
Il presente caso tocca una questione particolarmente delicata nel diritto di famiglia: i limiti dell’affidamento “super-esclusivo” di un minore in presenza di conflittualità genitoriale. La Corte di Cassazione si pronuncia su un provvedimento che aveva disposto l’affidamento esclusivo rafforzato di un bambino di undici anni, affetto da disturbo dello spettro autistico, al padre con collocamento presso quest’ultimo, nonostante il minore avesse sempre convissuto con la madre.
La questione centrale riguarda l’obbligo del giudice di merito di motivare adeguatamente le ragioni per cui un regime così drastico corrisponda al preminente interesse del minore, soprattutto quando comporti uno sradicamento repentino dall’ambiente familiare di riferimento. La Suprema Corte chiarisce che, pur essendo legittima la valutazione dell’incapacità collaborativa di un genitore, questa non può giustificare automaticamente un affidamento “super-esclusivo” senza un’approfondita analisi dell’impatto psicologico sul bambino.
Il principio emergente è di particolare rilevanza pratica: nei casi di affidamento “super-esclusivo” – istituto di creazione giurisprudenziale che limita drasticamente la responsabilità genitoriale – è necessario un accertamento rigoroso non solo delle condotte pregiudizievoli del genitore, ma soprattutto della corrispondenza della misura al superiore interesse del minore, con particolare riguardo alle conseguenze traumatiche dell’allontanamento dalla figura genitoriale di riferimento.
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Ordinanza della Corte di Cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. DAL MORO Alessandra – Relatore
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25007/2024 R.G. proposto da
[OMISSIS], rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI unitamente all’avvocato ROBERTO CRAVEIA
-ricorrente-
Contro
[OMISSIS] e [OMISSIS]
-intimati-
avverso SENTENZA di Corte d’Appello di MILANO n. 2351/2024 depositata il 03/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 e nella riconvocazione del 3.12.2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.
Svolgimento del processo
1. – Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Busto Arsizio con cui – dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [OMISSIS] e [OMISSIS] – aveva disposto
a) l’affidamento in via “super esclusiva” del figlio minore [OMISSIS] al padre e il collocamento dello stesso presso quest’ultimo, regolamentando le visite materne e affidando ai servizi sociali l’incarico di monitorare il nucleo familiare relazionando al Giudice Tutelare ogni sei mesi, regime questo, derogativo all’ordinario affido condiviso, prescelto in ragione dell’incapacità dell’altro genitore di esercitare le proprie funzioni genitoriali secondo modalità idonee ad assicurare una corretta ed equilibrata gestione condivisa dei figli, accertata alla stregua dei comportamenti materni nel lungo arco temporale del giudizio;
tali comportamenti, invero, “avevano impedito al [OMISSIS] di concorrere all’adozione di importanti decisioni nell’interesse del figlio [OMISSIS] (all’epoca minorenne) in ordine al suo percorso scolastico, avendo la [OMISSIS] incoraggiato la tendenza del giovane ad isolarsi in casa omettendo di partecipare alle lezioni dapprima in regime di “DAD” e poi in presenza, con la pretestuosa motivazione della sua allergia, così provocandone la bocciatura; anche in seguito all’iscrizione di [OMISSIS] ad una scuola privata in funzione del recupero degli anni scolastici persi, la [OMISSIS] aveva omesso di fornire le dovute informazioni non solo al padre ed al Curatore Speciale, ma anche all’Ente affidatario (relazione del 27/09/2022 dei Servizi Sociali), incurante di incorrere in una palese violazione delle prerogative dei soggetti professionali incaricati dal Tribunale e dell’altro genitore (…)”;
