Risarcimento del danno, assistenza legale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17738/2024, ha respinto il ricorso di …….Editoriale spa e della giornalista contro la condanna per diffamazione confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Il caso origina da un articolo pubblicato nel 2012 su di un note giornale online che accusava un politico di aver abusivamente utilizzato un’auto blu regionale per recarsi a una sagra paesana.

La vicenda evidenzia i limiti del diritto di cronaca e critica politica quando manca l’accuratezza nel controllo delle fonti. La Cassazione ha infatti confermato che le affermazioni della giornalista, pur riferite a una personalità pubblica, non erano suffragate da verifiche adeguate e avevano finalità diffamatorie piuttosto che di legittima critica politica.

Particolarmente rilevante è la conferma della sanzione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa, applicabile anche nel giudizio civile quando sussistano tutti gli elementi del reato di diffamazione. La sentenza ribadisce inoltre i principi consolidati in tema di diritto all’oblio negli archivi digitali: quando la notizia è risultata diffamatoria, prevale l’interesse del soggetto leso alla rimozione rispetto alla conservazione dell’informazione.

Il caso rappresenta un importante precedente sui confini tra libertà di informazione e tutela della reputazione, specialmente nell’era digitale dove le notizie hanno una diffusività amplificata dai motori di ricerca e dai social media.

La vicenda processuale

Editore…., insieme alla giornalista [OMISSIS] e al direttore responsabile [OMISSIS], hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2700/2021. La decisione impugnata aveva confermato la condanna per diffamazione, riducendo però il risarcimento da 100.000 a 60.000 euro, per un articolo pubblicato il 28 agosto 2012 sulla testata online de L’Espresso.

Il controricorrente [OMISSIS] ha risposto con controricorso, mentre il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni. Il caso è stato deciso dalla Terza Sezione Civile della Cassazione nell’udienza camerale del 23 febbraio 2024.

I fatti alla base della controversia

Come ricostruito dalla Corte d’Appello di Napoli, la vicenda ha origine da un episodio accaduto presso una sagra paesana. Una vigilessa del Comune di Pratola Serra, [OMISSIS], aveva pubblicato una lettera su “un giornale” in cui raccontava di aver negato l’accesso a una zona interdetta al traffico a un’auto blu, il cui autista si era qualificato come “servizio sicurezza di [OMISSIS]”.

La vigilessa si domandava perché l’onorevole [OMISSIS] avesse ancora una scorta pagata dallo Stato. Successivamente, l’agente era stata richiamata con nota disciplinare dal Sindaco per aver “impedito all’agente di pubblica sicurezza dell’Onorevole [OMISSIS]” lo svolgimento della sua funzione.

L’articolo contestato

Partendo da questi elementi, la giornalista [OMISSIS] aveva pubblicato un articolo in cui affermava che “la lettera della vigilessa… in realtà contiene un’inesattezza”. Secondo le sue verifiche, l’On. [OMISSIS] non aveva più la scorta dal 1994 e l’auto blu dal luglio 2011. Pertanto, la vettura di servizio oggetto della contesa era assegnata a [OMISSIS], nipote di [OMISSIS] e allora Vice Presidente della Regione ……….

L’articolo proseguiva affermando che, poiché la legge regionale “……..” aveva abolito l’utilizzo dell’auto blu per tutti i componenti della Giunta (eccetto il Presidente), la giornalista concludeva: “Insomma – per mangiare un piatto di polpette, durante una visita privata, fuori dagli impegni istituzionali – il Vice Presidente della Giunta Campana, accompagnato dall’anziano zio europarlamentare, ha utilizzato un’auto blu abusivamente. Con quella stessa vettura, il suo autista ha preteso di parcheggiare in una zona vietata alla sosta”.

La tesi veniva confermata con un tweet dello stesso giorno: “fatevene una ragione: [OMISSIS] non ha la scorta, è suo nipote che abusa delle auto blu della Regione Campania”.

