Licenziamenti e diritti del lavoratore, assistenza legale

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, ha ribadito con la decisione n. 5992/2026 un principio procedurale fondamentale relativo all’interesse ad impugnare le sentenze. Il Supremo Collegio ha chiarito che non è sufficiente contestare genericamente una pronuncia, ma occorre dimostrare quale danno concreto derivi dalla decisione e quale beneficio pratico si otterrebbe dal suo annullamento.

Il caso riguardava una controversia tra un ex legale rappresentante di una cooperativa e gli enti previdenziali (INPS, INAIL) oltre all’Ispettorato del Lavoro, relativa alla contestazione di contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Il ricorrente aveva proposto appello contro una sentenza di primo grado che aveva respinto la sua azione di accertamento negativo, ma la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di interesse.

La questione centrale verteva sulla legittimità dell’appello presentato dal soggetto, che si limitava a richiedere una diversa qualificazione giuridica della pronuncia – da rigetto nel merito a dichiarazione di inammissibilità – senza però spiegare quale vantaggio sostanziale ne sarebbe derivato. La Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui l’interesse all’impugnazione deve essere valutato in termini concreti e sostanziali, non meramente formali.

Il principio affermato dalla Suprema Corte assume particolare rilevanza per la pratica processuale, stabilendo che il ricorso per cassazione deve contenere una chiara indicazione del pregiudizio subito e dell’utilità concreta perseguita, pena l’inammissibilità del gravame stesso.

Testo integrale della sentenza

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dai Magistrati
Dott. GARRI Fabrizia – Presidente
Dott. CASOLA Maria – Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio – Relatore
Dott. MIMMO Giovanni – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9458/2020 R.G. proposto da

[OMISSIS], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OMISSIS], che lo rappresenta e difende
-ricorrente-

contro

I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OMISSIS] unitamente agli avvocati [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS]
-controricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OMISSIS] unitamente agli avvocati [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS]
-controricorrente-

Contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PRATO-PISTOIA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in VIA DEI PORTOGHESI 12, ROMA
-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 545/2019 pubblicata il 26/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

Svolgimento del processo

1. La cooperativa [OMISSIS], in persona del suo legale rappresentante pro tempore ([OMISSIS]) ed [OMISSIS] in proprio chiesero al Tribunale di Pistoia che fosse dichiarata la non debenza dei contributi previdenziali quantificati dall’INPS nel verbale unico di accertamento e notificazione del 10/02/2012 nei confronti della cooperativa (della quale [OMISSIS] era legale rappresentante), e delle sanzioni quantificate dalla DTL di Pistoia nel verbale di ispezione del 10/02/2012, sempre afferente alla Cooperativa, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dei verbali.

2. Il Tribunale di Pistoia rigettò nel merito le domande proposte dalla Cooperativa e dal [OMISSIS] in proprio.

3. La sentenza del giudice di prime cure fu appellata dal solo [OMISSIS], in proprio, per la sopravvenuta cancellazione della Cooperativa dal registro delle imprese.

4. La Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato la inammissibilità del gravame proposto da [OMISSIS], sul presupposto che all’appellante fossero addebitabili unicamente le violazioni amministrative di cui alla legge n.689/1981 di competenza e rilevate dalla DTL; e che con riferimento a tali violazioni l’opposizione originariamente proposta da [OMISSIS] era inammissibile perché proposta nei confronti del verbale di accertamento, e non di ordinanza ingiunzione.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OMISSIS], con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS, INAIL e l’ITL di Prato-Pistoia resistono con controricorso.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 100, 112, 324 e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2907 cod. civ., dell’art. 22 della legge n.689/1981 e dell’art. 24 del D.Lgs. n.46/1999.

2. Deduce che con riferimento alla azione di accertamento negativo da lui esperita il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la mancanza di interesse ad agire ab origine; e che in mancanza di una pronuncia espressa del Tribunale di Pistoia sulla ammissibilità dell’azione nemmeno poteva ritenersi la formazione di un giudicato implicito sulla questione dell’interesse ad impugnare i verbali.