ulteriori comportamenti rilevanti erano stati “l’incomprensibile rifiuto della [OMISSIS] di prendere consapevolezza delle reali condizioni di salute di [OMISSIS] (una condizione di sospetto autismo), da lei attribuite ad un supposto trauma subito dal bambino alla scuola materna in precedenza frequentata, alla stregua del quale la convenuta non solo aveva omesso ogni forma di collaborazione per l’espletamento delle indagini presso il Centro specializzato Fondazione Mondino di Pavia (indagini che il C.T.U. dr.ssa Reggiori aveva consigliato), ma si era anche spinta a presentarsi il giorno stesso della visita in reparto per interrompere l’incombente proferendo urla e minacce di denunzia ai sanitari, nonché insulti ai bambini ricoverati ed ai medici del reparto (“tenete rinchiuso mio figlio in questo posto di pazzi”, “fate schifo, mio figlio non lo lascio in questo schifo”), incurante dei tentativi di calmarla e del divieto a lei opposto di riprendere il tutto con la videochiamata (nonostante la palese violazione della privacy dei presenti) nell’intento dichiarato di documentare i presunti maltrattamenti subiti da [OMISSIS] che, a questo punto, scoppiava a piangere (si veda al riguardo la relazione allegata alla memoria del Curatore del 19/01/2023)”;
il fatto che la sig. [OMISSIS] si era “arrogata unilateralmente il diritto di stabilire le tempistiche con cui il [OMISSIS] avrebbe potuto trascorrere le sue vacanze estive con i figli (noncurante, peraltro, delle statuizioni sul punto adottate dal Giudice Istruttore – ordinanza del 13/07/2022, preceduta da un altro provvedimento del 23/02/2022- che richiamava la [OMISSIS] al suo obbligo di non ostacolare il rapporto tra padre e figli e di consentirne i contatti), omettendo poi di collaborare con i Servizi Sociali affidatari e con il Curatore Speciale per favorire i rapporti tra il marito e la prole (anzi, deliberatamente ostacolandoli, come più volte esposto dal Curatore Speciale per i minori)”;
ed ancora – a conferma della condotta ostruzionistica della [OMISSIS] nei riguardi di tutte le figure professionali coinvolte a vario titolo nel contenzioso – il fatto (rappresentato nella relazione dei Servizi Sociali del 25.10.2022) – “della dimissione di diversi educatori affiancati a [OMISSIS] presso la scuola primaria a causa delle false accuse rivolte dalla resistente nei loro riguardi di incapacità di gestire il figlio per loro lacune professionali (cui si accompagna la negazione della sintomatologia psichica del minore), al punto che gli operatori, constatata l’impossibilità di collaborare con la madre, avevano suggerito la revoca dell’affidamento all’Ente”;
b) disposto il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore del figlio [OMISSIS] maggiorenne che fosse con sé convivente; l’obbligo di ciascun genitore di contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie di entrambi i figli e che, in caso di convivenza di [OMISSIS] presso il padre, la madre contribuisse, altresì, al mantenimento di entrambi i figli con la somma di 400,00 Euro mensili;
c) disposto l’assegnazione al padre della casa coniugale con il relativo arredo; respinto la domanda della sig. [OMISSIS] di assegnazione di un assegno divorzile;
d) condannato quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dai figli e dall’ex marito ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c. e liquidati in 1.000,00 Euro per ciascuno, oltre alla sanzione amministrativa di 200,00 Euro in favore della cassa delle ammende; condannato la resistente a rifondere le spese di lite anche in favore del Curatore Speciale, e al pagamento delle spese della CTU svolta in corso di causa; disposto l’inoltro degli atti al Giudice Tutelare per la funzione di vigilanza sul minore [OMISSIS].
La decisione della Corte d’Appello
2.- La Corte d’Appello ha confermato la sentenza impugnata – su conforma parere del PG –osservando che le doglianze dell’appellante consistevano essenzialmente nel fatto che la motivazione del Tribunale si era discostata dalle conclusioni del CTU in primo grado e dalle relazioni dei servizi sociali e non era parsa condivisibile nell’interesse del minore.
Invero nella relazione della CTU si era osservato “una difficoltà da parte della sig. [OMISSIS] a comprendere il quadro diagnostico di [OMISSIS] la signora sembra volersi assestare sulle conquiste del bambino negando una possibile definizione di autismo. Viceversa da parte del padre si è osservata l’urgenza concreta di dover avere un quadro diagnostico (…) e ha chiesto ripetutamente che venisse attuato quanto richiesto da neuropsichiatri all’interno di un lavoro coordinato con diversi specialisti”;
perciò l’approfondimento diagnostico disposto dal giudice era opportuno e necessario al fine di chiarire limiti e possibilità del bambino, oltre che fondamentale per formulare indicazioni prognostiche utili a indirizzare e strutturare in maniera efficace gli interventi di sostegno.
