Risarcimento del danno, assistenza legale

## La Cassazione e il diritto all’oblio nel mondo digitale: quando l’interesse pubblico prevale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36021 del 27 dicembre 2023, affronta una questione di crescente rilevanza nell’era digitale: il bilanciamento tra diritto all’oblio e interesse pubblico all’informazione nel contesto dei motori di ricerca. Il caso riguarda un dirigente del settore delle telecomunicazioni che aveva richiesto la deindicizzazione di articoli giornalistici pubblicati alcuni anni prima, sostenendo che la loro presenza nei risultati di ricerca Google ledesse il suo diritto alla riservatezza.

La vicenda si inserisce nel complesso quadro normativo che disciplina il trattamento dei dati personali e la libertà di informazione, evidenziando come non sempre il tempo trascorso dalla pubblicazione di una notizia sia sufficiente a giustificare la rimozione dai motori di ricerca. La Suprema Corte conferma infatti la legittimità del rifiuto alla deindicizzazione quando sussista un interesse pubblico attuale e concreto alla conoscibilità delle informazioni.

Particolarmente significativo è l’approccio della Corte nel definire i criteri di bilanciamento tra diritti fondamentali in conflitto, richiamando il principio della “gerarchia mobile” che richiede una valutazione caso per caso. La sentenza chiarisce che la deindicizzazione rappresenta solitamente il punto di equilibrio ottimale, permettendo la conservazione dell’informazione pur limitandone l’accessibilità immediata attraverso ricerche nominative.

Il pronunciamento assume particolare rilevanza per la definizione dei contorni applicativi del diritto all’oblio digitale, stabilendo che per i soggetti che rivestono ruoli pubblici o di rilievo sociale, l’interesse collettivo all’informazione può prevalere sulle istanze di tutela della privacy personale, specialmente quando le notizie riguardano aspetti professionali ancora attuali.

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REPUBBLICA ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

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SENTENZA

sul ricorso n. 11856/2022 r.g. proposto da:

[OMISSIS], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 19 giugno 2023, dall’Avvocato Renato Piero Biasci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Filippo Corridoni n. 19;

– ricorrente –

contro

[OMISSIS] LLC, con sede legale in [OMISSIS], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Berliri, e Massimiliano Masnada, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, apostillata, ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, in data 20 maggio 2022 dal Segretario di Stato della California, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marche nn. 1-3, presso lo studio Hogan Lowells;

– controricorrente –

avverso la sentenza, n. cron. 16806/2021, del TRIBUNALE DI ROMA pubblicata in data 26/10/2021;

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 24 gennaio 2018, [OMISSIS] chiese al Tribunale di Roma di accertare il suo diritto all’oblio in relazione ad alcuni articoli pubblicati dalla testata online “[OMISSIS]” e conseguentemente, verificato l’illecito trattamento dei dati personali da parte di [OMISSIS] Inc. (poi [OMISSIS] LLC) per aver negato la deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, condannarsi detta società alla loro deindicizzazione affinché non potessero comparire tra i risultati di ricerche effettuate sul motore di ricerca “[OMISSIS]” utilizzando il proprio nome, solo o associato ad altre parole chiave.

Domandò, inoltre, la condanna della controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, stimati in Euro 51.000,00. A sostegno di tali istanze dedusse:

i) di aver svolto, da [OMISSIS], il ruolo di Direttore delle relazioni istituzionali e internazionali della [OMISSIS] e di svolgere, al momento del ricorso, il ruolo di Direttore dello sviluppo strategico delle piattaforme della stessa azienda;

ii) l’avvenuta pubblicazione, tra [OMISSIS], di alcuni articoli diffamatori nei suoi confronti da parte della suddetta testata giornalistica online, scritti nell’ambito di una più ampia campagna denigratoria condotta dal predetto giornale nei confronti del Dott. [OMISSIS], all’epoca dei fatti Direttore Generale della [OMISSIS];

iii) che gli articoli contenevano informazioni false e pettegolezzi che miravano, mediante la ridicolizzazione sua e di altri dirigenti [OMISSIS], a colpire il [OMISSIS], reale destinatario della campagna denigratoria;

iv) che, nella specie, non era configurabile la natura di “notizia” delle informazioni e, quindi, la sussistenza ab origine dell’interesse pubblico alla pubblicazione, essendo carente di attualità ogni eventuale interesse in considerazione del decorso temporale;

v) che, sebbene richiestane in via stragiudiziale, [OMISSIS] Inc. si era rifiutata di deindicizzare i contenuti in questione.

