva divorziato e il figlio minore era stato affidato ad entrambi, ma il Tribunale aveva deciso che il figlio doveva vivere con il padre, mentre la casa coniugale era stata assegnata alla madre per garantire al minore la conservazione delle abitudini di vita. Inoltre il Tribunale aveva stabilito che alla madre non spettava l’assegno divorzile per lei stessa, né l’assegno di mantenimento per il figlio, proprio perché quest’ultimo viveva con il padre.  Il marito ha proposto appello, ma la Corte d’appello gli ha dato torto. Il marito ha successivamente proposto ricorso in Cassazione. Vediamo quali erano le motivazioni del marito e cosa ha deciso la Suprema Corte. In buona sostanza il marito sosteneva che non era giusta l’assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione che il minore abitava con lui e che la stessa Corte d’Appello, volendo motivare l’assegnazione alla moglie sul fatto che la stessa era economicamente più debole, non aveva spiegato la motivazione per la quale la moglie fosse più debole, né aveva tenuto in considerazione che la moglie aveva un’età per la quale poteva lavorare e neppure aveva tenuto conto delle possibilità economiche del marito. La Cassazione, nell’ambito di tale decisione, ha esposto le varie tesi relative all’assegnazione alla casa coniugale. In buona sostanza la Cassazione ha affermato che esiste una tesi in base alla quale il collocamento prevalente dei figli è il parametro prioritario ma non esclusivo ai fini dell’adozione dell’assegnazione della casa coniugale. In base a tale tesi l’assegnazione della casa coniugale, secondo la Cassazione, può essere adottata anche in assenza di figli o in favore del genitore non collocatario, al solo fine di porre rimedio allo squilibrio tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, e quindi ha una funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che siffatto orientamento giurisprudenziale si pone tuttavia in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi sulla base dell’art. 155 del codice civile. Tale ultimo orientamento si limita a prevedere che l’assegnazione della casa familiare deve essere previsto, in via preferenziale ed ove possibile, al coniuge al quale fossero affidati i figli, senza nulla disporre in ordine alla possibilità di valutare gli effetti economici di tale provvedimento. Pertanto, in caso di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici deve considerarsi finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui era cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Per sopperire a tale difficoltà possono essere previsti gli assegni divorzili. Quest’ultimo orientamento ha trovato conferma a seguito dell’approvazione della legge sul c.d. “affido condiviso”. Alla luce di tali motivazioni la Cassazione ha dato ragione al marito stabilendo che la casa coniugale non deve essere assegnata alla moglie.

Si separa e non sa a chi resta la casa dove vive Suo figlio?

La casa familiare non si assegna al coniuge che guadagna meno ma segue il figlio, cioè il genitore con cui il figlio vive stabilmente. Per questo, quando il ragazzo si trasferisce con l’altro genitore o cambia città, l’assegnazione decisa in precedenza può essere rimessa in discussione, e con essa cambiano anche gli assegni. Molto dipende da elementi concreti come l’età del figlio, la scuola e le abitudini quotidiane. Mi sottoponga la Sua situazione in consulenza, cento euro, online in tutta Italia oppure in studio, e valutiamo che cosa conviene chiedere al giudice.

Prenoti la consulenza sulla separazione