Tanto premesso la CTU aveva concluso, quanto all’affidamento dei minori, che “alla luce delle osservazioni effettuate e delle indagini espletate si esclude tassativamente la possibilità di un affido condiviso, tantomeno di un affido esclusivo. Si suggerisce il mantenimento dell’affidamento ai Servizi territoriali competenti che dovranno svolgere funzioni di monitoraggio e supervisione, aprendosi a un lavoro integrato e sinergico con gli altri enti e figure professionali che ruotano intorno ai minori. Si fatica a individuare alternative ai Servizi territoriali, per quanto essi si trovino in una posizione difficile e scarsamente incisiva occorre evitare che la gestione di [OMISSIS] e [OMISSIS] possa rimanere in competenza della sola signora; parallelamente si rende necessario che il sig. [OMISSIS], non solo venga tempestivamente informato sulle scelte inerenti i figli, ma possa divenire a parte attiva e operosa nel processo decisionale” con “il mantenimento del collocamento presso la madre”.
Le criticità emerse nell’applicazione del decreto provvisorio
2.1- Ciò premesso la Corte d’Appello ha osservato che sulla base della valutazione delle prove offerte era stato dapprima emesso un decreto provvisorio alla luce delle criticità emerse all’udienza del 20 dicembre 2023 allorquando erano state sentite tutte le parti, e, segnatamente, la persistenza di una forte conflittualità dei genitori nella gestione di [OMISSIS] (sia quanto al percorso scolastico che a quello terapeutico di logopedia e psicomotricità) che aveva fatto sì che il minore non frequentasse la scuola ma venisse seguito dalla madre negli studi, nonché la indisponibilità della madre a collaborare fattivamente con il Curatore speciale.
Con detto decreto era stato ritenuto opportuno disporre in modo diverso rispetto al provvedimento di prime cure impugnato adottando disposizioni transitorie suscettibili di verifica nel breve e medio periodo, e perciò, stabilito il mantenimento del collocamento del minore [OMISSIS] presso la madre (come propugnato dai Servizi sociali a tutela del suo equilibrio) e il suo affido all’ente del Comune di residenza come consigliato dal CTU, con le corrispondenti limitazioni alla responsabilità genitoriale meglio specificate nel dispositivo con riguardo alle scelte relative alla scuola e alla salute del ragazzino.
Tuttavia – osservava la Corte di merito – gli effetti di tale decreto provvisorio non erano stati apprezzabili rispetto alla situazione del minore [OMISSIS], giacché già alla successiva udienza del 20 marzo 2024 si erano riscontrate le stesse criticità – come emerso dall’audizione della madre, del padre, dei Servizi sociali, delle dottoresse incaricate dall’Ente affidatario di seguire il minore e del Curatore – ed, in particolare, la difficoltà del sig. [OMISSIS] di incontrare il minore per la mancanza di ogni collaborazione della madre.
La relazione dei Servizi Sociali
Pertanto all’esito della udienza successiva del 18 giugno 2024 in cui erano state nuovamente sentite tutte le parti, la Corte territoriale ha emesso la sentenza qui gravata, con cui ha rilevato che la madre non aveva mostrato sufficiente collaborazione per l’attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto provvisorio, come era stato riferito dai Servizi sociali di Solbiate Olona, che già nella relazione del 4 aprile 2024 (al cui contenuto sostanzialmente si riporta in modo integrale) avevano rappresentato tutto quanto avevano cercato di mettere in atto a favore del minore, condividendo quasi quotidianamente col Curatore speciale e con gli operatori incaricati le strategie operative in funzione della tutela del minore e che il problema principale – causa anche di lungaggini oltre che della stagnazione della situazione – era l’assenza di collaborazione da parte della sig. [OMISSIS], indisponibile ad accettare qualsiasi proposta dell’interlocutore affidatario nonché della figura professionale che nella contingenza tentasse di facilitare e ripristinare i contatti del minore con il padre, giacché per la stessa il problema riguardava sempre e proprio la presenza della figura paterna.
