
La Corte di Cassazione ha chiarito i principi che regolano l’onere della prova nei casi di contestazione testamentaria per incapacità naturale del testatore. La decisione stabilisce che chi contesta la validità di un testamento deve dimostrare che al momento della sua redazione il testatore si trovava in uno stato di assoluta incapacità mentale.
Le dicono che quel giorno era lucido e spetta a Lei dimostrare il contrario?
In famiglia tutti sapevano che non stava bene, ma davanti al giudice questo non basta. Si presume che chi redige un testamento sia in grado di decidere, quindi spetta a chi contesta dimostrare che in quel momento non comprendeva ciò che stava sottoscrivendo. Occorrono le cartelle cliniche, i certificati, le terapie e chi lo ha frequentato da vicino in quel periodo. Quando invece l’infermità era totale e continua, è chi si avvale di quel testamento a dover dimostrare che fu redatto in un momento di lucidità. Mi porti il testamento e la documentazione medica e stabiliamo da quale parte penda la prova. La consulenza costa 100 euro, online in tutta Italia oppure in studio.
Il caso riguardava una controversia ereditaria in cui il ricorrente sosteneva l’invalidità di un testamento olografo, affermando che la testatrice, affetta da morbo di Parkinson, versava in condizioni di incapacità naturale. La Corte ha ribadito che lo stato di capacità costituisce la regola generale, mentre l’incapacità rappresenta l’eccezione che deve essere provata.
Particolare rilevanza assume il principio secondo cui quando il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, l’onere probatorio si inverte: spetta a chi vuole far valere il testamento dimostrare che questo fu redatto durante un momento di lucido intervallo. La pronuncia conferma inoltre l’importanza del rispetto delle forme processuali nell’appello, chiarendo i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 342 del codice di procedura civile.
La decisione fornisce importanti chiarimenti sulla valutazione delle prove in materia successoria, distinguendo tra la mera alterazione delle facoltà psichiche e la vera e propria incapacità naturale che può comportare l’annullamento del testamento.
Testo integrale della sentenza
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta da:
Dott. CAVALLINO Linalisa – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 7252-2021 R.G. proposto da:
[OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS];
ricorrente
contro
[OMISSIS], rappresentata e difesa dall’avvocato [OMISSIS];
controricorrente
avverso la sentenza n. 411/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI depositata il 18/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie delle parti;
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2013 [OMISSIS] conveniva in giudizio [OMISSIS] davanti al Tribunale Ordinario di Sassari.
L’attrice affermava di essere erede della zia – [OMISSIS] – in virtù del testamento pubblico del 30 luglio 2002 e di quello olografo del 6 gennaio 2007, pubblicato in data 17 novembre 2011. In particolare, in forza di tale secondo atto, l’attrice asseriva di aver acquistato iure hereditario due immobili: un fabbricato con cortile, posto in via [OMISSIS], distinto al CE del comune di [OMISSIS], al [OMISSIS]; un terreno agricolo censito al CT del medesimo comune, al f. [OMISSIS].
L’attrice domandava pertanto di essere dichiarata erede della de cuius in relazione a tali immobili e chiedeva che fosse ordinato al convenuto, asseritamente detentore sine titulo dei medesimi, il loro rilascio.
Il convenuto, costituitosi, sosteneva l’invalidità del secondo testamento per incapacità naturale della testatrice – affetta da morbo di Parkinson all’epoca della redazione – e ne chiedeva l’annullamento.
2. Con sentenza n. 255/2017 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda attorea, annullando il secondo testamento.
A fondamento della pronuncia il Tribunale poneva alcune dichiarazioni di medici che avevano avuto in cura la testatrice, dalle quali veniva desunto che all’epoca del secondo testamento questa versava in uno stato di assoluta e perdurante incapacità di autodeterminarsi, tale da renderla incapace ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 591 c.c.
3. La sentenza di primo grado era impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, da [OMISSIS], che ne domandava la riforma e reiterava le conclusioni svolte in primo grado.
L’appellante, con tre motivi d’impugnazione, si doleva della ricostruzione fattuale effettuata dal Giudice di primo grado, a suo dire dipesa da un’erronea valutazione dell’impianto istruttorio disponibile. Da un lato, affermava che le prove che per il Tribunale erano risultate determinanti per l’affermazione dell’incapacità della de cuius dovevano essere in realtà ridimensionate nella loro portata probatoria. Tali prove, a detta dell’appellante, non sarebbero state sufficienti a dimostrare che la testatrice era affetta da “sindrome demenziale”: ciò perché esse consistevano in dichiarazioni espresse sulla questione con formule vaghe o dubitative. Da altro punto di vista, sarebbero state ingiustamente sottovalutate le plurime testimonianze che, al contrario, deponevano in favore dello stato di capacità d’intendere e di volere di [OMISSIS] al momento della redazione del testamento. Come conseguenza di tale censurabile valutazione delle risultanze istruttorie sarebbe stato erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova dell’incapacità gravante sul convenuto.
