Competenza
Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (art. 473- bis.11 c.p.c.).
Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso che contiene:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni econmicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la determinazione dell’oggetto della domanda;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto suii quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
E’ necessario allegare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori già adottati in tali procedimenti.
Cosa allegare al ricorso di separazione giudiziale?
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Piano Genitoriale
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Scarica il facsimile del piano genitoriale cliccando sul link in basso:
Piano-Genitoriale-Di-Base-1Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore.
Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi.
Provvedimenti indifferibili – art. 473.15 c.p.c.
In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.
Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.
Costituzione del convenuto
Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 -bis.12, secondo, terzo e quarto comma.
La costituzione tardiva del convenuto comporta, come sempre, la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio, salve quelle relative a diritti indisponibili (v. art. 473-bis. 19 c. p. c.).
Ulteriori difese: quando devono essere depositate le memorie del ricorrente e del resistente
MEMORIA RICORRENTE – ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI UDIENZA
- Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473 -bis .12, terzo comma.
MEMORIA RESISTENTE – ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI UDIENZA
- Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
MEMORIA RICORRENTE – ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI UDIENZA
- Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
Tali termini sono “a ritroso”, contrariamente a quanto avveniva con le vecchie memorie ex art. 183 cpc, in sintesi la riforma anche nel rito di famiglia prevede che, quando le parti compaiono alla prima udienza, il thema decidendum e il thema probandum è già cristallizato.
Nuove domande e nuovi mezzi di prova (art. 473-bis.19 c.p.c.)
Le decadenze previste dagli articoli 473 bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Udienza di comparizione delle parti (art. 473-bis.21 c.p.c.)
Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione.
Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.
Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.
Provvedimenti del giudice (art. 473-bis .22 c.p.c.)
Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.
Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda.
Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
Con la stessa ordinanza, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
L’ ordinanza del giudice delegato, a differenza di quanto avveniva nel vecchio rito che disciplinava la separazione, all’esito della prima udienza, non si limita infatti a fissare l’udienza successiva, ma già contiene le decisioni del giudice in merito alle richieste istruttorie delle parli, con la predisposizione del calendario del processo.
La norma stabilisce inoltre che l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova debba svolgersi entro novanta giorni che, appare opportuno bene precisarlo, è un termine ordinatorio.
Se la causa è matura per la decisione senza necessità di istruire la causa
Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione.
In tale ipotesi, dunque, il giudice delegato farà prima precisare le conclusioni alle parti e poi prenderà comunque i provvedimenti temporanei e urgenti per disciplinare la situazione nelle more della decisione collegiale.
All’esito, farà svolgere avanti a sé la discussione orale della causa, alla stessa udienza o su istanza di parte (e, si immagina, più spesso), in una udieza successiva, trattenendo all’esito la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza.
In altre parole, qualora la causa possa essere decisa senza svolgimento di attività istruttoria, si prevede una decisione immediata a seguito di discussione orale, senza il deposito di memorie conclusive.
Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.
In un procedimento di divorzio, ad esempio, sarà possibile ottenere la sentenza non definitiva sul vincolo già alla fine della prima udienza.
La pronuncia della sentenza parziale sullo status può essere resa solo su istanza di parte.
Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis. 23 c.p.c.) e reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.
È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese.
Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.
La consulenza tecnica (artt. 473-bis.25, 473-bis.26, 473-bis.27 c.p.c.)
Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.
Nomina di un esperto su richiesta delle parti (art. 473-bis. 26 c.p.c.)
Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Il giudice, a differenza di quanto si verifica con la ctu, non sarà tenuto a specificare il contenuto dell’incarico, basterà invece descriverne soltanto le finalità.
Intervento dei servizi sociali (art. 473- bis 27 c.p.c.)
Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i ser vizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.
Decisione della causa (art. 473-bis 28 c.p.c.)
Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione.
TERMINI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI E DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE E DELLE MEMORIE DI REPLICA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI – TERMINE NON SUPERIORE A 60 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA
Pertanto il giudice assegna i seguenti termini
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
COMPARSA CONCLUSIONALE – TERMINE NON SUPERIORE A 30 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
MEMORIE DI REPLICA – TERMINE NON SUPERIORE A 30 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio.
La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.