Indice
- Tribunale Firenze, Sez. IV, Sentenza, 14/01/2021, n. 71
- Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/08/2020, n. 18042
- Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 17/12/2019, n. 33302
- Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/10/2019, n. 26873
- Corte d’Appello Catania, Sez. II, Sentenza, 14/06/2019, n. 1412
- Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/07/2017, n. 17392 (rv. 644850-01)
- Corte d’Appello Palermo, Sez. II, 20/02/2017, n. 288
- Tribunale Frosinone, 08/11/2016, n. 1263
- Tribunale Lecce, Sez. I, 27/07/2016, n. 3657
- Tribunale Udine, 20/07/2016, n. 939
- Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/01/2016, n. 698 (rv. 638366)
- Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 23/12/2014, n. 27351 (rv. 633616)
- Tribunale Trento, 11/11/2014, n. 1159
- Tribunale Varese, Decreto, 12/03/2012
- Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/06/2011, n. 13989
- Tribunale Roma, Sez. VIII, 06/07/2010, n. 14890
- Cass. civ., Sez. II, 11/04/2007, n. 8728
- Corte d’Appello Napoli, 02/02/2005, n. 256
- Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1444 (rv. 560179)
- Cass. civ., Sez. II, 05/11/1987, n. 8169
Tribunale Firenze, Sez. IV, Sentenza, 14/01/2021, n. 71
La semplice produzione in giudizio della cartella clinica del de cuius, riferibile al periodo in cui lo stesso ha redatto il testamento, dalla quale si deduca un banale stato di decadimento fisico tipico dell’età avanzata del testatore ma dal quale non sia dato ricavare con assoluta certezza la sussistenza di una patologia di una gravità tale da compromettere seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere dello stesso, non è sufficiente, ove non suffragata da ulteriori inequivoci elementi, ai fini dell’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/08/2020, n. 18042
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d’ufficio, ex art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, co. 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell’amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l’incapacità di testare, prevista per l’interdetto dall’art. 591, co. 2, c.c., al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 17/12/2019, n. 33302
Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre le persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero ex lege, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/10/2019, n. 26873
In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l’attore abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento, la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.
Corte d’Appello Catania, Sez. II, Sentenza, 14/06/2019, n. 1412
La concessione dell’indennità per invalidità civile, non è idonea e sufficiente ad integrare la rigorosa prova dell’incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione dell’atto, posto che l’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento, non si identifica in una genetica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.
Poiché al fine di giustificare l’interesse ad agire per far accertare l’invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell’accertata invalidità della stessa disposizione, tale posizione non è riconoscibile in capo a chi, potenziale successibile “ex lege”, sia stato validamente escluso, per diseredazione, dalla successione, atteso che la invalidità colpisce, di regola, uno o più singole disposizioni testamentarie, lasciando valide le altre, inclusa quella di esclusione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito, una volta dichiarata la validità della disposizione testamentaria di diseredazione in danno di tutta la stirpe dei fratelli, non aveva riconosciuto il difetto di interesse di questi ultimi all’impugnativa delle singole disposizioni).
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/07/2017, n. 17392 (rv. 644850-01)
Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c., il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.
Corte d’Appello Palermo, Sez. II, 20/02/2017, n. 288
L’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. In tale contesto, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente. In tal caso grava su chi voglia avvalersene, provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
Tribunale Frosinone, 08/11/2016, n. 1263
La pronuncia di annullamento del testamento richiede l’esistenza non già di una qualsiasi anomalia delle facoltà psichiche ed intellettive del testatore, ma una seria infermità che privi costui in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi e della coscienza del significato delle proprie azioni. Il testatore, pertanto, deve sostanzialmente trovarsi in condizioni non identiche, ma comunque analoghe a quelle che legittimano l’adozione di una pronuncia di interdizione.
Tribunale Lecce, Sez. I, 27/07/2016, n. 3657
Ai fini della sussistenza dell’incapacità naturale del testatore è necessaria una infermità transitoria o permanente, o un’altra causa perturbatrice, che privi il soggetto, nel momento della redazione del testamento, della capacità di autodeterminarsi e della coscienza del significato dei propri atti.