1.1. Si costituì la resistente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso, per avere il [OMISSIS] introdotto il giudizio con rito sommario anziché secondo il rito del lavoro. Contestò, poi, il diritto all’oblio rivendicato da quest’ultimo e la sua domanda risarcitoria in quanto il gestore del motore di ricerca, nella sua qualità di caching provider, non è responsabile dei contenuti che indicizza se non pone in essere un inadempimento ad una decisione giurisdizionale o amministrativa.

1.2. Disposto il mutamento del rito ed assegnato alle parti il termine per l’integrazione degli atti, l’adito tribunale, all’esito dell’udienza del 26 ottobre 2021, pronunciò la sentenza n. 16806/2021, con cui rigettò le domande del ricorrente condannandolo al pagamento delle spese di lite.

1.2.1. Per quanto qui di interesse, quel giudice: i) osservò che “[OMISSIS] è stato convenuto in giudizio come titolare del trattamento dei dati, in ragione degli url individuati dal ricorrente con il motore di ricerca ([OMISSIS]) e dunque questi “è un fornitore di contenuti pubblicati da terzi”, che peraltro neppure sono stati convenuti in giudizio”; ii) richiamò i principi rinvenibili in Cass. n. 20861 del 2021 ed in Cass. n. 9147 del 2020; iii) ritenne che il [OMISSIS] non avesse mosso censure in merito alla falsità delle notizie pubblicate, alla permanenza di un ruolo dirigenziale in azienda del settore delle telecomunicazioni in capo allo stesso ed alla circostanza che le informazioni di cui ai links oggetto di causa si riferissero agli studi universitari ed alla sua carriera professionale.

Pertanto, la richiesta di deindicizzazione era ingiustificata, essendo addirittura irrilevante il fattore tempo, “persistendo l’attuale interesse pubblico alla conoscenza di queste informazioni, relativamente alle quali neppure è stata allegata la necessità di aggiornamento o la falsità”.

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Motivi della decisione

1. Preliminarmente, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. di [OMISSIS], deve essere respinta in quanto, nel corso della pubblica udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di non volere aderirvi, avendo interesse ad insistere nella decisione nel merito sul ricorso.

Va qui richiamato il principio di Cass. n. 21757 del 2021 secondo cui “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice”.

2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 17 del Regolamento UE 679/2016” in materia di deindicizzazione quale misura compatibile con il diritto alla conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica;

II) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 17 del Regolamento UE 679/2016” per ciò che concerne l’interesse della collettività alla conoscenza delle notizie riportate negli URL contestati;

III) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 17 del Regolamento UE 679/2016” per ciò che concerne il requisito del tempo trascorso.

3. Allo scrutinio di tali doglianze il Collegio ritiene opportuno anteporre alcune considerazioni di carattere generale riguardanti il tema del diritto all’oblio ed il suo atteggiarsi nel contesto digitale.

Fin da ora, peraltro, va precisato che alla odierna fattispecie non è applicabile, ratione temporis, il GDPR, emanato il 27 aprile 2016 ma con applicazione diretta negli Stati membri dal 25 maggio 2018, rispetto sia ai fatti di causa (riguardanti articoli pubblicati nel [OMISSIS]) che alla data (24 gennaio 2018) del deposito del ricorso.

3.1. Va premesso, richiamandosi quanto sancito da Cass. n. 15160 del 2021, che nel disegno personalistico prefigurato dalla Costituzione, l’art. 2 non può che essere interpretato come una norma di apertura, e ad essa vanno ricondotti una serie di diritti della persona, sia che essi siano previsti da norme di legge ordinaria, sia che debbano enuclearsi dal sistema, come per i diritti all’identità personale ed all’oblio.

