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Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è una convenzione con la quale i coniugi stabiliscono che determinati beni sono destinati per far fronte ai bisogni della famiglia.
Conferire dei beni in un fondo patrimoniale significa quindi apporre un vincolo su tali beni, senza necessità di un trasferimento.
I beni oggetto di fondo patrimoniale sono, generalmente, beni immobili, anche se è possibile inserire beni mobili registrati e titoli di credito.
L’oggetto reale del fondo, nel caso di beni immobili, è il diritto di proprietà sull’immobile o altro diritto reale di godimento.
L’immobile viene vincolato nello stato in cui si trova, infatti su di esso permangono vincoli o precedenti garanzie.
Qual è lo scopo del fondo patrimoniale
Lo scopo di tale strumento giuridico è quello di creare un patrimonio destinato ai bisogni della famiglia che non sia aggredibile dai creditori qualora sorgessero dei debiti nell’ambito dello svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo di uno dei coniugi.
I creditori non possono aggredire i beni oggetto del fondo, tranne nel caso in cui il fondo sia stato costituito in danno ai creditori stessi.
I creditori possono rivalersi sui beni oggetto del fondo o sui loro frutti solo se il debito è stato contratto dei coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia.
Se il fondo è costituito allo scopo di non pagare i debiti contratti, è possibile per il creditore promuovere l’azione revocatoria ordinaria, nel caso di debito sorto prima della creazione del fondo i creditori hanno l’onere di dimostrare che il soggetto costituente il fondo era consapevole di creare un pregiudizio ai creditori.
Per quanto riguarda i debiti tributari è necessario distinguere i debiti sorti prima o dopo la costituzione del fondo.
Chi può costituire un fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può essere costituito, mediante atto pubblico, da entrambi i coniugi o da uno solo, in tale ultimo caso nell’atto pubblico deve essere indicata l’accettazione espressa dell’altro coniuge.
Se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi è necessaria l’autorizzazione del giudice.
Il fondo può essere costituito anche da un terzo con testamento.
Quando può essere costituito il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può essere costituito anche in previsione di un futuro matrimonio, in tale caso l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.
In ogni caso, è possibile costituire il fondo patrimoniale in qualsiasi momento anche durante il matrimonio.
Amministrazione dei beni oggetto del fondo
Gli immobili destinati al fondo, salvo diversa previsione nell’atto di costituzione, diventano di proprietà di entrambi i coniugi.
L’amministrazione degli immobili che costituiscono il fondo è disciplinata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale.
I beni del fondo possono essere venduti o ipotecati con il consenso di entrambi i coniugi, salvo il caso in cui vi siano diverse pattuizioni.
Tuttavia si precisa che in presenza di figli minori, per compiere tali operazioni, è necessaria l’autorizzazione del giudice, tuttavia è possibile prevedere nell’atto costitutivo che i genitori possano agire senza l’autorizzazione del giudice.
I proventi derivanti dei beni possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia.
Scioglimento del fondo
La cessazione del fondo patrimoniale si verifica nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori in fondo cessa solo dopo il compimento della maggiore età dell’ultimo nato.