
In sintesi
La Suprema Corte stabilisce che quando un finanziamento bancario presenta caratteristiche tipiche del mutuo fondiario, la mancata realizzazione dell’opera edilizia non comporta automaticamente nullità del contratto. L’istituto creditizio non assume obbligazioni dirette relative alla costruzione dell’immobile, limitandosi all’erogazione delle somme secondo lo stato di avanzamento dei lavori. La destinazione specifica delle risorse rappresenta una finalità propria del debitore e non integra causa comune tra le parti contraenti. L’azione esecutiva conserva quindi piena legittimità anche in presenza di inadempimenti del costruttore verso i terzi acquirenti.
Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/04/2026) 15/04/2026, n. 9640
ESECUZIONE FORZATA › Opposizione all’esecuzione
MUTUO
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Relatore
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3329/2024 R.G. proposto da
[OMISSIS] e [OMISSIS], rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE PORCU, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-ricorrente-
contro
PENELOPE SPV Srl in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
[OMISSIS] e INTESA SAN PAOLO Spa in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2465/2023 depositata il 27/07/2023;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.
Svolgimento del processo
1. [OMISSIS] e [OMISSIS], coniugi acquirenti di una villetta da costruire, stipulavano con [OMISSIS], in data 13 maggio 2009, un contratto preliminare per l’acquisto di una delle cinque villette che il promittente venditore aveva progettato di edificare su un terreno sito in Misinto, il cui finanziamento era stato ottenuto dal venditore mediante mutuo fondiario concesso da Intesa Sanpaolo Spa
A causa dell’inadempimento del venditore, gli acquirenti ottenevano il trasferimento coattivo dell’immobile ex art. 2932 c.c., ma si trovavano esposti all’azione esecutiva promossa dalla banca mutuante, che aveva iscritto ipoteca sull’immobile acquistato.
2. I coniugi [OMISSIS] e [OMISSIS] proponevano opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo l’inefficacia esecutiva dei titoli azionati e la nullità del mutuo e degli atti conseguenti, inclusa la garanzia ipotecaria, assumendo che si trattasse di mutuo di scopo, il cui fine (costruzione delle villette) non era stato perseguito. L’opposizione veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione e in sede di reclamo. Dunque, nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, i coniugi introducevano il giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Monza.
Intesa Sanpaolo Spa e [OMISSIS] rimanevano contumaci.
Interveniva PENELOPE SPV Srl, rappresentata dalla Intrum Italy Spa, assumendo di essere cessionaria del credito e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 315/2022, rigettava l’opposizione, qualificando il contratto come mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori, e non già come mutuo di scopo, escludendo che la realizzazione del complesso immobiliare integrasse uno scopo comune anche della banca mutuante e ritenendo, conseguentemente, valide l’iscrizione ipotecaria e l’efficacia esecutiva del contratto di mutuo e del successivo atto di erogazione e quietanza.
Avverso tale pronuncia i coniugi proponevano appello.
Si costituiva PENELOPE SPV Srl, insistendo per il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2465/2023, respingeva integralmente l’impugnazione e confermava la sentenza di primo grado.
3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i coniugi [OMISSIS] e [OMISSIS], affidato a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso PENELOPE SPV Srl
Non hanno svolto difese gli intimati Intesa Sanpaolo Spa e [OMISSIS].
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
Motivi della decisione
1. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ambrosiana ha rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado in quanto a) ha inquadrato il rapporto come mutuo fondiario a stato avanzamento lavori (e non come mutuo di scopo) ed ha ritenuto che la destinazione delle somme fosse un mero “motivo individuale” del mutuatario, non essendovi in contratto un’obbligazione cogente all’impiego o un dovere di controllo della banca che entrasse nel sinallagma; b) richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di validità del mutuo solutorio, ha escluso la nullità del mutuo destinato a ripianare debiti pregressi; c) ha ritenuto validi i titoli ex art. 474 c.p.c. (atti [OMISSIS] e [OMISSIS]),
poiché l’erogazione delle somme era provata documentalmente e le parti avevano riconosciuto la “datio rei”; d) ha confermato l’inammissibilità delle istanze istruttorie perché vertenti su fatti documentali o valutazioni irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
2. I coniugi ricorrenti articolano in ricorso cinque motivi. Precisamente
- con il primo motivo denunciano “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente ricostruito la comune intenzione dei contraenti e qualificato il contratto come mutuo fondiario e non come mutuo di scopo, trascurando il contenuto complessivo degli atti e il comportamento successivo delle parti, da cui emergerebbe la finalizzazione vincolata delle somme alla costruzione delle villette;
- con il secondo motivo denunciano “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, c.p.c.”, nella parte in cui la corte territoriale ha, in tesi difensiva, fondato la decisione su valutazioni congetturali, travisando le risultanze documentali e omettendo di considerare elementi decisivi dai quali emergerebbe che le somme erogate non furono destinate alla costruzione, ma ad altri fini;
- con il terzo motivo denunciano “Nullità del procedimento e della sentenza in ordine alle prove richieste e non ammesse (violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.)”, nella parte in cui la corte territoriale ha confermato il rigetto delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e prove testimoniali), solo erroneamente ritenute ininfluenti, con conseguente lesione del diritto di difesa;
- con il quarto motivo denunciano “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 474 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 117 del Testo Unico Bancario (in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.)”, nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto efficacia esecutiva al contratto di mutuo e all’atto di erogazione e quietanza, pur in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Assumono che, una volta esclusa la natura di mutuo di scopo convenzionale, la corte territoriale avrebbe dovuto verificare la concreta genesi del rapporto di finanziamento, nonché il momento e le modalità di perfezionamento delle singole erogazioni, senza poter attribuire efficacia esecutiva a mere risultanze contabili, in difetto sia di una unitaria convenzione genetica, sia di autonome pattuizioni negoziali conformi ai requisiti di forma previsti dall’art. 117 T.U.B.;
- con il quinto motivo denunciano “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 co., nn. 3 e 4
c.p.c.”, nella parte in cui la corte territoriale ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di PENELOPE SPV Srl, intervenuta quale asserita cessionaria del credito, nonostante detta società non avrebbe titolo per ottenere la condanna alle spese, per non aver fornito prova della titolarità del credito azionato.
3. Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo, che concerne la pretesa violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, è inammissibile.
I ricorrenti sostengono la nullità del mutuo e dell’ipoteca, qualificando il contratto come mutuo di scopo convenzionale (finalizzato alla costruzione), il cui fine sarebbe stato tradito le somme non sarebbero mai state destinate al cantiere ma utilizzate per ripianare debiti pregressi del mutuatario verso la banca (mutuo solutorio), con conseguente nullità del mutuo; inefficacia dell’ipoteca; caducazione del titolo esecutivo.
Senonché, la corte di merito ha fornito un’interpretazione del contratto “tutt’altro che implausibile”, non configurandosi alcuna delle molteplici violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale prospettati da parte ricorrente. In sintesi, la corte di merito ha escluso che la destinazione delle somme alla costruzione integrasse un interesse specifico e cogente della banca; ha qualificato la destinazione come motivo individuale del mutuatario, non entrato nel sinallagma; ed ha correttamente distinto tra mutuo fondiario a stati di avanzamento dei lavori e mutuo di scopo in senso proprio.
La qualificazione come mutuo fondiario semplice e non di scopo è estrinsecazione di valutazioni del contenuto della regolamentazione pattizia istituzionalmente riservate al giudice del merito; i ricorrenti sollecitano un riesame dei fatti invece precluso in sede di legittimità. D’altronde, la mera enunciazione dell’uso delle somme non configura un mutuo di scopo se manca – e, a maggior ragione, se non si ricava, né si rende esplicito nel testo pattizio – un interesse specifico e cogente del finanziatore alla destinazione.
3.2. Anche il motivo secondo, concernente il travisamento della prova, non è fondato.
Secondo le SS.UU. n. 5792/2024, il travisamento del fatto probatorio che nasca da una valutazione interpretativa non è censurabile ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma semmai tramite revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ricorre solo nel caso di ritrazione dai singoli mezzi istruttori di un significato diverso da quello oggettivamente, univocamente ed incontrovertibilmente dai primi ricavabile.
Nel caso di specie, non ricorre alcun errore di percezione del contenuto oggettivo e incontrovertibile dei documenti, ma ricorre soltanto una valutazione di detto contenuto oggettivo, divergente dalla valutazione auspicata dai ricorrenti.
3.3. Infondato è il terzo motivo, concernente la mancata ammissione di prove.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il rigetto delle richieste istruttorie risulta sorretto da una motivazione coerente circa l’ininfluenza delle prove orali rispetto alla natura del titolo esecutivo e del contratto. Una volta accertata l’assenza di un vincolo di scopo nel sinallagma contrattuale, le prove sull’effettivo utilizzo del denaro (se per il cantiere o per debiti pregressi) sono state correttamente ritenute giuridicamente irrilevanti ai fini della validità dell’atto.
3.4. Infondato è il quarto motivo, concernente la pretesa violazione degli artt. 474 c.p.c. e 117 del testo unico bancario.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 5841 del 2025 hanno precisato che il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo idoneo se si perfeziona con la disponibilità giuridica della somma (accredito su conto), non rilevando nemmeno che la stessa sia immediatamente destinata a ripianare debiti verso la banca.
Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale il carattere della “realità” della dazione del denaro si è realizzato con il conseguimento della disponibilità della somma, attestata dall’atto notarile Ivaldi.
3.5. Infondato, infine, è il quinto motivo.
Anche a voler prescindere dal rilievo che la società Penelope, cessionaria, ha provato la successione nel credito tramite i documenti prodotti, resta il fatto che i ricorrenti hanno citato direttamente Penelope in appello, così tenendo un atteggiamento incompatibile con la contestazione della qualità di parte in virtù del principio di causalità, la parte soccombente deve rifondere le spese al soggetto che ha costretto a costituirsi per resistere al gravame.
4. La ritenuta infondatezza del ricorso rende irrilevante la verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da
parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.
