Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

La Corte di Cassazione ha stabilito importanti principi in materia di mantenimento dei figli e risarcimento del danno endofamiliare. La decisione chiarisce che nella determinazione dell’assegno di mantenimento non è sufficiente una valutazione generica delle condizioni economiche dei genitori, ma occorre un’analisi approfondita che tenga conto di tutti gli elementi previsti dalla legge.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che l’obbligo di mantenimento dei figli non si limita alle sole necessità alimentari, ma deve considerare una molteplicità di esigenze che comprendono l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale. La valutazione deve includere non solo i redditi dichiarati, ma anche il patrimonio disponibile e tutti gli elementi economicamente rilevanti.

Particolarmente significativo è il principio affermato in tema di danno endofamiliare: quando un genitore si sottrae consapevolmente ai propri doveri di assistenza morale e materiale, la perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un pregiudizio per il figlio. Non è quindi necessaria una prova specifica del danno, potendo il giudice fare riferimento alle conseguenze che normalmente derivano da tale comportamento.

La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione conforme ai principi enunciati, evidenziando l’importanza di una motivazione adeguata e di un’applicazione rigorosa delle norme in materia di diritti dei minori.

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere Rel.
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3896/2025 R.G. proposto da:

[OMISSIS] e [OMISSIS], rappresentate e difese dagli Avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS]

Ricorrente

contro

[OMISSIS], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS]

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1791/2024 depositata il 28/10/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Svolgimento del processo

1. [OMISSIS], in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore [OMISSIS], evocava in giudizio [OMISSIS] onde sentir dichiarare, ex art. 269 cod. civ., che il convenuto era il padre naturale della minore, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], e vederlo conseguentemente condannare a corrispondere alla madre un assegno mensile per il mantenimento della comune figlia, a rimborsare alla genitrice le spese sostenute sin dalla nascita per il sostentamento della bambina e a risarcire alla discendente il danno derivato dal mancato riconoscimento.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1063/2002, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attorea avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità di [OMISSIS], dato che il [OMISSIS] aveva provveduto spontaneamente al riconoscimento richiesto, condannava [OMISSIS] a rimborsare a [OMISSIS], in via di regresso, la somma di Euro 37.484, oltre accessori, poneva a carico del [OMISSIS] l’obbligo di versare alla [OMISSIS], a decorrere da giugno 2017, un assegno mensile rivalutabile di Euro 300 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia e rigettava ogni altra domanda.

2. La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell’appello presentato da [OMISSIS], rilevava, quanto all’assegno di mantenimento dovuto dal [OMISSIS] in favore della figlia, che la situazione economica del padre era migliore di quella della madre (posto che [OMISSIS], nonostante i redditi fossero quasi paritari, aveva anche un patrimonio immobiliare che, seppur non interamente fruttuoso, lo era potenzialmente) e riteneva di rideterminare l’assegno fissato dal Tribunale in Euro 400 mensili, tenuto conto che nelle more del processo era intervenuto un’evoluzione dei rapporti con la figlia e che l’appellante aveva concesso un appartamento in uso gratuito alla ragazza.

Giudicava, in relazione alla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennizzo, che la somma stabilita dal Tribunale, con riferimento alle medie esigenze di un figlio, fosse equitativamente congrua rispetto ai bisogni primari di [OMISSIS].

Osservava, quanto al danno endofamiliare, che mancava del tutto la prova concreta circa l’esistenza effettiva di un pregiudizio subito dalla minore, sottolineando che da nessun atto o allegazione emergeva in che modo l’assenza paterna avesse inciso sui rapporti sociali e sul modo di relazionarsi della giovane con il mondo esterno o se questa privazione potesse averle in qualche modo provocato disagio o vergogna o, ancor di più, avesse avuto ripercussioni sulla sua salute mentale.

3. [OMISSIS] ed [OMISSIS], nel frattempo divenuta maggiorenne, hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 28 ottobre 2024, prospettando dieci motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OMISSIS].

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter e 155 cod. civ., 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.: le ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello, malgrado fossero state analiticamente documentate e descritte sia la situazione reddituale della [OMISSIS] fin dalla nascita della figlia, sia quella complessiva del [OMISSIS], ha sì riconosciuto a quest’ultimo la titolarità di un patrimonio immobiliare, ma ha apoditticamente affermato, senza motivare, che i redditi delle parti erano quasi paritari.