3. Deve in primo luogo escludersi la rilevanza del c.d. giudicato implicito sull’interesse ad agire, agitata dalla parte ricorrente anche nella memoria illustrativa (con richiamo a Cass. S.U. n. 24172/2025). E ciò in considerazione del fatto che nel caso in esame la statuizione del giudice di prime cure è stata impugnata dalla odierna parte ricorrente proprio con riferimento al tema della (in)sussistenza dell’interesse ad agire in accertamento negativo; e che l’impugnazione è stata riproposta anche in questa sede, con il primo mezzo.

4. Rectius, la questione della effettiva sussistenza dell’interesse ad agire in accertamento negativo è stata correttamente devoluta alla corte territoriale.

5. Tanto premesso, il Collegio intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, in tema di interesse alla impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all’eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all’utilità concreta che, in quanto diretta all’eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione (da ultimo, Cass. n.9062/2025).

6. Con particolare riferimento ai requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, come previsti dall’art. 366 cod. proc. civ., deve ritenersi che il ricorrente abbia l’onere di allegare il pregiudizio che si propone di rimuovere per mezzo della impugnazione, perché questa allegazione vale ad integrare i motivi per i quali si chiede la cassazione, ex art. 366 comma primo n.4 cod. proc. civ.

7. Il Collegio ritiene che la censura proposta con il primo mezzo sia sotto questo profilo del tutto carente, perché il ricorrente non allega in modo sufficientemente specifico quale sarebbe il concreto pregiudizio che la sua impugnazione mira ad eliminare, almeno in parte. Prospettazione resa ancora più necessaria alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, nel quale il ricorrente non contesta le decisioni dei giudici del merito con riferimento alla debenza dei contributi e delle sanzioni oggetto dei verbali di accertamento e ispezione, ma si limita a pretendere una sostanziale retrodatazione della inammissibilità dell’azione esperita – nella piena consapevolezza della sua radicale infondatezza (cfr. le pagg. 9 e 10 del ricorso) – dal giudizio di appello al primo grado di merito.

8. Rectius, il ricorrente non prospetta in modo specifico quale sarebbe il vantaggio concreto derivante dalla sostituzione della statuizione di infondatezza nel merito della azione di accertamento negativo con una statuizione di inammissibilità della stessa.

9. Deve poi rilevarsi che la corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’interesse ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure anche in considerazione della insussistenza di una situazione di soccombenza. Il giudice di prime cure, nel pronunciarsi nel merito dell’azione di accertamento negativo, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta da INAIL e DTL.

10. La parte ricorrente non poteva certo dolersi del rigetto di una eccezione sollevata dalle controparti, perché rispetto a tale statuizione erano INAIL e DTL a risultare soccombenti.

11. La parte ricorrente è invece risultata soccombente nel merito dell’azione di accertamento negativo (con riferimento al verbale della DTL), ma nessuna impugnazione è stata proposta a tale riguardo.

12. La corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello proposto dalla odierna parte ricorrente perché non soccombente rispetto alla questione devoluta con il motivo di impugnazione. Il primo motivo è dunque infondato.

13. Con il secondo primo motivo (art. 360 comma primo n.1 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 37 cod. proc. civ.

14. Il ricorrente deduce che con riferimento alla azione esperita l’AGO difettava ab origine di giurisdizione, spettando questa alla pubblica amministrazione (Comitato dei rapporti di lavoro presso la DTL).

15. Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall’insegnamento di Cass. S.U. n. 21260/2016, secondo il quale l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. La censura è pertanto infondata.

16. Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 103 cod. proc. civ., con riferimento al regime delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, e della ritenuta inammissibilità dell’appello anche nei confronti di INPS ed INAIL da parte della corte territoriale.

17. La censura, affastellata e di non immediata intellegibilità, è infondata perché la corte territoriale ha liquidato le spese del grado d’appello secondo il regime della soccombenza (l’appello era proposto dal solo [OMISSIS]), e non risulta che nell’atto di appello l’odierno ricorrente avesse sollevato – in via subordinata – alcuna censura con riferimento alla liquidazione delle spese da parte del giudice di prime cure, essendosi invece limitato a chiedere la declaratoria di inammissibilità della domanda già proposta.

18. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.

19. Ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio dell’Ispettorato; Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di INPS; Euro 3.000,00 per compensi oltre a alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di INAIL.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia; Euro 3.000,00 per compensi oltre a alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di INPS; Euro 3.000,00 per compensi oltre a alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di INAIL.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2026.