Risarcimento del danno, assistenza legale

Il Tribunale di Pescara ha stabilito un importante principio in materia di lesioni personali aggravate, chiarendo quando un oggetto di uso comune possa configurarsi come arma impropria ai sensi dell’articolo 585 del Codice Penale. La decisione riguarda un episodio di violenza tra gruppi di giovani, dove alcuni imputati hanno aggredito fisicamente la vittima utilizzando anche un casco da motocicletta per colpirla.

Denunciato per una rissa in cui qualcuno ha usato un casco?

Nelle liti tra ragazzi accade che uno del gruppo afferri un casco, una cintura o una bottiglia. Da quel momento l’accusa non è più soltanto lesioni ed entra in gioco l’aggravante dell’arma impropria, che può estendersi a tutti i presenti, anche a chi non ha impugnato nulla. Per questo conviene agire presto, esaminando la denuncia, i referti del pronto soccorso e i verbali dei carabinieri. Se è arrivato un invito a comparire o una citazione, mi porti gli atti e impostiamo la difesa. Consulenza 100 euro, online in tutta Italia o in studio.

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Secondo la pronuncia, anche oggetti apparentemente innocui e di uso quotidiano possono assumere rilevanza penale come strumenti atti ad offendere quando vengono impiegati per arrecare danno. Il giudice ha specificato che la natura originariamente non offensiva dell’oggetto non esclude la sua potenziale idoneità lesiva se utilizzato impropriamente durante un’aggressione.

La sentenza evidenzia come la circostanza aggravante dell’uso di arma impropria abbia natura oggettiva e si estenda quindi a tutti i concorrenti nel reato, indipendentemente dal fatto che ciascuno di essi abbia materialmente utilizzato lo strumento offensivo. Gli imputati sono stati condannati a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

Il caso rappresenta un’applicazione giurisprudenziale significativa del principio secondo cui qualsiasi oggetto, per le sue caratteristiche fisiche di massa e durezza, può trasformarsi in strumento di offesa quando viene meno il collegamento con la sua funzione naturale e viene utilizzato per aggredire una persona.

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
(art. 544 e segg c.p.p.)

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all’udienza del 24.01.2024, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il (…), residente in [OMISSIS];
LIBERO / ASSENTE
Difensore di fiducia: [OMISSIS]

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il (…), residente in [OMISSIS]
Con domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso l’Avv. [OMISSIS];
LIBERO / ASSENTE
Difensore di fiducia: [OMISSIS]
Difensore di fiducia: [OMISSIS]

IMPUTATI:

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 e 585 c.p., perché, all’interno del parco comunale salita Zanni, aggredivano [OMISSIS] ed in particolare il [OMISSIS] per primo gli sferrava un pugno sotto l’occhio sinistro, di poi anche gli altri imputati lo colpivano con calci, pugni e anche colpi con il casco tali da causargli delle lesioni consistite in “trauma cranico minore con escoriazione a carico della regione sott’orbita, infrazione 1 dito mano sinistra” giudicate guaribili in giorni 25.

In Pescara il 04/10/2020

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. citava a giudizio [OMISSIS] e [OMISSIS] in relazione al fatto di reato riportato in epigrafe. I difensori, muniti di procura speciale, chiedevano la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e segg. c.p.p.

Ammesso il rito richiesto ed acquisito il fascicolo del P.M., all’udienza del 24.01.2024 le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze investigative (atti legittimamente utilizzabili per la decisione alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità dei prevenuti.

Invero, la lettura dei verbali di P.G. e dei documenti allegati (comunicazione di notizia di reato; sommarie informazioni testimoniali; individuazione fotografica; documentazione sanitaria) così permette di ricostruire la vicenda oggetto del presente procedimento.

Alle ore 01:20 del 01.10.2020, il personale di P.G. interveniva in Via Strada Z., presso il Parco Comunale ivi ubicato, in quanto era stata segnalata una lite tra ragazzi: gli operanti identificavano i ragazzi richiedenti l’intervento. Sul posto, [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] riferivano agli operanti che, recandosi nel parcheggio antistante il Parco del vivaio comunale per recuperare il motorino del [OMISSIS], si erano accorti della presenza di un gruppo di ragazzi. Poco dopo, i testi indicati, notando che alcuni motorini fermi in sosta erano caduti, tra cui anche quello che apparteneva al [OMISSIS], chiedevano spiegazioni in merito a quell’episodio ed il [OMISSIS] si interfacciava con uno dei ragazzi dell’altro gruppo che, senza alcun motivo, rispondeva con toni aggressivi, scagliandosi contro quest’ultimo ed iniziando a colpirlo con dei pugni. I testi asserivano che, immediatamente, anche gli altri ragazzi del gruppo antagonista si erano uniti all’aggressore picchiando con violenza il [OMISSIS]. Nel frattempo, [OMISSIS] riusciva a chiamare il numero d’emergenza 112 e gli aggressori si dileguavano a bordo dei propri ciclomotori.