Si costituiva e svolgeva difese con comparsa [OMISSIS], il quale insisteva per il rigetto dell’appello.
4. La Corte d’Appello adita, con la sentenza n. 411/2020, accoglieva il gravame e riconosceva la qualità di erede dell’appellante, con la condanna dell’appellato al rilascio dei beni ereditari.
La Corte, applicando il principio giurisprudenziale secondo il quale spetta a chi eccepisce l’invalidità del testamento per incapacità naturale l’onere di provare che nel momento in cui questo è stato redatto il testatore si trovasse in tale stato, ha ritenuto che tale prova non fosse stata raggiunta.
Infatti, sotto un primo profilo, le risultanze istruttorie relative alle condizioni psicofisiche della [OMISSIS] al tempo della redazione delle proprie volontà non risultavano, al termine dell’istruttoria, sufficientemente precise e tali da poter dimostrare il suo difetto di capacità. Sotto un secondo profilo, l’impianto probatorio non permetteva neanche di collocare chiaramente nel tempo tali risultanze, tantomeno di riferirle all’epoca della stesura del testamento.
5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS] sulla base di quattro motivi.
[OMISSIS] ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie e all’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, ai sensi del numero 3 dell’art. 360 c.p.c., dell’articolo 342 c.p.c. (erroneamente indicato lungo tutto il ricorso come articolo 434 del Codice).
Lamenta che l'”unico e articolato motivo di impugnazione” dell’appellante non integrava i requisiti dell’articolo 342 c.p.c., non indicando espressamente i capi impugnati della sentenza di primo grado e parimenti non proponendo alcuna ricostruzione giuridica alternativa della questione.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello si sia pronunciata nel merito di un’impugnazione introdotta con una citazione che riproponeva pedissequamente le argomentazioni respinte in primo grado. Al contrario, l’atto di appello avrebbe chiaramente dovuto individuare il quantum appellatum e i passaggi argomentativi censurati, proponendone un’alternativa ricostruzione.
In conclusione, la Corte non avrebbe, erroneamente, sanzionato l’atto di appello con l’inammissibilità.
1.1. Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto rammentare che l’art. 342 c.p.c. è applicabile all’odierna controversia (essendo stato l’atto di appello notificato in data 13 settembre 2017, ben oltre l’entrata in vigore della riforma) nella sua novella – introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge 8 agosto 2012 n. 134 – la quale (prima del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) prescriveva che la motivazione dell’appello dovesse includere a pena di inammissibilità:
“l’indicazione delle parti del provvedimento che s’intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta da giudice di primo grado”; “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tali requisiti sono successivamente stati puntualizzati dalle Sezioni Unite, che ne hanno chiarito con precisione il perimetro applicativo, sostenendo che
la norma vada interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(SS.UU., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
È dunque sufficiente che l’atto di appello proponga argomenti giuridici contrari a quelli svolti dal Giudice di primo grado, senza tuttavia che tale onere si traduca nella necessità di redazione di un progetto di sentenza alternativa.
Ebbene, nell’odierna controversia l’atto di appello risulta rispettare pienamente tali requisiti e correttamente l’impugnazione è stata ritenuta ammissibile dalla Corte d’Appello.
Infatti, l’impugnazione individuava con chiarezza i passaggi della sentenza di primo grado sottoposti a censura, citandoli espressamente.
A tale pars destruens veniva affiancata una pars construens, la cui legittimità deve essere vagliata anche alla luce del concreto contenuto dell’impugnazione e della sentenza impugnata.
Le censure mosse contro la sentenza di primo grado erano relative alla valutazione del fatto operata in primo grado: coerentemente le critiche logico-giuridiche svolte, fondandosi su di un diverso apprezzamento dell’impianto probatorio, proponevano una diversa valutazione della capacità della de cuius.
Vieppiù tali argomentazioni alternative erano – seppur con sommario rilievo – condotte a precise conseguenze giuridiche nella parte in cui si affermava che dovesse ritenersi “non provato dal convenuto lo stato di incapacità della [OMISSIS] al momento della redazione del testamento”.
L’atto di appello, in sintesi, rispettava pienamente i prescritti requisiti di ammissibilità.