3.1.1. La persona si individua, anzitutto, per certe caratteristiche esteriori. Viene, pertanto, in considerazione, in primis, il “diritto all’immagine”, enucleabile dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 Legge sul diritto di autore.

3.1.2. Viene in rilievo, poi, il cd. “diritto all’identità personale”, il cui fondamento normativo è ravvisabile sempre nell’art. 2 Cost., e che risulta costruito come immagine sociale del soggetto, costituita da quel coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) che caratterizzano una determinata persona.

3.1.3. Nel valore “persona”, protetto dall’art. 2 Cost., confluisce, quindi, il “diritto alla riservatezza”, che trova oggi un fondamento normativo in un reticolo di testi legislativi nazionali ed internazionali.

3.1.4. Il problema fondamentale che si pone è costituito dal contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed il diritto alla privacy ed all’identità personale (art. 2 Cost.).

Si è affermato che tra il diritto all’informazione ed i diritti della persona alla reputazione ed alla riservatezza, il primo, se correlato ad un effettivo interesse pubblico all’informazione, tendenzialmente prevale sui secondi.

3.1.5. Tuttavia, nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti aventi entrambi copertura costituzionale, va applicato il cd. criterio di “gerarchia mobile”, dovendo il giudice procedere di volta in volta all’individuazione dell’interesse da privilegiare a seguito di un’equilibrata comparazione tra diritti in gioco.

3.1.7. Il diritto all’oblio, strettamente connesso a quello alla riservatezza ed al rispetto della propria identità personale, ma in una prospettiva evolutiva, si traduce nell’esigenza di evitare che la propria persona resti cristallizzata ed immutabile in un’identità legata ad avvenimenti o contesti del passato, che non sono più idonei a definirla in modo autentico o completo.

3.1.8. Lo strumento della “deindicizzazione” è divenuto, nella prassi giurisprudenziale, lo strumento applicabile ogni qual volta l’interesse all’indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all’esigenza di tutela dell’identità personale.

3.2. Con riguardo al concreto atteggiarsi del diritto all’oblio nel contesto digitale, è opportuno muovere dalla nota sentenza della Corte di Giustizia del 13.5.2014- C-131/12, caso “[OMISSIS]”.

3.2.1. Secondo questa pronuncia, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e nel metterle a disposizione degli utenti, deve essere qualificata come “trattamento di dati personali”.

3.2.2. Il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere dall’elenco di risultati i links verso pagine web contenenti informazioni relative a una persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi.

3.2.5. I diritti fondamentali prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del grande pubblico ad accedere all’informazione. Fa eccezione l’ipotesi in cui risulti, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico.

3.3. Il diritto di ogni persona all’oblio deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, sicché, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore ricerca.

3.4. La fattispecie oggi all’attenzione del Collegio è quella del diritto dell’interessato a richiedere al gestore di un motore di ricerca la rimozione (deindicizzazione) di taluni risultati connessi al proprio nome concernenti articoli già legittimamente pubblicati nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

3.4.1. L’attività dei motori di ricerca si è progressivamente affrancata da schemi di mera intermediazione tecnica, affiancandovi attività di organizzazione e posizionamento delle informazioni, di guida dell’utente e di generazione di copie delle pagine indicizzate.

3.5. Ad offendere il protagonista della notizia non è la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali ciò avviene. Il diritto all’oblio è posto in rilievo rispetto alla lesione risentita dal protagonista dell’informazione dall’accesso generalizzato ed indistinto consentito agli utenti del web.

3.5.2. In materia di diritto all’oblio, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali.

3.5.5. La deindicizzazione dei contenuti presenti sul web rappresenta, il più delle volte, l’effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, realizzando il bilanciamento escludendo le estreme soluzioni di lasciare tutto com’è o di cancellare completamente la notizia dal web.

3.5.6. Attraverso la deindicizzazione l’informazione non viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita o attraverso altre metodologie di ricerca: ciò che viene in questione è il diritto dell’interessato “a che l’informazione non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome”.

4. Venendo allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, gli stessi si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua dei principi suddetti.

