
Indice
Sintesi dei principi espressi dalla Cassazione
I principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 21099/2007, riassunti e riformulati:
- Diritto alla separazione: Ogni coniuge ha il diritto costituzionalmente garantito di ottenere la separazione e interrompere la convivenza qualora questa diventi intollerabile e impedisca il pieno sviluppo della sua personalità all’interno della famiglia.
- Intollerabilità soggettiva e oggettiva: L’intollerabilità della convivenza può essere valutata considerando sia elementi oggettivi (situazioni verificabili), sia elementi soggettivi (sensibilità individuale, contesto culturale e personale dei coniugi).
- Disaffezione unilaterale: Non è necessario che l’intollerabilità della convivenza derivi da un conflitto tra entrambi i coniugi. La separazione può essere concessa anche quando la rottura dipende dalla disaffezione o dal distacco spirituale di uno solo dei coniugi.
- Verifica della disaffezione: Il giudice, per pronunciare la separazione, deve accertare l’esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio, anche in un solo coniuge, che renda incompatibile la prosecuzione della convivenza. Questa verifica si basa sui fatti emersi nel processo, incluso il comportamento delle parti e l’esito del tentativo di conciliazione, senza necessariamente attribuire colpe.
- Diritto alla separazione in caso di intollerabilità unilaterale: Se uno dei coniugi vive una situazione di intollerabilità della convivenza, ha il diritto di chiedere la separazione.
In sintesi, la Cassazione riconosce il diritto alla separazione anche in presenza di una crisi unilaterale, basandosi sulla condizione di intollerabilità della convivenza valutata sia oggettivamente che soggettivamente.
Sentenza della Cassazione Civile sulla Separazione dei Coniugi. 21099/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
- Dott. FIORE Francesco Maria – Consigliere
- Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere
- Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere
- Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 45, presso l’avvocato ARTURO MARZANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIARDINI UMBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente –
contro
S.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 96, presso l’avvocato CITARELLA LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIONISIO ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 563/04 della Corte d’Appello di TORINO, depositata il 05/04/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/09/2007 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato UMBERTO GIARDINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito i l P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con ricorso al Tribunale di Torino in data 20 marzo 1998 B. S.M. chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito S.M.. Lo S. si costituiva opponendosi alla separazione e, in subordine, chiedendo che fosse pronunciata con addebito alla moglie. Con sentenza in data 3 dicembre 2002 il Tribunale pronunciava la separazione senza addebito, affidava i figli minori alla madre, disponeva l’esercizio congiunto della potestà parentale, regolando il regime di visite secondo le richieste delle parti, rigettava la domanda di assegno della moglie, stabiliva l’assegno di mantenimento dei minori, a carico del padre, nella misura di Euro 2.065,83 mensili complessivi, da rivalutarsi annualmente. Avverso la sentenza lo S. proponeva appello, insistendo nella richiesta di rigetto della domanda di separazione e nella richiesta di affidamento alternato dei figli.
- L’appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello, con sentenza depositata il 5 aprile 2004, notificata il 28 aprile 2004, rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza l o S. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla controparte in data 23 giugno 2004, formulando tre motivi. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 28 settembre 2004. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
- In via pregiudiziale va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, notificato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c..
- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 706, 164, 183 e 184 c.p.c..
Si deduce al riguardo che, sia nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione, sia nella memoria integrativa depositata dinanzi al giudice istruttore, la domanda di separazione era stata formulata in modo del tutto generico, mentre solo successivamente, dopo che il g.i. aveva fissato un doppio termine (20 aprile e 9 maggio 1999) per il deposito di memorie e repliche, con memoria 20 aprile 1999, l’attrice aveva dedotto, chiedendo di darne la prova, una serie di circostanze totalmente nuove. Si lamenta che erroneamente sia il Tribunale, sia la Corte di appello avrebbero rigettato l’eccezione di esso ricorrente, secondo la quale sarebbe stata mutata la causa petendi della separazione, introducendo inammissibilmente nel giudizio fatti del tutto nuovi, in contrasto con il disposto dell’art. 706 c.p.c., a norma del quale il ricorso deve contenere “l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”, senza che essi, a norma degli artt. 163 e 164 c.p.c., possano essere successivamente mutati. Si deduce che il ricorso introduttivo era invalido, stante la genericità delle deduzioni formulate a sostegno della domanda di separazione, cosicché il g.i. avrebbe dovuto fissare un termine per la sua integrazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 5, mentre la sua integrazione non poteva avvenire attraverso una memoria istruttoria, la cui funzione sarebbe unicamente quella di dimostrare la verità di fatti già dedotti e non d’introdurre nel processo fatti nuovi. Si deduce ancora che le prove dedotte non sarebbero comunque pertinenti alle circostanze genericamente indicate nel ricorso introduttivo e che la loro introduzione nel processo avrebbe leso il contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, essendo con esso allegate violazioni processuali, questa Corte è tenuta ad esaminare gli atti dei gradi precedenti del giudizio. Come ha rilevato la sentenza impugnata, nel ricorso per separazione l’attrice aveva indicato le ragioni della separazione “nella particolare durezza e intransigenza del marito che si è tradotta in infinite imposizioni circa il regime di vita della famiglia”, dolendosi di avere invano “tentato di richiamare l’attenzione del marito sulle difficoltà manifestate dai figli, rispetto alla linea educativa imposta dal padre, invitandolo ad essere un poco più sensibile verso i reali bisogni dei bambini, ma senza alcun risultato”. Nel ricorso era stato altresì dedotto che di fronte alle difficoltà manifestate dai figli l’attrice aveva iniziato con i figli un ciclo di “terapia familiare”, ma “le resistenze manifestate dal marito a collaborare a tale progetto e le conseguenti difficoltà relazionali fra i coniugi hanno fatto venire definitivamente meno nell’esponente l’affectio maritalis”.