Come riferito nella predetta relazione la madre risultava non aver mai mostrato un atteggiamento di dialogo né di disponibilità a che il sig. [OMISSIS] potesse trascorrere del tempo col proprio figlio senza il suo controllo e la sua supervisione; ogni tentativo di intervento a tutela del minore o di mediazione con la madre perché prendesse coscienza dell’importanza per il minore della figura paterna e del fatto che il padre potesse trascorrere del tempo col figlio, si era scontrato con una mera apparenza di disponibilità alla collaborazione, giacché, di fatto, ricominciavano i conflitti con gli operatori e venivano addotti pretesti per evitare che il minore frequentasse il padre.
Anche per l’aspetto scolastico v’erano stati non pochi problemi per inserire il minore a scuola, perché la sig. [OMISSIS] rifiutava categoricamente la scuola pubblica e richiedeva di continuo che il minore riprendesse la scuola privata precedente (Montessori), o altra scuola, ma sempre privata, benché l’operatrice del Servizio sociale incaricata avesse proposto e presentato ad entrambi i genitori l’educatrice di sostegno educativo che sarebbe stata presente nella scuola individuata ed avrebbe, magari, potuto facilitare anche gli incontri con il padre, proponendo altresì un passaggio graduale dal domicilio alla classe tentativo anche questo sempre rifiutato decisamente dalla sig. [OMISSIS], che ricominciava immediatamente a porre in atto atteggiamenti ostili e di squalifica anche verso gli operatori.
Lo stesso risultato aveva visto la proposta di poter avviare una frequenza diurna presso un centro specifico per bambini autistici nelle ore pomeridiane, onde proporre altre attività al minore e aumentare le sue relazioni con i pari, giacché sempre la sig. [OMISSIS] aveva ha reagito molto male rifiutando categoricamente la proposta; ed allorché era stata rappresentata la necessità di informare il giudice di questo ennesimo atteggiamento di rifiuto di ostilità, onde l’ultima possibilità sarebbe stata una comunità mamma/bambino, con relative difficoltà di individuarne una disponibile vista anche la diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore, la sig. [OMISSIS] aveva espressamente dichiarato che non si fidava di nessuno e che avrebbe affidato suo figlio solo a professionisti e persone da lei individuate e non certamente proposte dai Servizi sociali.
La decisione finale della Corte d’Appello
La corte di merito, infine, prendeva atto che i servizi affidatari riferivano che allo stato attuale la ricerca per strutture comunitarie mamma/bambino nella provincia di Varese non aveva dato riscontro positivo, anche per la complessità del caso, che rendeva indispensabile il supporto e la collaborazione da parte del servizio di neuropsichiatria infantile per individuare una comunità terapeutica sanitaria in grado di assolvere ai bisogni specifici del minore.
Pertanto, anche alla luce di quanto lo stesso sig. [OMISSIS] aveva riferito circa i suoi impegni lavorativi e la compatibilità di questi con la sua disponibilità a prendersi cura del figlio minore [OMISSIS], la Corte territoriale ha ritenuta la figura paterna quella più idonea all’affido e al collocamento, onde la regolamentazione prospettata dal giudice di primo grado poteva costituire una valida alternativa a quella attuale, nell’interesse preminente del minore.
Il ricorso per cassazione
3.- Contro la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione la sig. [OMISSIS] affidato a sei motivi. Sono rimasti intimati [OMISSIS], e [OMISSIS], curatrice speciale.
4.- È stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 155 bis, 315 bis, 333, 337 ter, quater, quinquies e octies, c.c. e 473 bis.6, 473 bis.10, 473 bis.27, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello, pur non avendo ritenuto che la condotta materna fosse tale da dar luogo ad una pronuncia di decadenza in quanto non espressamente contraria al benessere del figlio, aveva, tuttavia, ravvisato i presupposti per applicare l’affido esclusivo rafforzato del figlio al padre ex art. 337 quater, ultimo comma, c.c. (c.d. super-affido paterno) prescindendo dal contenuto dell’elaborato peritale di primo grado e basandosi unicamente sull’ultima relazione depositata dall’assistente sociale incaricata nonché sugli elementi emersi nell’udienza del 20 dicembre 2023.
