Contratti e obbligazioni, assistenza legale

In sintesi

La Suprema Corte affronta una questione di competenza territoriale riguardante un’associazione per delinquere finalizzata ad appropriazione indebita e riciclaggio. Il tribunale rimettente aveva sollevato dubbi sulla competenza tra Milano e Pavia, considerando che l’operatività del sodalizio si era manifestata in entrambi i circondari. La Corte dovrà valutare dove si è realizzato il nucleo centrale dell’attività criminosa per stabilire il foro competente.

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 11/03/2026) 08/04/2026, n. 12902

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Presidente
Dott. ALMA Marco Maria – Relatore
Dott. BORIO MariaPaola – consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – consigliere
Dott. COLELLA Simonetta – consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In relazione alla richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., nel procedimento penale nei confronti di:

  1. [OMISSIS] nato a V il giorno [OMISSIS] rappresentato ed assistito dall’avv. Licia Giovanna Gianfaldone e dall’avv. Giovanna Creti di fiducia
  2. [OMISSIS] nato a Milano il giorno 5/3/1990 rappresentato ed assistito dall’avv. Licia Giovanna Gianfaldone di fiducia
  3. [OMISSIS] nata a R il giorno [OMISSIS] rappresentata ed assistita dall’avv. Licia Giovanna Gianfaldone di fiducia
  4. [OMISSIS] nata a V il giorno [OMISSIS] rappresentata ed assistita dall’avv. Renato Maturo di fiducia
  5. [OMISSIS] nata in B il giorno [OMISSIS] rappresentata ed assistita dall’avv. Licia Giovanna Gianfaldone di fiducia
  6. [OMISSIS] nato a L il giorno [OMISSIS] rappresentato ed assistito dall’avv. Licia Giovanna Gianfaldone di fiducia

di cui all’ordinanza in data 8/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice rimettente;

letta la memoria datata 28/2/2026 trasmessa dalla difesa degli imputati [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS]

letta la memoria datata 27/2/2026 trasmessa dal difensore (avv. Omar Gaafar) delle parti civili Università Popolare degli Studi di Milano, Business Training Solution e Università Popolare di

WOLTERS KLUWER ONE LEGALE Milano;

preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo in via principale dichiararsi l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale e, in subordine, la declaratoria di competenza del Tribunale di Pavia; udito il difensore delle parti civili Università Popolare degli Studi di Milano, Business Training Solution e Università Popolare di Milano, avv. Omar Gaafar, che ha concluso chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale di Milano;

udito il difensore dell’imputato [OMISSIS] avv. Giovanna Creti, che ha concluso chiedendo dichiararsi ammissibile il rinvio pregiudiziale e affermarsi la competenza del Tribunale di Pavia;

udito il difensore di tutti gli imputati, avv. Licia Giovanna Gianfaldone, che si è riportata al contenuto della memoria depositata insistendo per la declaratoria di competenza del Tribunale di Pavia.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. in data 8 ottobre 2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, rimetteva a questa Corte gli atti necessari per la decisione sulla competenza territoriale relativa agli imputati sopra indicati.

Risulta, in particolare, che le difese degli imputati [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS] nel corso dell’udienza preliminare hanno formulato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere i fatti di cui al procedimento n. 13001/2019 R.G.n.r. e 22808/2019 R.G.Gip argomentando che l’operatività dell’associazione a delinquere contestata nel predetto procedimento si è manifestata e perpetrata nel circondario di Pavia, luogo ove sono stati consumati alcuni reati fine, ed hanno pertanto chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia; in subordine hanno chiesto la rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.

Risulta altresì che il Pubblico Ministero d’udienza ha chiesto il rigetto della eccezione difensiva assumendo che il nucleo essenziale dell’attività, la progettualità dell’associazione e la programmazione dei reati sarebbe avvenuta a Milano.

