
Limiti reddituali 2025 per cause di lavoro / previdenza
| Istituto | Norma di riferimento | Rapporto con il limite base | Limite di reddito2025 (€) |
|---|---|---|---|
| Esonero dalle spese di soccombenza (controversie previdenziali / assistenziali) | Art. 152 disp. att. c.p.c. | 2 × limite gratuito patrocinio | €27.319,28 |
| Esenzione dal contributo unificato (lavoro – previdenza – assistenza) | Art. 9 co. 1-bis DPR 115/2002 | 3 × limite gratuito patrocinio | €40.978,92 |
Calcoli basati sul nuovo limite per il gratuito patrocinio di 13 659,64 € fissato dal D.M. 22 aprile 2025, pubblicato in G.U. 11 luglio 2025
Intende ricorrere contro l’INPS ma teme le spese in caso di esito negativo?
È il timore che ferma più persone. Nelle cause per l’invalidità e per le altre prestazioni assistenziali chi ha un reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge non viene condannato alle spese dell’altra parte se la causa ha esito negativo. La dichiarazione però va inserita già nell’atto introduttivo del giudizio, quindi la scelta va compiuta prima di iniziare. Se Le hanno respinto la domanda o riconosciuto una percentuale troppo bassa, ricordi che ha sei mesi dalla notifica del verbale per impugnarlo. Mi invii il verbale su WhatsApp, lo esamino personalmente e Le indico se il ricorso presenti i presupposti. La valutazione del verbale è gratuita.
L’art. 152 disp.att. c.p.c. stabilisce che “ Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3 (si precisa che nel 2024 l’importo a cui si riferisce è pari a € 12.838,01) e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo.”
L’art. 76 del Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, stabilisce le condizioni per l’amminissione al gratuito patrocinio e recita:
“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (nuovo limite anno 2025).
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”
Alla luce di quanto esposto si può beneficiare della esenzione dal pagamento delle spese processuali quando il reddito familiare sia pari o inferirore a 2 volte l’importo stabilito per accedere al gratuito patrocinio.
Essendo l’importo per accedere al gratuito patrocinio pari a € 13.659,64, moltiplicando x 2, ne deriva che per essere esonerati dal pagamento delle spese processuali in materia previdenziale il soggetto debba avere un reddito familiare non superiore a € 27.319,28.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att.
L’esonero dal pagamento delle spese processuali (previsto dall’art. 152 disp.att. c.p.c.) concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto (Cass. 11 febbraio 2021n. 3549).
Delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio.
E’ ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. 3 marzo 2021 n. 5724).
Questo è il modello che generalmente utilizziamo per i nostri giudizi.
Lo alleghiamo in formato Word nel caso vogliate modificarlo.
E’ sempre consigliabile verificare il modello in uso presso il Foro ove deve essere instaurato il giudizio.
Esenzione dal contributo unificato per cause di lavoro e previdenza
Le parti processuali titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione superiore a € 40.978,92 sono tenute al pagamento del contributo unificato che nelle cause di previdenza è determinato nella misura fissa di € 43,00.
I soggetti con un reddito familiare inferiore a € 40.978,92 non sono tenute al pagamento del contributo unificato.
Anche in questo caso alleghiamo n. 2 tipi di modelli che utilizziamo per i nostri giudizi.
Si ripete, anche in questo caso, che è sempre opportuno verificare il modello in uso presso il Foro ove deve essere instaurato il giudizio.
Intende ricorrere contro l’INPS ma teme le spese in caso di esito negativo?
È il timore che ferma più persone. Nelle cause per l’invalidità e per le altre prestazioni assistenziali chi ha un reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge non viene condannato alle spese dell’altra parte se la causa ha esito negativo. La dichiarazione però va inserita già nell’atto introduttivo del giudizio, quindi la scelta va compiuta prima di iniziare. Se Le hanno respinto la domanda o riconosciuto una percentuale troppo bassa, ricordi che ha sei mesi dalla notifica del verbale per impugnarlo. Mi invii il verbale su WhatsApp, lo esamino personalmente e Le indico se il ricorso presenti i presupposti. La valutazione del verbale è gratuita.
