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A cosa serve l’indennità di accompagnamento
La normativa relativa all’ accompagnamento vuole incoraggiare la famiglie ad accudire l’invalido in casa, evitando di emarginare e isolare l’invalido ricorrendo al ricovero dello stesso.
Requisiti per ottenere l’ accompagnamento
L’art. 1 della 1. 18/1980, modificato dalla 1. 508/1988, stabilisce che la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini italiani ed extracomunitari, senza limiti di età.
Ai fini del riconoscimento deve essere accertata una inabilità totale, inoltre il soggetto deve trovarsi nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha necessità di un’assistenza continua.
Tali sono i requisiti per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, senza che rilevino le sue condizioni economiche,
Il mancato ricovero in istituti con rette a carico dello stato
Dopo aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in via amministrativa è necessario, durante la fase esecutiva, comprovare che il soggetto non è stato ricoverato in istituti con rette a carico dello stato.
Nel caso di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in via giudiziale deve essere depositata, unitamente al ricorso, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta il mancato ricovero.
Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale pubblico
L’indennità di accompagnamento, può spettare anche ad un soggetto ricoverato in ospedale pubblico.
Ciò è possibile se viene dimostrato che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Importo dell’ indennità di accompagnamento del 2022
L’indennità di accompagnamento va erogata per 12 mesi ed è soggetta a perequazione, il cui importo è determinato annualmente.
L’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2022 è di 525,17 euro agli invalidi civili e di 964,80 euro ai ciechi assoluti.
Giurisprudenza in materia di indennità di accompagnamento
Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 10/06/2022, n. 18761
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente.
Ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause d’improcedibilità ovvero di improponibilità in materia, che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.
Tribunale Ivrea, Sez. lavoro, Sentenza, 05/05/2022, n. 102
In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell’ipotesi di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistibile in istituto di cura a carico dell’erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 c.c..
Cass. civ., Sez. lavoro, 19/04/2022, n. 12452
Il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore degli infrasessantacinquenni è costituito dalla totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 L. n. 118/1971.
Corte d’Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, 11/02/2022, n. 189
In tema di assistenza economica agli invalidi civili, l’indennità di accompagnamento può essere attribuita a una persona che, pur essendo capace di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, sia affetta da gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva e necessiti perciò di assistenza.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/11/2021, n. 35709 (rv. 663112-01)
In tema di determinazione dell’assegno divorzile, non possono essere considerati quali fattori integrativi dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge istante la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente atteso che quanto integra il reddito di assistenza al genitore non può implementare il reddito dell’ex coniuge stante la diversa funzione assolta dagli istituti. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO GENOVA, 23/01/2018)
Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 07/09/2021, n. 24133 (rv. 662179-01)
In tema di indebito assistenziale, l’applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l’art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell’ipotesi in cui la ripetizione dell’indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la ripetibilità dei ratei dell’indennità di accompagnamento, percepiti all’esito del giudizio di primo grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva riconosciuto all’assistita la sola pensione di inabilità). (Rigetta, CORTE D’APPELLO POTENZA, 31/01/2019).
Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 19/02/2021, n. 4600 (rv. 660639-01)
In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell’ipotesi di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto “ab origine” di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l’ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell’indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio). (Rigetta, CORTE D’APPELLO PALERMO, 05/04/2019).