I motivi di ricorso e le decisioni della Cassazione

Primo motivo: violazione del diritto di critica

I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe violato i principi sul legittimo esercizio del diritto di critica politica, applicando erroneamente i requisiti della verità delle notizie.

La Cassazione ha respinto questo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso sia la verità delle notizie riportate, anche in forma putativa, sia l’esistenza di un legittimo esercizio del diritto di critica politica.

In particolare, la sentenza evidenzia che non poteva affermarsi che [OMISSIS] si fosse recato alla Sagra ………con un’auto di servizio della Regione …….. Non sussistevano elementi per la scriminante della verità putativa, considerando l’insufficienza e inaffidabilità delle fonti utilizzate dalla giornalista.

La Corte ha sottolineato che la pubblicista non aveva adeguatamente perseverato nella ricerca della versione dei fatti che poteva fornire lo stesso [OMISSIS], né aveva fatto accesso alla documentazione amministrativa esistente presso la pubblica amministrazione regionale.

I limiti della critica politica

La Cassazione ha precisato che, pur nell’ampia accezione del diritto di critica politica (che non è soggetta a vincoli di obiettività e può caratterizzarsi per l’asprezza dei toni), è necessario il fine politico, ossia la rappresentazione della persona come inidonea a ricoprire cariche pubbliche.

Nel caso di specie, le affermazioni della giornalista “non rispondevano in alcun modo a fini politici, ma erano connotate dall’unica finalità di arrecare disdoro alla persona di [OMISSIS]”, peraltro in un momento storico caratterizzato dalla critica ai valori nell’espletamento di incarichi politici.

Secondo motivo: inadeguata allegazione dei danni

Il secondo motivo di ricorso contestava la valutazione del danno non patrimoniale in via presuntiva, senza adeguata prova del nesso causale.

La Cassazione ha respinto anche questa censura, evidenziando che la Corte territoriale aveva reso ampia e specifica motivazione sulle allegazioni effettuate sin dal primo grado riguardo alle conseguenze della pubblicazione sulla reputazione dell’uomo politico.

Elementi considerati nella valutazione del danno:

La Corte d’Appello aveva proceduto ad autonoma liquidazione del danno, riducendo l’importo da 100.000 a 60.000 euro, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano come parametro di riferimento.

Terzo motivo: rimozione dagli archivi digitali

I ricorrenti contestavano l’ordine di rimozione degli articoli dagli archivi telematici, sostenendo che ciò costituisse una “manomissione della memoria storica”, specialmente per articoli riguardanti soggetti pubblici.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, richiamando il precedente n. 10347/2021 secondo cui:

“l’elemento unificante tutte le ipotesi in cui viene in rilievo il conflitto tra il diritto della persona all’oblio di notizie che la riguardino ed il contrapposto interesse alla conservazione delle stesse in archivi informatici, è costituito dalla liceità dell’iniziale pubblicazione. All’opposto, nel presente caso, tale presupposto difetta, essendo stata la notizia ritenuta diffamatoria”

Quarto motivo: sanzione pecuniaria ex art. 12 legge stampa

L’ultimo motivo contestava l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47/1948, sostenendo che essa presupponga il preventivo accertamento penale del reato di diffamazione.

La Cassazione ha respinto anche questa censura, richiamando il consolidato principio (Cass. n. 16054/2015) secondo cui la sanzione pecuniaria si aggiunge, senza sostituirsi, al risarcimento del danno e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.

Nella fattispecie, la sanzione di 6.000 euro è stata comminata alla sola giornalista, pari a un decimo del risarcimento, dopo che la Corte di merito aveva escluso la responsabilità per concorso doloso del direttore responsabile, ritenendolo invece responsabile solo per omesso controllo colposo.

Il dispositivo

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali quantificate in 8.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie (15%), esborsi (200 euro) e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato del controricorrente.

È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto dell’impugnazione.