2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, ovvero avrebbe adottato una motivazione apparente, eccessivamente sintetica ed apodittica, su varie doglianze espresse avverso il provvedimento del Tribunale.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 c.c., 315 bis c.c., 316 c.c., 337 ter, quater, quinquies e octies c.c., nonché dell’art. 2, 16, 31, 32 e 111 Cost. in quanto la Corte d’Appello avrebbe deciso il collocamento del minore presso il padre sulla scorta del rilievo che la madre “non ha mostrato sufficiente collaborazione per l’attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto provvisorio”, convinzione che la Corte, avrebbe tratto da una relazione dell’Assistente sociale fondata su giudizi personali, privi di riscontro probatorio.
4. Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore del disposto collocamento presso il padre – quindi in un contesto familiare a sé sconosciuto posto che sino ad allora [OMISSIS] aveva sempre vissuto con la madre e con il fratello [OMISSIS] – rispetto al beneficio atteso.
5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost., art. 6 Cedu, art. 155 sexties c.c., art. 337 bis ed octies c.c., in quanto la Corte d’Appello aveva confermato in toto il provvedimento del giudice di prime cure e l’allontanamento del bambino dall’ambiente familiare per collocarlo in regime di super-affido presso il padre con incontri protetti con la madre, senza aver ascoltato il minore undicenne e senza considerare l’esito dell’ascolto dell’altro figlio, [OMISSIS], che si era opposto sin da subito al collocamento di [OMISSIS] presso il padre.
6. Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto a) artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo; b) artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo nonché art. 337 octies c.c. sull’ascolto del minore; c) art. 8 della CEDU); d) art. 4 della Convenzione di Istanbul del 2011, L. ratif. n. 77/2013.
La questione procedurale relativa al deposito
7.- La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue. “Rilevato che risulta omesso il deposito in atti del provvedimento impugnato (è presente solo attestazione conformità della sentenza), con conseguente improcedibilità del ricorso per violazione di art.369 co.2 n. 2) c.p.c.; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.“
8.- Il ricorrente nell’opporsi alla PDA ha osservato che il provvedimento impugnato – sentenza n. 2351/2024 della Corte d’Appello di Milano – era stato correttamente depositato per ben 2 volte, giacché stante la “pesantezza” dei file, il difensore era stato costretto dal sistema ad effettuare il 2.12.24 un deposito principale seguito dal deposito di buste complementari il 3.12.2024.
8.1- L’istanza va accolta poiché effettivamente nel citato allegato d) risulta il deposito della sentenza gravata.
La disciplina dell’ascolto del minore
9.- Ciò detto il Collegio reputa che i motivi di ricorso possano essere esaminati unitariamente in quanto tutti connessi dal fatto che censurano la decisione per non avere fatto corretta applicazione delle norme e dei principi che impongono l’ascolto del minore e presiedono alla valutazione del suo preminente interesse, nonché per aver aderito in modo acritico e senza tener conto delle risultanze probatorie contrarie alla relazione dei servizi sociali citata onde confermare le statuizioni di primo grado, e senza considerare né motivare a proposito della corrispondenza del prescelto regime di affido super esclusivo al padre al preminente interesse del minore nello specifico contesto.
9.1- Ciò premesso il Collegio rileva che sono anzitutto infondate le censure che attengono al mancato ascolto del minore.
Com’è noto, in attuazione della delega contenuta nell’art. 2 L. n. 219 del 2012, il D.Lgs. n. 154 del 2013 ha introdotto l’espressa previsione dell’ascolto del minore in numerose disposizioni. In particolare, l’art. 315 bis c.c., ha enunciato in via generale il diritto del minore all’ascolto, il cui ambito applicativo è esteso a tutte le questioni e a tutte le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una vertenza giudiziaria. L’art. 336 bis c.c., invece, reca la disciplina dell’ascolto del minore, riferita ai procedimenti giudiziari, in cui devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori.
9.2- Orbene, l’art. 336 bis c.c. prevede che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato, nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato….”.