Il 12.10.2020, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Pescara, veniva convocato [OMISSIS], il quale, esaminato circa le lesioni diagnosticategli in data 04.10.2020 presso il Pronto Soccorso di Pescara, rendeva le seguenti dichiarazioni: “il 03.10.2024 in compagnia di [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], fermi nel parco ubicato sito in S. Z., ove era parcheggiata la moto di [OMISSIS], udivamo un grande frastuono accompagnato da stramazzi ed urla, provenienti dalla sosprastante strada, dove era posteggiata la moto del [OMISSIS]. Intorno alle moto cadute a terra insieme a quella del [OMISSIS], vi erano alcuni ragazzi che stavano rialzando le moto. Il [OMISSIS] constatando la rottura del bauletto della sua moto chiedeva chi fosse il responsabile. [OMISSIS] si avvicinava in maniera aggressiva e arrogante al [OMISSIS] affermando di esserne il responsabile. Mi avvicinavo chiedendo al [OMISSIS] di calmarsi, ma quest’ultimo senza preavviso mi sferrava un pugno sotto l’occhio sinistro, a quel punto i suoi amici, tra cui [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], mi aggredivano avventandosi contro di me con calci e pugni anche mediante l’utilizzo di un casco”.

Le testimonianze dei tre amici di [OMISSIS] ossia: [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], precise e concordanti con la versione fornita dal [OMISSIS], confermano le responsabilità attribuite ai quattro giovani indagati, che venivano anche inequivocabilmente riconosciuti nelle individuazioni fotografiche effettuate dai testi.

Considerate le testimonianze acquisite, confermate nell’esame dei messaggi di scuse ricevuti dalla p.o. da parte di [OMISSIS] e del vocale di [OMISSIS], si ritiene che quattro giovani del gruppo antagonista, contestualmente, aggredivano violentemente [OMISSIS] cagionandogli le lesioni indicate nell’imputazione: [OMISSIS] colpiva per primo con un pugno; [OMISSIS] per attingere la persona offesa utilizzava un casco; [OMISSIS] colpiva l’aggredito con dei calci; [OMISSIS] scagliava dei pugni alla testa del [OMISSIS].

Sotto il profilo documentale, giova evidenziare che la certificazione sanitaria, allegata agli atti, attesta che [OMISSIS], in data 04.10.2020 (quindi, dopo essere stato aggredito dagli imputati), presentava le seguenti lesioni: “trauma cranico minore con escoriazione a carico della regione sottorbita, infrazione I dito mano sinistra”, giudicate guaribili in gg. 25 s.c.

Così compendiate le risultanze processuali, ritiene il Giudicante che le risultanze probatorie attestano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della penale responsabilità di [OMISSIS] e [OMISSIS], in concorso con altri ragazzi, avendo partecipato fattivamente alla violenta aggressione posta in essere dal gruppo in danno del [OMISSIS]. Ed invero si rileva la penale responsabilità di [OMISSIS] e [OMISSIS], atteso che le testimonianze di [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], precise e concordanti con la versione fornita dal [OMISSIS], confermano che il [OMISSIS] colpiva per primo il [OMISSIS] dando così impulso, con la sua condotta, all’aggressione violenta posta in essere dal [OMISSIS] ed altri, anche con l’utilizzo di caschi da moto utilizzati quali armi improprie per arrecare lesioni.

In diritto, è buona regola ricordare, come in tema di lesioni personali, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa (Cass. Sez. 5, n. 8640/2016, Rv. 26771301). Ciò posto, è del tutto evidente, dunque, che anche un casco, per le sue caratteristiche di massa e durezza, possa diventare un’arma impropria se utilizzato per offendere, avendo una potenziale idoneità lesiva, così come ogni altro oggetto non destinato per sua natura ad offendere, cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione e l’oggetto viene utilizzato in guisa di arma impropria (Cass. Sez. V, n. 30572/2011). Di conseguenza, può ragionevolmente affermarsi la sussistenza della penale responsabilità di [OMISSIS] e [OMISSIS] per la condotta di reato descritta nell’imputazione.

Il delitto è aggravato per l’uso di arma impropria e per il concorso di più persone riunite. Sul punto preme segnalare che (Cfr. Cass. Sez. 5 n. 50947 del 13/09/2019: Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena), in tema di lesioni personali, l’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., dell’essere il fatto commesso con l’uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell’art. 118 cod. pen.

La pericolosità intrinseca dell’azione delittuosa, realizzata con strumenti (caschi) capaci, per massa e peso, di arrecare conseguenze dannose potenzialmente micidiali, è di ostacolo alla concessione di attenuanti.

Fatte queste premesse e visto l’art. 133 c.p., pena equa per [OMISSIS] e [OMISSIS], applicata la riduzione per il rito prescelto, è mesi sei di reclusione (pena base mesi sei di reclusione; aumentata per le aggravanti contestate a mesi nove di reclusione; ridotta per il rito prescelto nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

L’entità della sanzione applicabile in concreto, rapportata allo stato di incensuratezza di [OMISSIS] ed alla presenza di un solo precedente penale a carico di [OMISSIS], permettono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara [OMISSIS] e [OMISSIS] colpevoli del reato loro ascritto e, applicata la riduzione per il rito prescelto, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Conclusione

Così deciso in Pescara, il 24 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2024.

Denunciato per una rissa in cui qualcuno ha usato un casco?

Nelle liti tra ragazzi accade che uno del gruppo afferri un casco, una cintura o una bottiglia. Da quel momento l’accusa non è più soltanto lesioni ed entra in gioco l’aggravante dell’arma impropria, che può estendersi a tutti i presenti, anche a chi non ha impugnato nulla. Per questo conviene agire presto, esaminando la denuncia, i referti del pronto soccorso e i verbali dei carabinieri. Se è arrivato un invito a comparire o una citazione, mi porti gli atti e impostiamo la difesa. Consulenza 100 euro, online in tutta Italia o in studio.

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