Tali deduzioni debbono ritenersi idonee a rendere sufficientemente specifica la domanda. D’altro canto esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i capitoli di prova formulati con la successiva memoria istruttoria costituissero solo una specificazione degli elementi con essa introdotti, senza che vi sia stato alcun mutamento della causa petendi allegata a sostegno della domanda di separazione. Infatti sia i capitoli riguardanti direttamente i rapporti personali fra i coniugi, sia quelli riguardanti i rapporti con i figli, attengono tutti al dedotto carattere del marito ed alle imposizioni che ne derivavano per i vari aspetti della vita familiare; mentre nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, essendo stati detti capitoli formulati nella memoria del 20 aprile 1999 ed avendo il g.i. dato termine ad entrambe le parti per replica sino al 9 maggio, ben potendo sino a tale data l’odierno ricorrente formulare prove contrarie o indicare testi in controprova.
- Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 151, 157, 244 e 253 c.c., nonché vizi motivazionali.
Con il motivo si deduce che la Corte di appello, motivando la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione, ha affermato: a) che la vita di una famiglia abbisogna di “un originario e di un rinnovato accordo di entrambi i coniugi” in mancanza del quale “se non esiste più la capacità di superare i dissidi, anche su aspetti marginali della vita quotidiana”, come nel caso di specie, “non esistono più le condizioni per i coniugi di formare una comunità, anche se ciò dipende dalla volontà di un singolo coniuge”; b) che dalle risultanze processuali è emersa una frattura del rapporto di coppia e un graduale ma inesorabile distacco da parte della moglie, a causa di situazioni e comportamenti che hanno nel loro complesso reso intollerabile la convivenza, facendo venir meno quella comunione spirituale e materiale che “deve stare alla base di un rapporto matrimoniale”; c) che in particolare è stata accertata la incapacità del marito “anche di fronte alla decisione della moglie di chiudere il loro rapporto matrimoniale” di ascoltare le richieste emotive più profonde della stessa; d) che la situazione di attrito si è aggravata allorchè il marito si è mostrato “contrario a rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione”; e) che causa idonea a determinare la disaffezione e l’estraneità fra i coniugi può essere ritenuta anche “l’intransigenza nell’organizzazione del quotidiano”, propria – nel caso di specie – del marito; f) che dalle prove espletate è emerso non solo il sentimento di solitudine e di frustrazione della moglie, “ma anche la mancanza di un dialogo e di un rapporto empatico tra i coniugi”; g) che la stessa vicenda processuale dimostra la incapacità del marito di “comprendere le esigenze personali della moglie e le ragioni che hanno determinato il venir meno dell’affectio coniugalis”, nell’assunto la vicenda personale, coniugale e processuale degli “ultimi anni potrebbe essere magicamente cancellata e non ci sarebbero apprezzabili difficoltà nella ripresa di una normale convivenza con la moglie, solo che il giudice lo decidesse”.
Secondo il ricorrente la Corte di appello, così motivando, avrebbe violato l’art. 151 c.c., attribuendo natura di fatti idonei a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale in parte a fatti palesemente privi di rilevanza, e di n parte al sentimento soggettivo della moglie, erroneamente ricollegando la permanenza degli effetti del matrimonio alla persistenza dell’affectio coniugalis in entrambi i coniugi, cosicchè la disaffezione anche di un solo coniuge costituirebbe fatto idoneo a rendere intollerabile la convivenza e a giustificare la separazione. Tale affermazione sarebbe in contrasto con l’essenza del matrimonio come regolato nel diritto vigente, fondato sul consenso negoziale, che una volta espresso da luogo a un vincolo indipendente dalla volontà del singolo coniuge ed insensibile al mutamento delle inclinazioni effettive, potendo gli obblighi matrimoniali venire a cessare, a norma dell’art. 151 c.c., unicamente in base a fatti obbiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza. In tal senso si citano le sentenze di questa Corte nn. 4920 del 1990, 10512 del 1994, 3098 del 1995, 6566 del 1997, 12489 del 1998, 8106 del 2000, 6970 del 2003 e si sostiene che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 29 e 30 Cost..
Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte di appello avrebbe attribuito valore probatorio a manifestazioni di giudizio dei testimoni, quali quelle emergenti dalla testimonianza della teste B.B.D., nonchè a testimonianze de relato non suffragate da adeguati riscontri, e pertanto prive, secondo la giurisprudenza, di ogni valenza probatoria (in relazione all’affermata volontà del marito d’intrattenere solo rapporti sessuali finalizzati alla procreazione). Non sarebbe poi adeguatamente motivato, in relazione all’esito delle prove, l’assunto della sentenza impugnata secondo il quale esso ricorrente non era favorevole a che la moglie svolgesse la propria attività lavorativa di medico, non tenendosi, fra l’altro, conto delle deposizioni sul punto di testi che si erano espressi in senso opposto. Nè sarebbero adeguatamente motivati, tenendosi conto di tutte le emergenze processuali al riguardo e dandosene un’esatta interpretazione, vari episodi ritenuti dalla sentenza impugnata dimostrativi della intollerabilità della convivenza.
Secondo il ricorrente, ancora, la Corte di appello avrebbe utilizzato una deposizione estranea ai capitoli di prova (quella del teste N.) e implicante giudizi, ritenendola erroneamente sanata per tardività dell’eccezione, formulata solo nell’udienza successiva all’escussione della teste, e per la sua mancata riproposizione nelle conclusioni: ciò in violazione dell’art. 157 c.p.c..
Secondo il ricorrente, infine, la sentenza avrebbe violato l’art. 116 c.p.c., traendo elementi di prova dell’intollerabilità della convivenza dalla mera circostanza che esso ricorrente si era opposto alla separazione, mentre la norma non consente di desumere elementi di prova dal mero fatto di resistere a una domanda.
- Al riguardo va premesso che l’art. 151 c.c., nel testo vigente, prevede che la separazione giudiziale possa essere chiesta quando si verifichino, “anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
La norma, innovativa del precedente regime della separazione – nel quale la separazione poteva essere richiesta solo in relazione a fattispecie tipiche, evidenzianti una colpa dell’altro coniuge, e solo dal coniuge incolpevole – è manifestazione di una concezione del matrimonio e della famiglia che, dal tempo dell’emanazione del codice civile, si era andata modificando, rendendone necessaria la riforma.
La possibilità attribuita dal nuovo testo della norma a ciascun coniuge, a prescindere dalle responsabilità o dalle colpe nel fallimento del matrimonio, di richiedere la separazione, ne ha eliminato il carattere sanzionatorio ed ha modificato la posizione giuridica dei coniugi in relazione alla continuazione del rapporto quando l’affectio coniugalis sia venuta meno.
La formula adottata nel nuovo testo si è prestata a un’interpretazione di natura strettamente oggettivistica, che fonda il diritto alla separazione sull’accertamento di fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della convivenza coniugale. Ma si presta anche a un’interpretazione aperta a valorizzare elementi di carattere soggettivo, costituendo la “intollerabilità” un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi.
Questa Corte, partendo da una interpretazione prevalentemente oggettivistica della norma, alla quale ha ancorato il controllo giurisdizionale sulla “intollerabilità” della prosecuzione della convivenza (Cass. 1997, n. 6566; 7 dicembre 1994, n. 10512; 10 gennaio 1986, n. 67; 21 febbraio 1983, n. 1304), ha peraltro già avuto modo di affermare (Cass. 10 giugno 1992, n. 7148) che, pur dovendo, ai sensi del novellato art. 151 c.c., la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
In particolare, con la recente sentenza del 14 febbraio 2007, n . 3356, questa Corte, nel ribadire tale principio, ha affermato che, in una visione evolutiva del rapporto coniugale – ritenuto, nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge – il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la prosecuzione della convivenza.
- Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte di appello si sia sostanzialmente attenuta a tali principi, avendo fatto riferimento, per ritenere sussistente la intollerabilità della convivenza, non solo alla situazione di oggettivo distacco e disinteresse del marito nei confronti delle esigenze della moglie, ma anche ad elementi obbiettivi quali il rifiuto dei rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione e la intransigenza nell’organizzazione del quotidiano, che sono stati ritenuti idonei a determinare la disaffezione e l’estraneità fra i coniugi.