Il legislatore ha, dunque, stabilito che l’ascolto deve essere disposto quando il minore interessato al procedimento abbia compiuto i dodici anni di età o anche quando sia di età inferiore, ma comunque risulti capace di discernimento, con il che – come già osservato da questa Corte (v. Cass. 32359/2024) – il legislatore italiano ha operato un adattamento del principio contenuto nell’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui al fanciullo capace di discernimento deve essere data la possibilità di essere ascoltato nella procedura giudiziaria che lo concerne.
9.3- Secondo un orientamento consolidato a partire da Cass. n. 5676/2017 (in tema di procedimento di adottabilità), nella prima ipotesi, la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, impone al giudice di primo grado di prevedere, anche officiosamente, una scansione procedimentale dedicata all’ascolto stesso, da svolgersi secondo le modalità stabilite nei commi secondo e terzo dell’art. 336 bis c.c., salvo che il giudice stesso, motivatamente, non ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore.
Perciò il mancato ascolto del minore senza una esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo grado per omessa ingiustificata audizione del minore. Nella seconda ipotesi, invece, il minore deve essere ascoltato solo se ritenuto capace di discernimento, nel senso che il giudice ha senz’altro il potere officioso di procedere all’ascolto del minore pur quando non abbia compiuto i dodici anni (anche al fine di accertarsi della capacità di discernimento e sempre nel rigoroso rispetto delle modalità stabilite dall’art. 336 bis c.c.) poiché la norma sta solo a significare che tale adempimento non è obbligatorio.
9.5- In conclusione, in base al disposto dell’art. 336 bis c.c., il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare quest’ultimo ove il medesimo sia capace di discernimento, e cioè sia in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, a meno che l’ascolto non si riveli contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo.
Se il minore ha compiuto dodici anni la capacità di discernimento si presume se è infradodicenne – com’è nel caso di specie – il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento (con una valutazione che è di merito); tuttavia di fronte ad espressa richiesta di procedere a tale incombente il giudice che decida di non ascoltare il minore infradodicenne deve esplicitarne le ragioni nella motivazione del provvedimento.
Pertanto non v’è un obbligo di ascolto del minore infradodicenne né alcuna la motivazione è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all’ascolto e il giudice non vi provveda.
Il che è appunto l’ipotesi verificatasi nel caso di specie, ove il giudice non era obbligato all’ascolto del minore in quanto infradodicenne e neppure a motivare le ragioni della decisione opzionale di non procedervi poiché non v’era alcuna richiesta in tal senso. Il che rende infondati i motivi primo secondo e quinto laddove censurano detta omissione.
I principi in materia di affidamento dei minori
10.- Venendo alla questione della denunciata violazione delle norme invocate in punto decisone sull’affidamento del figlio e segnatamente alla violazione del dovere di motivazione per aver la Corte territoriale adottato una motivazione apparente, fondata su un acritico recepimento dell’ultima relazione dell’assistente sociale incaricata dall’ente affidatario (primo, secondo e terzo motivo) e senza dar conto effettivamente della corrispondenza della decisione assunta a tutela della bigenitorialità al preminente interesse del minore (motivi quarto e sesto), quindi, senza considerare e motivare a proposto dell’impatto sul medesimo di una misura – sconsigliata dall’unica CTU effettuata (in primo grado) e disattesa dalla stessa Corte d’Appello nel proprio decreto provvisorio – che comportava l’allontanamento repentino e drastico dall’ambiente domestico e dalla figura materna con riflessi tanto più gravi alla luce del disturbo di autismo diagnosticato, il Collegio reputa che il ricorso vada accolto nei limiti di ragione.
10.1- Giova premettere che secondo un orientamento consolidato e del tutto condivisibile di questa Corte “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale – posto, per la separazione, nell’art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo – i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (v. Cass. n. 14840/2006).
L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
La disciplina dell’affidamento “super-esclusivo”
Più di recente (v. Cass.n.9691/2022) sul tema che riguarda l’affido esclusivo e il diritto alla bigenitorialità che attiene all’odierno caso concreto, questa Corte ha affermato che “la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita”.
Ed ancor più di recente Cass. n. 24876/2025) ha osservato che se l’affido “esclusivo”, è fondato sull’obiettivo accertamento della contrarietà dell’esercizio condiviso della bigenitorialità all’interesse del minore non venendo in rilievo in via diretta o indiretta la condotta pregiudizievole di uno dei genitori, in quello c.d. “super esclusivo” – quale istituto di creazione giurisprudenziale che, a differenza di quello “esclusivo”, impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore e costituisce perciò “una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c.”
