Il visto turistico consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi di turismo.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto turistico sono:
- adeguati mezzi finanziari di sostentamento ((fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.);
- il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- la disponibilità di un alloggio( (è necessario essere muniti di prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, vouchers turistici, etc);
- assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 (avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio)
- eventuale dichiarazione di invito per visto turistico sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente.
VISTO TURISTICO IN FAVORE DEI PARENTI
In presenza di richiesta di visto turistico avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il secondo grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalle valutazioni circa il possibile mancato ritorno in patria.
INVITO PER VISTO TURISTICO SU INVITO DI SOCIETA’ SPORTIVE ITALIANE
- visto turistico può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all’atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.
VISTO TURISTICO E MINORI
Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui all’articolo 33 del testo unico sono requisiti necessari:
- l’assenso all’espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;
- l’autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
DURATA DEL VISTO TURISTICO
Nel visto normalmente si specifica la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen.
In ogni caso il visto turistico non è superiore a 3 mesi.
Solo a fronte di circostanze particolari e documentate (per esempio per motivi di salute) molto discrezionalmente la questura può autorizzare la proroga.
COSA DEVE FARE LO STRANIERO APPENA ARRIVATO IN ITALIA
Lo straniero appena entrato in Italia grazie ad un visto turistico, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare, entro otto giorni dall’ingresso, una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura).
Questa dichiarazione di soggiorno deve essere presentata con un apposito modulo.
VISTO PER VACANZA-LAVORO
Molti non sono a conoscenza del fatto che, oltre al visto turistico, esiste anche un visto per vacanze-lavoro.
Tale visto, a differenza di quello turistico, consente l’ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell’attività lavorativa disposte dall’art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999. i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell’interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico