Termini, atti e adempimenti del processo civile

In sintesi

Il giudice ha affrontato una controversia relativa alla validità di una cessione di crediti vantati verso un ente pubblico, stabilendo che la comunicazione attraverso la piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia costituisce forma idonea di notifica al debitore ceduto. La normativa del decreto legge 66/2014 disciplina specificamente questi trasferimenti di posizioni creditorie, prevedendo che l’efficacia verso il soggetto pubblico debitore si perfeziona mediante la conoscenza acquisita tramite il sistema telematico ministeriale. L’ente pubblico che non manifesta dissenso entro i termini stabiliti non può successivamente contestare l’opponibilità della cessione.

L’ente pubblico non paga e sostiene che la cessione non gli risulta?

Ha un credito verso un Comune o un altro ente pubblico, magari acquistato da un’altra impresa, e l’amministrazione risponde che la cessione non le è mai stata comunicata. Questa decisione ricorda che la comunicazione effettuata sulla piattaforma dei crediti commerciali del Ministero dell’Economia vale come notifica e che l’ente rimasto in silenzio nei termini non può poi contestarla. Nella pratica conta come sono stati caricati i documenti e che cosa ha conservato. Mi invii il contratto di cessione, le fatture e la risposta dell’ente e li verifichiamo insieme. Consulenza da 100 euro, online o in studio.

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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE – Sentenza n. R.G. 125/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 125/2020 promossa da:

[OMISSIS] in persona del sig. Sindaco pro tempore, (con sede i [OMISSIS] Piazza Municipio n. 5 codice fiscal [OMISSIS] ) rappresentato e difeso dall’avv. D’ALESSANDRO NICOLÒ ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico

opponente

contro

[OMISSIS] in persona del legale rappresentante pro tempore, (con sede legale in Milano Largo Augusto n. 1/a n. 13 codice fiscale e P. IVA [OMISSIS] ), rappresentato e difeso dall’avv. PUGLIESE EZIO ed elettivamente domiciliato in Crotone Via Firenze n. 52

opposta

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.01.2024 sostituita con il deposito di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il [OMISSIS] proponeva opposizione al D.I. n. 549/2019 R. G. 1406/2019 emesso da Codesto Tribunale in data 02.12.2019, in forza del quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OMISSIS] della somma di € 531.227,18 per sorte capitale, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, ed le spese del procedimento monitorio in esso liquidate.

Precisava parte opponente che l’importo azionato traeva origine dalla cessione pro soluto di alcuni crediti che il [OMISSIS] vantava nei confronti del [OMISSIS] e precisamente dalle seguenti fatture: n. 28 del 27.07.2017 di € 50.932,52; n. 40 del 29.09.2017 n. 71.411,04; n. 43 del 27.10.2017 di € 58.915,81; n. 46 del 29.11.2017 di € 55.116,18; n. 53 del 31.12.2017 di € 37.890,75; n. 52 del 31.12.2017 di € 11.205,16; n. 02 del 31.12.2017 di € 207.608,64; n. 01 del 23.02.2018 di € 38.147,08.

In via preliminare il [OMISSIS] eccepiva l’inopponibilità della cessione intercorsa tra il [OMISSIS] e [OMISSIS] per l’inapplicabilità delle norme di cui all’art. 37 del D.L. 66/2014 atteso che il presunto credito si riferiva agli anni 2017 e 2018; per di più la società cessionaria non aveva mai notificato al [OMISSIS] l’atto di cessione del credito e, quindi, lo stesso non è opponibile all’Ente.

Nel merito deduceva l’errata quantificazione del credito.

Si costituiva in giudizio la [OMISSIS] opposta la quale contestava le deduzioni di parte opponente, precisando che il credito ceduto traeva origine dal contratto che l’Ente aveva sottoscritto con il [OMISSIS] per la riscossione dei tributi, contratto sottoposto alla disciplina di cui all’art. 37 comma 7 bis del D.L. 66/2014 in forza del quale il credito si trasferiva dal cedente al cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore ceduto derivavano dalla notificazione o dall’accettazione della cessione al contraente ceduto. Nel caso specifico l’Ente ceduto aveva appeso della cessione tramite la Piattaforma Elettronica resa disponibile dal MEF e, pertanto, la Banca Cessionaria aveva ben agito nei confronti del debitore ceduto. Infatti il [OMISSIS] aveva appreso tramite la Piattaforma Elettronica della cessione in data 28.02.2018 e 29.05.2018 e l’Ente nel termine di sette giorni non aveva comunicato il proprio dissenso alla cessione e, pertanto, nulla poteva opporre alla Banca cessionaria.

Per quanto riguarda l’ammontare delle somme ingiunte, la [OMISSIS] precisava di aver esattamente applicato il tasso di interessi riconosciuto ex lege per le transazioni commerciali.

Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 15.07.2020 questo Giudice rilevava il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, pertanto, poneva a carico di parte opponente l’onere di promuovere il procedimento.

Venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed infine veniva depositata tutta la documentazione relativa al procedimento di mediazione.

Alla successiva udienza del 14.11.2022 questo Giudice accertava l’irregolarità del procedimento di mediazione e considerata l’eccezione di parte opposta circa la validità del procedimento di mediazione demandata sì come espletato, rinviava ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 17.01.2024.

Infine all’udienza del 17.01.2024 svoltasi ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. le parti nelle note depositate precisavano le conclusioni ed il Giudice si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell’8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della ” ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l’infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l’origine dell’evento dannoso in una utilizzazione impropria della “res” da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. Sez. 6 – L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Cosi’ ha deciso il giudice del Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 7 dicembre 2017, n. 1327), conformemente all’orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sentenza n. 26242-3/20104).