è richiesto l’accertamento della “contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore”, dunque “un “quid pluris”, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell’integrazione del requisito di legge”, contrarietà all’interesse del minore che – come si legge in motivazione – deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.
Invero “Nell’affido super esclusivo manca un chiaro ancoraggio normativo da cui trarre il quid pluris che, da un lato, ne precisi il contenuto limitativo dell’esercizio della responsabilità genitoriale, e dall’altro individui il carattere oggettivo, soggettivo o misto della contrarietà all’interesse del minore (…) Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall’altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti”.
L’esame del caso concreto
10.1.1- Fermo ciò che precede in punto principi generali e venendo al caso di specie, si osserva che appare infondata la doglianza (di cui al primo, secondo e terzo motivo) per cui la Corte d’Appello avrebbe assunto una decisione a) prescindendo dal contenuto dell’elaborato peritale di primo grado, b) senza tener conto di quanto disposto con il precedente decreto provvisorio che, invece, aveva disatteso il contenuto della sentenza, c) basandosi unicamente sull’ultima relazione depositata dall’assistente sociale incaricata -cui avrebbe aderito acriticamente.
Invero la Corte d’Appello ha tenuto conto esplicitamente nella motivazione del risultato della CTU così come del decreto provvisorio che aveva emesso proprio alla luce di quella; ma ha ritenuto – alla luce di quanto emerso all’esito, appunto, della regolamentazione dell’affido del minore provvisoriamente impartita con quest’ultimo – che non potesse confermarsi in via definitiva la soluzione ivi individuata, perché non solo dalla relazione dell’assistente sociale da ultimo acquisita ma anche dall’insieme delle audizioni condotte (due volte) coinvolgenti tutte le parti e che riporta sostanzialmente in forma integrale in motivazione, la sig. [OMISSIS] aveva manifestato non “una asprezza caratteriale” – come afferma la difesa del ricorrente – bensì una indisponibilità continua, sistematica e nei confronti di qualunque interlocutore a collaborare per l’attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto provvisorio a tutela del minore.
Il vizio motivazionale della sentenza impugnata
11.- Venendo, dunque, all’ultima questione (oggetto dei motivi di ricorso quarto e sesto) e cioè al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo laddove avrebbe mancato di valutare gli effetti sul minore del disposto collocamento presso il padre – quindi in un contesto familiare a sé sconosciuto posto che sino ad allora [OMISSIS] aveva sempre vissuto con la madre e con il fratello [OMISSIS] – né il trauma allo sviluppo fisico-cognitivo del minore, undicenne ed affetto da spettro dell’autismo, rappresentato dall’ablazione repentina della figura materna dalla sua vita, così compiendo una valutazione del tutto apodittica circa la rispondenza del deciso regime di affido al preminente interesse del minore che non contemplava neppure i rischi connessi ad un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti, tanto più considerata la patologia da cui è affetto, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che si vanno a precisare.
Sul punto nella sentenza la Corte si è limitata ad affermare che “Allo stato attuale preso atto della relazione dei S.S. di cui sopra e alla luce di quanto [OMISSIS] ha spiegato all’udienza del 18 giugno 2024 e, soprattutto, del tempo a sua disposizione per prendersi cura del figlio minore [OMISSIS] compatibilmente coi suoi impegni lavorativi, si reputa che la figura paterna sia quella più idonea all’affido e al collocamento. La regolamentazione prospettata dal giudice di primo grado potrebbe costituire una valida alternativa a quella attuale nell’interesse preminente del minore”.
Così facendo la Corte di merito risulta aver valutato l’idoneità del genitore affidatario sulla base “del tempo a sua disposizione per prendersi cura del figlio minore [OMISSIS] compatibilmente coi suoi impegni lavorativi”, senza motivare alcunché circa la rispondenza al preminente interesse del minore dell’assunta conferma del provvedimento di primo grado di affido super esclusivo, soprattutto considerato che proprio in ragione di tale preminente interesse – per quanto rappresentato dalla CTU nonché dai servizi incaricati all’esito del primo grado di giudizio – la soluzione ivi individuata era stata del tutto disattesa dalla stessa Corte d’Appello.