Il tenore della decisione impugnata – proseguono le ricorrenti – rende impossibile comprendere quali esigenze di una ragazza di diciannove anni siano state prese in considerazione dalla Corte d’Appello, che si è limitata ad indicare l’età della giovane, ma non ha fatto alcun cenno a costi medi di alloggio, alimentazione, trasporti, comunicazioni, abbigliamento, salute, educazione e cura, né alcun riferimento al tipo di studi seguito dalla stessa ed alle attività extrascolastiche svolte.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalle condizioni patrimoniali documentate dalle attestazioni ISEE e dai modelli reddituali relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; questi documenti dimostravano – in tesi di parte ricorrente – i ridottissimi redditi della madre, evidenziando la sua necessità di ricorrere all’aiuto economico dei propri genitori.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedue fondati.

Questa Corte, in passato (v. Cass. 17089/2013), ha già avuto modo di chiarire che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Questo principio trova conferma nel tenore dell’art. 337-ter, comma 4, cod. civ., il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze attuali del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche dei medesimi, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

A ciò va aggiunto che il giudice, anche in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. 9915/2007).

La Corte d’Appello, nel ricostruire il reddito di ciascuno dei genitori, si è limitata a verificare che “la situazione economica del [OMISSIS] (era) migliore della [OMISSIS]”, ma non ha affatto accertato, con l’ampiezza appena descritta, le risorse economiche dell’onerato.

Peraltro (e soprattutto), i giudici distrettuali si sono limitati a considerare, in funzione della determinazione dell’entità del mantenimento dovuto, l’età della giovane, il miglioramento dei rapporti fra padre e figlia e l’avvenuta concessione alla ragazza di un appartamento in uso gratuito.

Nulla, tuttavia, è stato acclarato in merito alle attuali esigenze della discendente, al fatto che il miglioramento dei rapporti fra padre e figlia si ripercuotesse sui tempi di permanenza della stessa presso il genitore ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Un simile giudizio finisce per ridursi a una mera valutazione discrezionale, in termini sostanzialmente equitativi, della misura dell’assegno dovuto, assunta tenendo a parametro l’età della beneficiaria e la “migliore situazione economica” del padre rispetto alla madre.

Il che contrasta, all’evidenza, con il tenore dell’art. 337-ter, comma 4, cod. civ., che impone di determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da ciascun genitore non sulla base di criteri discrezionali individuati di sua iniziativa dal giudice, ma all’esito dell’applicazione delle precise regole stabilite dalla norma.

6.1 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 269 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 111 Cost., l’esistenza di una motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria: la Corte distrettuale – assumono le ricorrenti – ha confermato la sentenza del Tribunale omettendo di pronunciarsi sul complesso motivo di appello che censurava proprio il criterio adottato dal primo giudice per la determinazione del quantum dovuto all’appellante quale indennizzo, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; inoltre, la sentenza impugnata si è limitata a sostenere che la liquidazione del Tribunale appariva equitativamente congrua, senza illustrare le ragioni del processo logico sul quale era fondata.

6.2 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito, pur riconoscendo che il giudice di primo grado aveva errato nel non considerare che le spese documentate rappresentavano solo in maniera esemplificativa gli oneri di cui la madre si era fatta carico negli anni, ha rigettato il motivo di censura limitandosi ad affermare, in modo del tutto apodittico e senza alcuna idonea e logica motivazione, che la somma determinata dal Tribunale appariva equitativamente congrua rispetto alle esigenze primarie di [OMISSIS] e alla maggiore somma stabilita per il mantenimento all’attualità.

7. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li lega, meritano accoglimento.

7.1 Questa Corte, da tempo, ha ritenuto che il quantum dovuto in restituzione dal genitore successivamente riconosciuto come tale rispetto al periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. 22506/2010).

In questa prospettiva il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. 16916/2022).