Il giudice rilevava che la questione di competenza territoriale eccepita non poteva essere liquidata in via sommaria positivamente a favore dell’autorità adita, perché la prospettazione difensiva non appariva manifestamente infondata: il foro alternativo indicato -il Tribunale di Pavia – non poteva essere escluso a priori, in ragione della incertezza insita nella ricostruzione del luogo di consumazione/continuazione del reato.

Lo stesso Giudice premetteva che si versa nell’ipotesi di cui all’art. 12, lett. a), cod. proc. pen. in quanto

tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del delitto di associazione per delinquere, sia in qualità di promotori, sia in qualità di partecipi, finalizzata all’appropriazione indebita di somme di denaro, al riciclaggio, al falso nonché di altri reati.

Ricordava, poi, che al fine di determinare il locus commissi delicti del reato associativo è necessario considerare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, cod. pen., il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ossia, il luogo in cui si è avuto il perfezionamento del delitto.

La difesa ha però posto in luce che, ai fini del perfezionamento del delitto associativo, occorre un minimum di mantenimento in vita della associazione. Ed in effetti, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessario, tra il resto, riscontrare la sussistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex multis Sez. 3, 30/01/2020, n. 11570) e che si tratta evidentemente di aspetti che devono essere affrontati in tema di prova, tuttavia utili anche si sede di valutazione della competenza per territorio.

Aggiungeva, poi, il Giudice che in tema di reati associativi, la Corte di cassazione con la sentenza emessa dalla Seconda Sezione n. 33724 del 15 aprile 2016 ha rilevato la sussistenza di un contrasto apparente in ordine alla determinazione della competenza per territorio.

In particolare, secondo un primo orientamento giurisprudenziale è necessario fare riferimento al luogo in cui l’associazione si è costituita, ossia, il luogo in cui si è concluso il pactum sceleris. In mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe poi farsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati. Solo qualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio si dovrebbe attribuire rilievo al criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen.

Secondo un’altra impostazione, invece, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. In particolare, considerato che l’associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura.

La valorizzazione ora del momento del pactum sceleris, ora del luogo in cui si è manifestata l’operatività decisionale dipende più che altro dalle evidenze processuali a disposizione del giudice. Nell’eventualità in cui il momento psicologico del pactum sceleris non possa essere accertato con

sufficiente certezza, dovrà farsi riferimento al luogo in cui si è manifestata per la prima volta l’associazione.

Ha ricordato sempre il Giudice rimettente che:

a) [OMISSIS] figura come promotore e capo dell’associazione;

b) l’associazione sarebbe stata operativa a partire dal 13 novembre 2017, data in cui vi sarebbe stata la prima operazione di incasso degli assegni, provento di appropriazione indebita, da parte di [OMISSIS] sul proprio conto corrente acceso presso la Banca Credit Agricole e Cariparma Filiale di [OMISSIS] (capo 10 di imputazione).

c) nel capo di imputazione è effettivamente indicato il locus commissi delicti in Vigevano;

d) al pari l’ipotesi di riciclaggio di cui al capo 11 contestato a [OMISSIS], realizzato mediante il versamento di assegni e contanti consegnati da [OMISSIS] e [OMISSIS] e provento dei delitti di appropriazione indebita e non di truffa come erroneamente indicato nell’imputazione ([OMISSIS] non risponde del reato fine di truffa in alcuno dei capi di imputazione), sarebbe avvenuta sul proprio conto corrente n. [OMISSIS] presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di [OMISSIS] pur erroneamente indicato nel capo di imputazione come Milano.

La Difesa degli imputati assume poi che l’associazione per delinquere si sia costituita e sviluppata a Vigevano, luogo in cui vi è stata l’ideazione, la direzione e la programmazione della strategia criminale; [OMISSIS] è anche il luogo di residenza del promotore dell’associazione; inoltre, l’associazione Università Popolare degli Studi di Milano Srl è stata costituita a [OMISSIS].

Peraltro, l’attività di appropriazione indebita si è invece consumata a Milano e Biella mediante l’apprensione di assegni e di contanti rilasciati dagli studenti.

La maggior parte degli assegni sono stati incassati presso Istituti di credito con sede a [OMISSIS] da parte di [OMISSIS] [OMISSIS].