4.1. Il tribunale capitolino ha accertato che:

i) “Nel caso di specie, le notizie per cui è causa risalgono al [OMISSIS] e il ricorso manca di censure in merito alla loro falsità o racconto inveritiero”;

ii) “Non è contestato che [OMISSIS] abbia ricoperto e ricopra attualmente ruoli di dirigente d’azienda nel settore delle telecomunicazioni”, né che le informazioni si riferissero agli studi universitari e alla carriera professionale.

4.1.1. Successivamente, ha ritenuto che “la natura delle informazioni per cui è causa e il fatto che il ricorrente sia un noto dirigente nel settore della telecomunicazioni evidenzia la sussistenza dell’interesse della collettività alla conoscenza del suo percorso di studi e professionale”.

Per tale ragione, ingiustificata è la richiesta di deindicizzazione, tanto che nel caso di specie neppure rileverebbe il fattore tempo, persistendo l’attuale interesse pubblico alla conoscenza di queste informazioni.

4.2. È palese che il giudice di merito ha proceduto al bilanciamento tra la tutela dell’oblio invocata dal [OMISSIS] ed il diritto della collettività all’informazione, ritenendo la prima recessiva rispetto a quest’ultimo in forza di una motivazione in linea con il minimo costituzionale richiesto.

4.2.1. Il tribunale ha inteso riferirsi proprio alla specifica richiesta di deindicizzazione, e la sua motivazione tiene chiaramente conto della notorietà dell’odierno ricorrente, considerata tale da giustificare la permanenza, malgrado il tempo trascorso, dell’interesse della collettività a conoscere i fatti, in considerazione dell’indubbio ruolo svolto dal [OMISSIS] nella vita pubblica e nel sistema industriale e delle telecomunicazioni di questo Paese.

4.3. Le formulate censure si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione, in contrasto con il granitico orientamento per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio.

5. In conclusione, il ricorso di [OMISSIS] deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità a suo carico, atteso il principio di soccombenza.

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P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OMISSIS] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2023

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**SCRIPT VIDEO:**

Ben trovati cari amici, dal vostro avvocato Santoro.

Oggi vi parlo di una sentenza molto interessante che riguarda il diritto all’oblio digitale, un tema che tocca tutti noi nell’era di internet e dei motori di ricerca.

La storia è questa: un dirigente di una grande azienda di telecomunicazioni ha chiesto a Google di rimuovere dai risultati di ricerca alcuni articoli giornalistici pubblicati anni prima che lo riguardavano. Sosteneva che questi articoli, quando qualcuno cercava il suo nome, ledevano la sua privacy e il suo diritto ad essere dimenticato.

Ma attenzione: la Cassazione, con questa sentenza del dicembre 2023, ha stabilito che non sempre abbiamo diritto ad essere “cancellati” da internet. Il punto chiave è il bilanciamento tra il nostro diritto alla privacy e l’interesse pubblico all’informazione.

Nel caso specifico, il ricorso è stato respinto perché si trattava di una persona di rilevanza pubblica nel settore delle telecomunicazioni, e le informazioni riguardavano la sua carriera professionale – aspetti per i quali l’interesse della collettività a rimanere informata prevale sul diritto individuale all’oblio.

La Corte ha spiegato che esiste quello che chiamano “gerarchia mobile”: a seconda del caso concreto, può prevalere ora il diritto alla privacy, ora quello all’informazione. Per i personaggi pubblici o chi riveste ruoli di rilievo sociale, è più difficile ottenere la deindicizzazione.

Cosa ne pensate? Credete che sia giusto questo bilanciamento? Il ruolo pubblico di una persona dovrebbe limitare il suo diritto alla privacy digitale?

Se avete domande o bisogno di assistenza, sono a vostra disposizione. Ci vediamo al prossimo video, un saluto dal vostro avvocato Santoro.

**VALUTAZIONE POTENZIALE VIDEO:** 2 stelle ⭐⭐
Tema mediamente interessante che riguarda il diritto all’oblio digitale, comprensibile al pubblico generale ma richiede alcune spiegazioni sui concetti giuridici di bilanciamento tra diritti fondamentali.