Tribunale Udine, 20/07/2016, n. 939
La capacità di testare, che costituisce un aspetto particolare della capacità di agire, non è esclusa da una qualsiasi alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma solo, a norma dell’art. 591 n. 3, c.c., da una causa anche transitoria, che renda il soggetto assolutamente incapace di intendere e di volere nel momento della redazione del testamento, una causa perturbatrice, cioè, che raggiunga una intensità tale da sopprimere nel soggetto l’attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente, privandolo della facoltà di discernere la natura e gli effetti del negozio da concludere e di concepire ed esprimere liberamente la propria volontà.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/01/2016, n. 698 (rv. 638366)
Proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore, costituisce domanda nuova la richiesta, formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente all’1 marzo 2006), di annullamento del medesimo testamento per altro motivo (nella specie, difetto di data), fondando le due azioni, pur nella identità di “petitum”, su fatti costitutivi diversi, né potendo il giudice rilevare “ex officio” l’annullabilità dell’atto di ultima volontà per tale diversa ragione, mancando una norma che espressamente gli riconosca tale potere. (Rigetta, App. Venezia, 12/01/2011)
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 23/12/2014, n. 27351 (rv. 633616)
In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
Tribunale Trento, 11/11/2014, n. 1159
Stante la tassatività dei casi di incapacità indicati nell’art. 591 c.c., l’inabilitato si presume capace di testare e, quindi, il suo testamento può essere dichiarato nullo, solo se si provi che il medesimo, al momento della testamenti factio, si fosse trovato, per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o volere.
Tribunale Varese, Decreto, 12/03/2012
L’amministratore di sostegno può raccogliere le volontà testamentarie del paziente affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) dotato di comunicatore oculare ed espresse con tale strumento, riportarle in forma scritta su atto formale sottoscritto, ex art. 409, comma primo, c.c., in nome e per conto del beneficiario, con i poteri di rappresentanza sostitutiva. In tal modo operando l’amministratore diventerà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo. D’altronde, l’art. 591, comma primo, n. 2), c.c. esclude la capacità di testare per gli interdetti ma non anche per i beneficiari dell’amministrazione di sostegno.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/06/2011, n. 13989
L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con la specificazione che, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.
Tribunale Roma, Sez. VIII, 06/07/2010, n. 14890
L’impossibilità di parola o di movimento autonomo da parte del testatore non sono elementi idonei di per sé a dimostrare l’incapacità dello stesso, per la quale è invece necessaria la prova che, in virtù di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto non solo non era affetto da una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, bensì era privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Ciò premesso, nel caso concreto, accertata la provenienza e validità del testamento per cui è causa, essendo emerso chiaramente dalle risultanze probatorie la piena capacità del testatore al momento della stipula del predetto atto, si è dunque accolta la domanda dall’attrice di condanna del convenuto al rilascio dell’immobile oggetto del legato testamentario volto a suo favore.
Cass. civ., Sez. II, 11/04/2007, n. 8728
Non ricorre l’incapacità naturale idonea ad invalidare il testamento ex art. 591 c.c. in presenza di minimo decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie comportamentali, non compromettente le funzioni volitive e la capacità di critica.
Corte d’Appello Napoli, 02/02/2005, n. 256
In caso di infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo, in quanto la normalità presunta è l’incapacità; allorché invece si tratti di manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente, che si assume possano episodicamente escludere la capacità di intendere e di volere, colui che nega la validità del testamento ha l’onere di provare che questo fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, in quanto non sarebbe in ogni caso sufficiente l’accertamento di fenomeni patologici anteriori all’atto in cui si controverte a integrare la prova rigorosa della sussistenza dell’incapacità nel momento in cui l’atto è stato compiuto.
Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1444 (rv. 560179)
L’incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell’art. 591 c.c. determina l’invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell’infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia d’interdizione.
Cass. civ., Sez. II, 05/11/1987, n. 8169
Per l’annullabilità d’un testamento, ai sensi dell’art. 591, n. 3 c. c., per incapacità naturale del testatore, non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione d’una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi; e poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d’incapacità l’eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (nella specie, in applicazione di tali principi, la suprema corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano escluso l’incapacità naturale di testare d’una persona affetta da diabete e insufficienza renale e non da una vera malattia mentale).