Se è evincibile – alla luce anche di quanto s’è detto sugli altri motivi di censura – che la Corte d’Appello ha deciso nel senso indicato avendo ritenuta accertata una indisponibilità di collaborazione della madre con gli operatori sociali coinvolti, non è invece evincibile, in quanto non motivato, per quale ragione secondo il giudice di secondo grado fosse da ritenersi corrispondente al preminente interesse del minore un affido “super esclusivo” al padre con collocamento presso il medesimo e conseguente assegnazione della casa coniugale e degli arredi ovvero non solo uno sradicamento netto e repentino del minore dal contesto di vita fino a quel momento conosciuto, ma l’imposizione della convivenza con una figura parentale a proposito delle cui capacità genitoriali e del cui rapporto affettivo in concreto esistente con il bambino lo stesso giudice nulla dice, laddove ciò che era chiamato a fare, a fronte dell’impugnazione del provvedimento di prime cure – inizialmente disatteso proprio nell’interesse del minore e del suo equilibrio psicoaffettivo come consigliato dalla CTU e dai servizi territoriali – era proprio dar conto della ragione per cui, invece, ciò corrispondesse proprio a quel preminente interesse.
Va ribadito, infatti, che se la norma dell’art. 337 quater c.c. sull’affidamento esclusivo – unico parametro normativo certo – al primo comma, impone che venga indicata e riempita di contenuti la contrarietà all’interesse del minore del regime dell’affido condiviso, a maggior ragione un regime quale quello confermato e nel contesto specifico di questo minore, non poteva essere disposto sulla base di un accertamento così gravemente carente sulla contrarietà oggettiva all’interesse del minore, non esplorato minimamente sotto il profilo delle conseguenze della mancanza di una delle due figure genitoriali e soprattutto di quella che fino a quel momento aveva costituito il principale punto di riferimento affettivo e di cura (pur con tutti le disfunzionalità anche gravi emerse nell’istruttoria), tanto che la stessa CTU – con valutazione non contestata dal giudice di merito di secondo grado che, anzi, inizialmente ne ha seguito le conclusioni – aveva decisamente ritenuto disfunzionale un collocamento diverso da quello presso la madre pur in un regime di affido del minore all’ante comunale e ai servizi sociali competenti.
La conclusione sul vizio motivazionale
11.1- Sul punto pertanto le ragioni del convincimento del giudice risultano omesse con un conseguente vizio motivazionale che – pur non integrando l’omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. cui fa riferimento la ricorrente, giacché questo riguarda solo i fatti storici naturalistici – mina la conformità a legge della decisione essendo omessa in effetti, quell’approfondita disamina logica e giuridica degli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento che non rende conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del medesimo, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture un fatto (v. Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13977/2019).
si tratta, in definitiva, come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce) di una lacuna o aporia che rende “apparente il supporto argomentativo”, desumibile dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui si sviluppa la motivazione ed attinente ad una quaestio facti.
La questione dell’assegno divorzile
10.1.4 – Quanto, invece, alla doglianza relativa alla omessa pronuncia sulle ragioni di appello proposte con riguardo alle questioni economiche in punto contribuzione al mantenimento dei figli e attribuzione dell’assegno divorzile – premesso che il motivo di ricorso appare ammissibile poiché, anche se non vi sono richiamate in maniera puntuale le specifiche ragioni d’appello, il riferimento all’atto depositato rende possibile alla Corte l’esame ex actis della fondatezza della questione proposta – si osserva che nell’atto appello l’odierna ricorrente sottoponeva al giudice di secondo grado due questioni.
In punto rigetto della domanda di assegno divorzile, l’appellante odierna ricorrente si doleva della decisione di prime cure sulla base dell’orientamento di legittimità per cui il riconoscimento dell’assegno di divorzio – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa – imponeva una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, considerando in particolare il contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.
La censura è fondata perché la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado senza neppure dare atto di tale motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Conclusione
Così deciso in Roma il 5 novembre e riconvocazione il 3 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2025.