In particolare va rilevato che la Corte non ha affatto posto a fondamento della decisione il mero sentimento soggettivo della moglie, ma ha verificato che la crisi coniugale era determinata da una serie di fatti obbiettivi che incidevano negativamente sul rapporto e rendevano intollerabile la convivenza.
Quanto alla asserita erronea valutazione delle prove testimoniali, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con preferenza rispetto ad altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere analiticamente tutte le risultanze processuali ed a confutare le argomentazioni svolte dalle parti (Cass. 2006, n. 24679; Cass. 2003, n. 16257; Cass. 2003, n. 588).
Nella specie la Corte di appello ha ampiamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire alle risultanze probatorie emergenti dalle deposizioni testimoniali esaminate, ritenendole più idonee a delineare le ragioni della crisi del rapporto coniugale.
Quanto alla utilizzazione della deposizione del teste N., è esatto quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla tardività della relativa eccezione, atteso che essa è stata formulata solo nell’udienza successiva all’escussione del teste. Nè la mancata riproposizione dell’eccezione in sede di conclusioni poteva determinare alcuna sanatoria della nullità, atteso che le nullità verificatesi nel corso del processo debbono essere eccepite, a norma dell’art. 157 c.p.c., comma 2, “nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso”.
Va peraltro rilevato che il ricorrente non ha specificamente indicato quali circostanze sarebbero state dedotte dal teste N. al di fuori dei capitoli di prova.
Quanto, infine, alla asserita violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello tratto elementi di prova dell’intollerabilità della convivenza dalla mera circostanza che esso ricorrente si era opposto alla separazione, è sufficiente rilevare che in realtà la Corte, nell’esaminare la vicenda processuale, ha posto in evidenza come il ricorrente, anche in tale sede, avesse dimostrato la sua incapacità di comprendere le esigenze personali della moglie e le ragioni che avevano determinato il venir meno dell’affectio coniugalis, nell’assunto che la vicenda personale, coniugale e processuale degli “ultimi anni potrebbe essere magicamente cancellata e non ci sarebbero apprezzabili difficoltà nella ripresa di una normale convivenza con la moglie, solo che il giudice lo decidesse”.
In altri termini la Corte ha utilizzato il comportamento processuale del ricorrente non quale mero fatto dimostrativo della intollerabilità della convivenza, ma quale elemento confermativo della sua incapacità di valutare le ragioni della crisi e di rendersi conto della irreversibilità della rottura del rapporto coniugale.
Il motivo va pertanto rigettato.
- Con il terzo motivo si denunciano violazione degli artt. 156 c.c. e 112 c.p.c., nonché vizi motivazionali.
Si deduce che la Corte di appello, pur avendo confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di assegno della moglie, aveva omesso di motivare tale rigetto, limitandosi a riportare la motivazione del Tribunale, secondo il quale le condizioni economiche della moglie non giustificavano la concessione di un assegno. Si deduce che tale motivazione sarebbe palesemente erronea, posto che la moglie svolgeva la professione di medico con un reddito di circa Euro 3.500 mensili, mentre il marito svolgeva l’attività di imprenditore con un reddito almeno dieci volte superiore. Si deduce che, ai fini della determinazione dell’assegno di separazione, non si dovrebbe tenere conto del mero stato di bisogno della moglie, ma anche del tenore di vita goduto durante il matrimonio e delle condizioni economiche del marito.
- Il motivo è infondato.
La Corte di appello, nel confermare il rigetto della domanda di assegno, ha rilevato che le condizioni economiche della moglie non giustificano la concessione di un assegno, aggiungendo che “il Tribunale ha ampiamente esposto le ragioni di tale decisione, che possono essere integralmente richiamate”.
In tal modo la Corte ha fatto proprie le ragioni esposte dal Tribunale, che ha rigettato la domanda di assegno sul rilievo che la moglie svolge attività di medico e percepisce un adeguato reddito mensile, superiore a Euro 3.500,00, “sicuramente sufficiente ad assicurarle un tenore di vita del tutto dignitoso”.
La Corte di appello ha dunque ritenuto che il reddito percepito dalla moglie fosse tale da consentirle di mantenere un tenore di vita del tutto dignitoso, e quindi tale da escludere la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’assegno, senza che possa rilevare il confronto con il reddito del marito, atteso che la funzione dell’assegno di separazione non è quella di garantire al coniuge più debole economicamente lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma solo quella di consentirgli di raggiungere una autonomia economica e di mantenere un tenore di vita dignitoso.
- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, atteso il rigetto del ricorso per motivi in parte diversi da quelli prospettati dal P.M..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2007