[OMISSIS] e [OMISSIS] che hanno commesso il delitto più grave di cui all’art. 648-bis cod. pen.

Concludeva, pertanto, il Giudice rimettente che è possibile che la ricostruzione del fatto possa portare

ad accertare, in astratto, la competenza di fori alternativi, in ragione della complessità della vicenda e delle questioni di diritto concernenti la ricostruzione del momento consumativo del reato con la conseguenza che appare dunque necessario ricorrere alla fase incidentale per la definizione della questione sulla competenza.

Infatti, se pur accertata esistente, allo stato, la possibilità di respingere la questione di incompetenza, il Giudice ha ritenuto nondimeno che l’eccezione sollevata in tal senso dalle parti non sia del tutto infondata e, qualora reiterata, potrebbe condurre altro giudice, nel corso del giudizio, a ritenere competente un diverso organo giurisdizionale, ciò in quanto si versa infatti in una situazione in cui l’agire dei correi si declina in una varietà di luoghi dai quali desumere il venire in essere del sodalizio criminoso e, si aggiunge, in una situazione in cui la determinazione della competenza territoriale necessita di approfondimenti per l’incrocio con profili di competenza per connessione che possono determinare lo spostamento della competenza, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.

2. Con memoria datata 28 febbraio 2026 la difesa degli imputati [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS] dopo avere riportato quanto già eccepito innanzi al Giudice per l’udienza preliminare con la loro richiesta di remissione a questa Corte di legittimità ai fini della determinazione della competenza territoriale, ha insistito affinché l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. sia preliminarmente dichiarata ammissibile ed affinché sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia alla luce del fatto che Pavia è il luogo ove risiedono il promotore della contestata associazione e la maggior parte degli altri imputati, che la struttura denominata “Università degli studi” è stata costituita in provincia di Pavia ed ivi ha i propri conti correnti e che sempre in provincia di Pavia si è registrato l’inizio della operatività della predetta struttura.

3. Con memoria datata 27 febbraio 2026 la difesa delle parti civili Università Popolare degli Studi di Milano, Business Training Solution e Università Popolare di Milano ha chiesto la conferma della competenza territoriale a conoscere la vicenda in capo al Tribunale di Milano alla luce di quanto contestato al capo 1 della rubrica delle imputazioni e del fatto che la base operativa dell’associazione era Milano, luogo ove avveniva la programmazione, l’ideazione e l’attuazione delle attività delittuose. Ha aggiunto che non rileva il luogo ove avvenivano la sottoscrizione delle relative polizze e gli incassi dei titoli di credito trattandosi di attività solamente esecutive, marginali ed accessorie. La difesa delle parti civili ha anche prodotto una ordinanza del Tribunale di Milano – Sez. 5A Civile – relativa a procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. nella quale è stata disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal resistente [OMISSIS].

Motivi della decisione

1. Prima di procedere alla valutazione delle questioni di cui all’ordinanza di rimessione, occorre, innanzitutto, delimitare l’ambito decisionale entro il quale può muoversi questa Corte di legittimità.

Deve, innanzitutto, essere ricordato che nella previsione normativa, come introdotta dall’intervento riformatore operato con il D.Lgs. 150/2022, è l’ordinanza del giudice remittente che viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risulta evidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell’art. 24 bis cod. proc. pen. secondo cui: “Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori”.

Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delle parti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivo giudizio della Corte di legittimità è assunto dall’ordinanza del giudice remittente che “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischio che l’accoglimento della questione nelle fasi dell’impugnazioni imponga una nuova celebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.

La centralità dell’ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24 bis cod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l’ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino, n.m. allo stato) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specifica delibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto.

Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n. 2034 del 19/12/2023, dep. 2024, rinvio pregiudiziale Trib. Milano non massimata) che l’ordinanza di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate concernenti l’incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorso argomentativo in concreto

effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali, assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto va richiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n.51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudiziale Trib. Reggio Calabria, non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma I, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della “complessità della fattispecie” ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.

Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.

L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta, innanzitutto, la possibilità di affermare l’ammissibilità della questione proposta dal G.i.p. del Tribunale di Milano posto che detto giudice, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del giorno 8 ottobre 2025, ha proceduto preliminarmente ad un’analisi specifica delle eccezioni proposte dalle difese degli imputati, pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza delle stesse sotto diversi parametri tutti adeguatamente esposti e, di fatto, sposando la tesi della competenza del Tribunale di Pavia.

2. Imposto al giudice remittente l’obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, ne discende che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esposti nell’ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudizio della Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24-bis cod. proc. pen., come reso chiaro anche da un’altra recente pronuncia secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1,

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione. (Sez. 6, Ordinanza n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 – 01).

2.1 Tale essendo l’oggetto della valutazione del giudice di legittimità deve essere escluso che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione ex art. 24-bis cit. le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimento e che risultano avere formato oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione; il vaglio preventivo introdotto con l’art. 24 bis cod. proc. pen. mira, infatti, a stabilire la competenza in una fase ancora preliminare l’instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazioni delle parti valutate come non palesemente fondate od infondate dal giudice che procede ed esclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinanzi al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l’ordinanza e non anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con memorie delle parti o con argomenti esposti nella fase della discussione.

3. Lo stesso art. 24-bis, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte già esaminata stabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essa connessi assumono un preciso effetto delimitativo l’oggetto della valutazione della Corte di cassazione. L’espressa indicazione dell’onere incombente sul giudice remittente di trasmissione di una selezione di atti del procedimento vale a “fissare” la materia oggetto della successiva valutazione da parte della Corte di cassazione escludendo la possibilità di indiscriminati richiami o di produzioni di atti e documenti “nuovi” in sede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen.

Del resto non avendo la Corte di cassazione cognizione dell’intero fascicolo processuale, né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti, l’onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall’art. 24-bis sul giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo

che le parti in sede di eccezione di incompetenza dinanzi al giudice a quo possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno essere trasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice. di legittimità chiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale.

3.1 Tale essendo la conclusione cui si è pervenuti in forza dell’interpretazione normativa del secondo comma dell’art. 24 bis cod. proc. pen. e dei primi interventi giurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale, fissandone esattamente i termini, deve essere esclusa l’ammissibilità e la rilevanza di richiami ad atti non trasmessi a questa Corte di legittimità come è il caso del documento allegato alla memoria delle parti civili.

4. Escluso quindi che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, va poi ancora escluso che la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24-bis cit. abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenziali consolidati; si fa riferimento al proposito a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri di determinazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione (Sez. U, n. 53390

del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01 in motivazione).

La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità essendosi affermata l’esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997- 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp- in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, confl. comp- in proc. Guida ed altri, Rv. 246782 – 01).

Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 24-bis cod. proc. pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo come riferimento l’imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al comma secondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli “atti necessari alla risoluzione della questione”.

5. Doverosamente premesso quanto sopra, al fine di procedere al compiuto esame della questione relativa alla competenza territoriale sottoposta a questa Corte di legittimità occorre prendere le mosse dalle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero in data 5 luglio 2024.

Risulta, da detto atto che:

[OMISSIS] è imputato con la qualifica di promotore del delitto di associazione per delinquere (capo 1) contestato come consumato in Milano quantomeno dall’inizio di novembre 2017 e dei delitti di appropriazione indebita (capi 2 e 3) e di falso (capi 5, 6 e 7);

[OMISSIS] è imputato, con la qualifica di partecipe, del delitto di associazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di riciclaggio (capo 11) commesso in Milano dal 10 dicembre 2018 e fino a data successiva e prossima al 29 aprile 2019;

[OMISSIS] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto di associazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. (capo 10) commesso in [OMISSIS] fra il 13 novembre 2017 ed il 29 novembre 2017;

[OMISSIS] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto di associazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di appropriazione indebita (capo 3);