7.2 La Corte d’Appello, dopo aver fatto richiamo ai principi appena enunciati, ha registrato (a pag. 11) che il Tribunale aveva applicato il criterio equitativo (“considerando genericamente le esigenze di un figlio che aumentano con l’aumentare dell’età, stabilendo una somma che risulta essere una media rispetto a tali bisogni”), ma nel contempo aveva escluso “una serie di spese documentate dalla [OMISSIS] stante l’assenza di accordo tra i genitori e di una attivazione tempestiva della medesima per ottenere il consenso del padre”.

A fronte di una simile decisione i giudici di appello, pur riconoscendo che le allegazioni erano state effettuate al fine di rappresentare in maniera esemplificativa quali potevano essere stati nel tempo gli oneri di cui la [OMISSIS] si era fatta carico e l’erroneità del riferimento a un accordo che non poteva intervenire con chi ancora non era stato riconosciuto come padre, ha ritenuto che la somma già riconosciuta fosse comunque “equitativamente congrua rispetto alle esigenze primarie di [OMISSIS] e rispetto alla maggiore somma stabilita per il mantenimento alla attualità” (pag. 12).

7.3 In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 7090/2022).

In particolare, l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 12096/2018).

Nel caso di specie i vizi denunciati emergono con chiarezza, in quanto da una parte la Corte distrettuale non ha fornito il minimo argomento per spiegare le ragioni per cui la somma già disposta dal Tribunale, pur determinata all’esito di un errato processo logico, fosse comunque “equitativamente congrua”, dall’altra non è dato comprendere come possa una statuizione essere, ad un tempo, frutto di un errore di valutazione e “tuttavia” “equitativamente congrua”, come se l’equità possa essere utilizzata per sanare un vizio nell’applicazione della legge e nel governo del materiale istruttorio piuttosto che al fine di determinare un importo non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare.

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 30 Cost., 147, 148, 2043 e 2059 cod. civ., 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.: la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnativa concernente il risarcimento dei danni conseguenti al mancato riconoscimento perché la domanda non risultava provata con riferimento al pregiudizio subito dalla minore, senza considerare che costituisce un comportamento rivelatore di responsabilità genitoriale l’avere privato i figli della figura genitoriale paterna.

L’errore della Corte di merito discende – a dire delle ricorrenti – dal non aver considerato che in un simile caso la realizzazione della condotta lesiva legittima una presunzione (iuris tantum) di integrazione del danno-conseguenza, la cui quantificazione può essere anche equitativa.

9. Il motivo è fondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto che mancasse del tutto la prova concreta circa l’esistenza effettiva di un pregiudizio subito dalla discendente, aggiungendo che, malgrado gravasse sull’appellante l’onere di allegare e provare i fatti relativi al danno asseritamente sofferto dalla figlia, da nessun atto o allegazione emergeva in che modo l’assenza paterna avesse inciso sui rapporti sociali e sul modo di relazionarsi di [OMISSIS] con il mondo esterno o se questa privazione potesse averle in qualche modo provocato disagio o vergogna o, ancor di più, avesse avuto ripercussioni sulla sua salute mentale.

In questo modo i giudici distrettuali sono andati alla ricerca di una prova che potevano evincere dall’apprezzamento, in sé, della portata della condotta (incontestata) sottoposta al loro esame.

Invero, in materia di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (Cass. 24719/2025).

Il pregiudizio per la perdita della genitorialità poteva essere ravvisato, perciò, anche solo valorizzando il fatto notorio delle conseguenze che usualmente discendono da una simile condotta, nel senso previsto dall’art. 115, comma 2, cod. proc. civ..

Giova ricordare, da ultimo, che il giudizio di fatto contrario ad una massima di comune esperienza, quando è preso a base per l’applicazione di una norma di diritto, si risolve in una falsa applicazione della legge ed è, come tale, censurabile in Cassazione (ove, trattandosi di un giudizio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia, deve essere valutato in base al vizio dedotto; Cass. 4428/2020).

10. L’accoglimento dei motivi finora esaminati provoca l’assorbimento delle ulteriori doglianze presentate (che si appuntano, ancora, sul risarcimento del danno ovvero sulla regolazione delle spese di lite, la quale rimane travolta, ex art. 336 cod. proc. civ., dalla cassazione delle parti della sentenza da cui essa dipende).

11. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma in data 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.