La Suprema Corte si è già conformemente espressa sul punto, affermando che
qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata(Sez. 3, Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020).
Priva di pregio è anche l’argomentazione del ricorrente fondata sulla pedissequa riproposizione dei motivi fatti valere in primo grado nell’atto di appello. Il fatto che l’appello sia stato svolto per relationem ai motivi fatti valere in primo grado non è ex se motivo di censura del medesimo, qualora il richiamo si sia coniugato con l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17268 del 19/08/2020).
Da ultimo, giova rammentare l’esistenza di un principio di proporzionalità relativo alle condizioni di ammissibilità dell’appello ex art. 342 del codice di rito. In forza di tale principio, la specificità dell’appello e la profondità delle contrarie argomentazioni in esso proposte debbono essere parametrate all’estensione e al dettaglio della sentenza impugnata. Si richiamano al riguardo i precedenti, secondo i quali
la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021).
2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso meritano di essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c.
Pacifica l’affezione da Parkinson della testatrice, il ricorrente asserisce che l’annebbiamento cognitivo da tale patologia ingenerato fosse, nel caso di specie, cagione di un’incapacità pressoché totale.
Richiamando ampiamente le dichiarazioni favorevoli alla propria prospettazione rilasciate da alcuni sanitari, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe realizzato un’illegittima inversione dell’onere della prova a suo detrimento: tali risultanze probatorie sarebbero, infatti, state sufficienti a provare l’incapacità della de cuius e sarebbe spettato – conformemente alla giurisprudenza in materia – alla controparte l’onere di provare che al momento della redazione del testamento la testatrice si trovasse in un lucido intervallo. Tale onere non sarebbe tuttavia stato assolto dall’appellante e, nondimeno, la Corte si sarebbe pronunciata in suo favore disattendendo i principi giurisprudenziali ora richiamati. La Corte, in sintesi, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una presunzione di capacità della de cuius.
Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c.
A detta del ricorrente l’argomentazione della Corte d’Appello avrebbe violato il principio di disponibilità delle prove, omettendo di considerare quelle documentali fornite in atti e attribuendo medesimo rilievo probatorio tanto a certificazioni mediche quanto a testimonianze di soggetti privi di competenze in tal campo.
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene denunciata, a norma dell’art 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 116 del Codice di rito per “cattivo esercizio del prudente apprezzamento da parte del giudice di appello”.
Tale motivo di ricorso si correla alle considerazioni svolte in ordine ai precedenti motivi di ricorso: la sentenza non è stata congruamente motivata, posto lo svilimento della rilevanza di alcune risultanze istruttorie.
2.1. Preliminarmente alla trattazione nel merito di tali questioni, è opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali pertinenti all’odierna controversia.
In ordine al tema dell’onere della prova dell’incapacità naturale del testatore, e dunque al rapporto tra gli artt. 519 e 2697 c.c., basti ricordare la solida giurisprudenza di questa Corte.
In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Sez. 6, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018; cfr., ex multis, anche Cass. n. 26873/2019 e n. 3934/2018; Cass. n. 20961/2025).
In ordine alle censure mosse rispetto all’applicazione dell’art. 2729 c.c., occorre invece rammentare che spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n. 15737/2003, n. 11906/2003; Cass. n. 101/2015).
Svolte queste doverose premesse, emerge come il secondo e il terzo motivo di ricorso siano inammissibili e conseguentemente anche il quarto, che da questi dipende.
Dal tenore testuale dell’atto di impugnazione risulta, infatti, che il ricorrente, pur formalmente denunziando l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei parametri normativi degli articoli 2697 del Codice civile e 115 del Codice di rito, abbia nella sostanza sollecitato codesta Corte a svolgere una complessiva rivalutazione dell’apparato probatorio della controversia.
È consolidato il principio secondo il quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma.
Ciò significa che, per realizzare la violazione, il giudice di merito deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).
Al contrario, detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. n. 11892 del 2016, per tutte).
Tale fraintendimento risulta evidente nell’impugnazione di [OMISSIS], il quale nei motivi di ricorso in esame reitera plurime contestazioni alla valutazione delle prove svolta dalla Corte d’Appello, senza realmente individuare una specifica violazione delle norme pur indicate in rubrica.
Icastica al riguardo è l’argomentazione sull’inversione dell’onere della prova in ordine alla capacità della testatrice – da cui discende la denunziata violazione dell’articolo 2697 c.c. -, che risulta essere conseguenza della ricostruzione di fatto alternativa invocata anziché, come necessario, sua premessa logico-giuridica.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese, che si liquidano come da dispositivo che segue.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi e accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2026.
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