[OMISSIS] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto di associazione per delinquere (capo 1), nonché di due delitti di riciclaggio (capi 4 e 9) commessi rispettivamente in Milano tra il 30 giugno 2018 e data

prossima al 30 luglio 2018 (il primo) e in Milano dal 10 dicembre 2018 ed il 15 febbraio 2019;

[OMISSIS] è imputato con la qualifica di partecipe del delitto di associazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di riciclaggio (capo 4) commesso in Milano trai il

[OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS] [OMISSIS] sono imputati di partecipazione all’associazione per delinquere di cui si è detto (capo 1), del delitto riciclaggio (capo 4) commesso in Milano tra il 30 giugno 2018 e data prossima al 30 luglio 2018, nonché di tre delitti di falso (capi 5, 6 e 7).

6. Appare pacifico anche dalla sola lettura delle imputazioni che ci si trova in presenza di reati connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto tutti ruotanti attorno alle vicende della Università Popolare degli Studi di Milano.

La regola generale per la determinazione della competenza in caso di reati connessi è poi quella di cui all’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. che testualmente stabilisce: “La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato”.

È conscio il Collegio che in tema di competenza per territorio determinata dalla commessione esiste una controversia giurisprudenziale circa l’individuazione del reato più grave, ex art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto secondo un primo e più recente orientamento la valutazione deve essere effettuata avuto riguardo alle cornici edittali vigenti al momento della commissione dei fatti, non rilevando successivi incrementi sanzionatori vigenti al momento di esercizio dell’azione penale, posto che, ai fini del radicamento della competenza, viene in rilievo il reato rispetto al quale può essere concretamente inflitta la pena più elevata (Sez. 3, n. 37779 del 02/10/2025, Rv. 288865 – 02), mentre secondo un opposto orientamento ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 1, n. 40118 del 09/07/2024, Cobianchi, Rv. 287099 – 01; Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Muto, Rv. 271995 -01).

Tuttavia, la questione non assume rilevanza nel caso in esame in quanto la pena per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., così come quella per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., sono rimaste inalterate dal momento della consumazione dei reati al momento dell’esercizio della azione penale.

Il reato di cui all’art. 416 cod. pen. prevede per il promotore una sanzione edittale da 3 a 7 anni di

reclusione, mentre il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. prevede una pena edittale da 4 a 12 anni di reclusione (oltre alla multa), pena che, ancorché diminuita ai sensi di cui al comma 4 dello stesso articolo, rimane comunque più grave rispetto a quella prevista per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1.

Ciò premesso la valutazione relativa alla competenza non può che essere effettuata in relazione alle contestazioni di cui all’art. 648-bis cod. pen. in forza della regola suppletiva prevista nella seconda parte del comma primo dell’art. 16 cod. proc. pen.

Vengono quindi in gioco al fine di individuare il Giudice competente per il primo reato le imputazioni di cui ai capi 4, 9 10, e 11 tutte relative ai reati di riciclaggio.

Il momento iniziale del reato di cui al capo 4 è collocato al 30 giugno 2018, quello di cui al capo 9 è collocato al 10 dicembre 2018, quello di cui al capo 10 è collocato al 13 novembre 2017 e quello di cui al capo 11 è collocato al 10 dicembre 2018.

Il primo di detti reati in ordine cronologico è pertanto quello di cui al capo 10 che risulta contestato come commesso in Vigevano.

Ne consegue che con riferimento a tale luogo deve individuarsi la competenza per territorio e che, pertanto la competenza territoriale a conoscere del procedimento deve individuarsi nella Autorità Giudiziaria di Pavia.

7. Alla luce dei principi sopra esposti deve, pertanto, dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Pavia ed ordinarsi, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso detto Tribunale.

La cancelleria provvederà inoltre a comunicare immediatamente l’estratto della presente sentenza al G.i.p. del Tribunale di Milano, al Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia, nonché alla notifica dell’estratto stesso alle parti private.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Pavia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4,cod. proc. pen.

Conclusione

Così è deciso 11 marzo 2026.

Depositato in cancelleria l’8 aprile 2026.