Decreti ingiuntivi ed esecuzioni, assistenza legale

In sintesi

La Suprema Corte stabilisce che quando un finanziamento bancario presenta caratteristiche tipiche del mutuo fondiario, la mancata realizzazione dell’opera edilizia non comporta automaticamente nullità del contratto. L’istituto creditizio non assume obbligazioni dirette relative alla costruzione dell’immobile, limitandosi all’erogazione delle somme secondo lo stato di avanzamento dei lavori. La destinazione specifica delle risorse rappresenta una finalità propria del debitore e non integra causa comune tra le parti contraenti. L’azione esecutiva conserva quindi piena legittimità anche in presenza di inadempimenti del costruttore verso i terzi acquirenti.

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/04/2026) 15/04/2026, n. 9640

ESECUZIONE FORZATA › Opposizione all’esecuzione

MUTUO

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Relatore

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3329/2024 R.G. proposto da

[OMISSIS] e [OMISSIS], rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE PORCU, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;

-ricorrente-

contro

PENELOPE SPV Srl in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;

-controricorrente-

nonché contro

[OMISSIS] e INTESA SAN PAOLO Spa in persona del legale rappresentante pro tempore;

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2465/2023 depositata il 27/07/2023;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Svolgimento del processo

1. [OMISSIS] e [OMISSIS], coniugi acquirenti di una villetta da costruire, stipulavano con [OMISSIS], in data 13 maggio 2009, un contratto preliminare per l’acquisto di una delle cinque villette che il promittente venditore aveva progettato di edificare su un terreno sito in Misinto, il cui finanziamento era stato ottenuto dal venditore mediante mutuo fondiario concesso da Intesa Sanpaolo Spa

A causa dell’inadempimento del venditore, gli acquirenti ottenevano il trasferimento coattivo dell’immobile ex art. 2932 c.c., ma si trovavano esposti all’azione esecutiva promossa dalla banca mutuante, che aveva iscritto ipoteca sull’immobile acquistato.

2. I coniugi [OMISSIS] e [OMISSIS] proponevano opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo l’inefficacia esecutiva dei titoli azionati e la nullità del mutuo e degli atti conseguenti, inclusa la garanzia ipotecaria, assumendo che si trattasse di mutuo di scopo, il cui fine (costruzione delle villette) non era stato perseguito. L’opposizione veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione e in sede di reclamo. Dunque, nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, i coniugi introducevano il giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Monza.

Intesa Sanpaolo Spa e [OMISSIS] rimanevano contumaci.

Interveniva PENELOPE SPV Srl, rappresentata dalla Intrum Italy Spa, assumendo di essere cessionaria del credito e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 315/2022, rigettava l’opposizione, qualificando il contratto come mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori, e non già come mutuo di scopo, escludendo che la realizzazione del complesso immobiliare integrasse uno scopo comune anche della banca mutuante e ritenendo, conseguentemente, valide l’iscrizione ipotecaria e l’efficacia esecutiva del contratto di mutuo e del successivo atto di erogazione e quietanza.

Avverso tale pronuncia i coniugi proponevano appello.

Si costituiva PENELOPE SPV Srl, insistendo per il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2465/2023, respingeva integralmente l’impugnazione e confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i coniugi [OMISSIS] e [OMISSIS], affidato a cinque motivi.

Ha resistito con controricorso PENELOPE SPV Srl

Non hanno svolto difese gli intimati Intesa Sanpaolo Spa e [OMISSIS].

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

Motivi della decisione

1. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ambrosiana ha rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado in quanto a) ha inquadrato il rapporto come mutuo fondiario a stato avanzamento lavori (e non come mutuo di scopo) ed ha ritenuto che la destinazione delle somme fosse un mero “motivo individuale” del mutuatario, non essendovi in contratto un’obbligazione cogente all’impiego o un dovere di controllo della banca che entrasse nel sinallagma; b) richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di validità del mutuo solutorio, ha escluso la nullità del mutuo destinato a ripianare debiti pregressi; c) ha ritenuto validi i titoli ex art. 474 c.p.c. (atti [OMISSIS] e [OMISSIS]),

poiché l’erogazione delle somme era provata documentalmente e le parti avevano riconosciuto la “datio rei”; d) ha confermato l’inammissibilità delle istanze istruttorie perché vertenti su fatti documentali o valutazioni irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto.

2. I coniugi ricorrenti articolano in ricorso cinque motivi. Precisamente

c.p.c.”, nella parte in cui la corte territoriale ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di PENELOPE SPV Srl, intervenuta quale asserita cessionaria del credito, nonostante detta società non avrebbe titolo per ottenere la condanna alle spese, per non aver fornito prova della titolarità del credito azionato.

3. Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo, che concerne la pretesa violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, è inammissibile.

I ricorrenti sostengono la nullità del mutuo e dell’ipoteca, qualificando il contratto come mutuo di scopo convenzionale (finalizzato alla costruzione), il cui fine sarebbe stato tradito le somme non sarebbero mai state destinate al cantiere ma utilizzate per ripianare debiti pregressi del mutuatario verso la banca (mutuo solutorio), con conseguente nullità del mutuo; inefficacia dell’ipoteca; caducazione del titolo esecutivo.

Senonché, la corte di merito ha fornito un’interpretazione del contratto “tutt’altro che implausibile”, non configurandosi alcuna delle molteplici violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale prospettati da parte ricorrente. In sintesi, la corte di merito ha escluso che la destinazione delle somme alla costruzione integrasse un interesse specifico e cogente della banca; ha qualificato la destinazione come motivo individuale del mutuatario, non entrato nel sinallagma; ed ha correttamente distinto tra mutuo fondiario a stati di avanzamento dei lavori e mutuo di scopo in senso proprio.

La qualificazione come mutuo fondiario semplice e non di scopo è estrinsecazione di valutazioni del contenuto della regolamentazione pattizia istituzionalmente riservate al giudice del merito; i ricorrenti sollecitano un riesame dei fatti invece precluso in sede di legittimità. D’altronde, la mera enunciazione dell’uso delle somme non configura un mutuo di scopo se manca – e, a maggior ragione, se non si ricava, né si rende esplicito nel testo pattizio – un interesse specifico e cogente del finanziatore alla destinazione.

3.2. Anche il motivo secondo, concernente il travisamento della prova, non è fondato.

Secondo le SS.UU. n. 5792/2024, il travisamento del fatto probatorio che nasca da una valutazione interpretativa non è censurabile ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma semmai tramite revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ricorre solo nel caso di ritrazione dai singoli mezzi istruttori di un significato diverso da quello oggettivamente, univocamente ed incontrovertibilmente dai primi ricavabile.

Nel caso di specie, non ricorre alcun errore di percezione del contenuto oggettivo e incontrovertibile dei documenti, ma ricorre soltanto una valutazione di detto contenuto oggettivo, divergente dalla valutazione auspicata dai ricorrenti.

3.3. Infondato è il terzo motivo, concernente la mancata ammissione di prove.

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il rigetto delle richieste istruttorie risulta sorretto da una motivazione coerente circa l’ininfluenza delle prove orali rispetto alla natura del titolo esecutivo e del contratto. Una volta accertata l’assenza di un vincolo di scopo nel sinallagma contrattuale, le prove sull’effettivo utilizzo del denaro (se per il cantiere o per debiti pregressi) sono state correttamente ritenute giuridicamente irrilevanti ai fini della validità dell’atto.

3.4. Infondato è il quarto motivo, concernente la pretesa violazione degli artt. 474 c.p.c. e 117 del testo unico bancario.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 5841 del 2025 hanno precisato che il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo idoneo se si perfeziona con la disponibilità giuridica della somma (accredito su conto), non rilevando nemmeno che la stessa sia immediatamente destinata a ripianare debiti verso la banca.

Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale il carattere della “realità” della dazione del denaro si è realizzato con il conseguimento della disponibilità della somma, attestata dall’atto notarile Ivaldi.

3.5. Infondato, infine, è il quinto motivo.

Anche a voler prescindere dal rilievo che la società Penelope, cessionaria, ha provato la successione nel credito tramite i documenti prodotti, resta il fatto che i ricorrenti hanno citato direttamente Penelope in appello, così tenendo un atteggiamento incompatibile con la contestazione della qualità di parte in virtù del principio di causalità, la parte soccombente deve rifondere le spese al soggetto che ha costretto a costituirsi per resistere al gravame.

4. La ritenuta infondatezza del ricorso rende irrilevante la verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da

parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte

Così deciso in Roma il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.