2. Nel merito della questione deve dichiararsi l’improcedibilità del presente procedimento, stante la nullità del procedimento di mediazione demandato dal Giudice.

Alla prima udienza del 15.07.2020 svoltasi in modalità “cartolare “ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L 18/20220 questo Giudice accertava che non era stato promosso il procedimento di mediazione e, pertanto, poneva a carico di parte opponente il relativo onere.

Il procedimento veniva, quindi, esperito dinanzi all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] ed in data 19.10.2020 si svolgeva l’incontro tra le parti.

Parte opposta deduceva che il presente procedimento non era soggetto a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 18/2010 e, quindi, l’irrilevanza del procedimento espletato.

Tale assunto non è condiviso da questo Giudice per i motivi qui di seguito meglio specificati.

A riguardo si rileva che la “mediazione demandata” prevista dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 consente al Giudice- anche d’appello – “valutata la natura della causa e lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti [di] disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.”.

Il successivo D.Lgs. n. 149/2022 – in attuazione della legge delega n. 206/2021 – ha introdotto il nuovo art. 5 quater e sotto la rubrica “mediazione demandata dal Giudice” ne ha ribadito la condizione di procedibilità per la domanda giudiziale.

Dunque è facoltà del giudice disporre la mediazione demandata anche e quando sia già stato avviato e concluso negativamente un procedimento di mediazione obbligatorio, trattandosi di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili (cfr. Tribunale Roma 09 ottobre 2015). Inoltre la mediazione demandata dal giudice è applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (Corte Appello Milano 22 marzo 2016).

Infine, anche in caso di mediazione demandata non potrebbe considerarsi realizzata la condizione di procedibilità se ci si limiti all’incontro preliminare informativo con il mediatore, essendo necessaria l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione, laddove per «effettiva» si richiede che le parti non si fermino alla sola sessione informativa (Trib. Busto Arsizio 10.02.2021; Trib. Firenze 08.05.2019, n. 9550; Trib. Napoli Nord 28.06.2018; Trib. Velletri 22.05.2018 n. 1247; Corte di Appello Milano 10.05.2017, n. 2016; Trib. Pavia 09.03.2017 n. 2475; Trib. Roma Sez. XIII 23..02.2017; Trib. Pavia 20.01.2017).

In conclusione, quindi, anche nell’ipotesi di mediazione demandata, devono essere rispettate le regole imposte ai fini della validità della mediazione obbligatoria.

3. Ciò premesso si rileva che anche nell’ipotesi di mediazione demandata deve dichiararsi l’improcedibilità del procedimento giudiziario ogni qualvolta si pronunci la nullità del procedimento di mediazione.

Infatti, l’art. 8 comma 1 terzo periodo D.Lgs. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. In tal senso si è pervenuti alla conclusione che sia necessaria ed inderogabile, salve obbiettive e valide giustificazioni, la presenza personale delle parti all’incontro fissato. Infatti la presenza personale è posta a garanzia della stessa finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la mediazione, in quanto i titolari degli interessi contrapposti in un giudizio potrebbero tutelarli al meglio con la loro partecipazione attiva, pervenendo più facilmente ad un accordo conveniente per tutte le parti

(Cass. Civile Sez. III, 27.03.2019 n. 8473; Corte di Appello L’Aquila, Sez. I, 15.07.2021 n. 1129; Trib. Crotone 05.01.2021).

Ciò detto deve essere dichiarata l’improcedibilità della procedura qualora dal verbale negativo di mediazione si evinca che la parte non abbia partecipato all’incontro personalmente, ma a mezzo dell’avvocato per delega del proprio difensore, in assenza del conferimento della procura speciale sostanziale; in questo caso non può dirsi regolarmente espletato il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege previsto.

3. Infatti la parte che non voglia o non possa (in questo caso deve trattarsi di impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo – Trib. Vasto 17.12.2018) partecipare all’incontro di mediazione, deve farsi liberamente sostituire da chiunque (e quindi anche dal proprio difensore), ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale autenticata dal Notaio, non rientrando nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista; pertanto, la sostituzione della parte nel procedimento di mediazione non può ritenersi validamente effettuata se manca una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al proprio procuratore il potere di disporre rispetto alla res controversa, con la conseguenza che ove l’avvio del procedimento sia posto dal giudice o sia previsto a carico della stessa parte, l’invalidità della mediazione comporta l’improcedibilità del giudizio al quale afferisce (Cass .Civile Sez. II, ord. 26.04.2022 n. 13029; Cass .Civile Sez. III, 05.07.2019 n. 18068; Cass. Civile 27.03.2019 n. 8473; Corte di Appello Sez. I, L’Aquila, 145.07.2021 n. 1129; Trib. Salerno, Sez. I, 15.01.2020; Corte Appello Ancona Sez. I, 20.11.2019 n. 1554; Trib. Torino, Sez. III, 12.06.2019 n. 3922; Trib. Vasto 17.12.2018; Trib. Verona, Sez. III, 11.05.2017; Trib. Paola 09.07.2019 n. 8473; Trib. Avellino, Sez. III, 04.07.2019 n. 1318; Trib. Torino, Sez. VIII, 12.04.2019 n. 1662; “…ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato,…”). Pertanto, la procura sostanziale deve essere rilasciata anche per l’atto di presentazione della domanda di mediazione ed a maggior ragione deve esistere al primo (ed agli eventuali) incontro del procedimento.

4. Nel caso in ispecie all’incontro di mediazione tenutosi in data 19.10.2020 per conto del [OMISSIS] era presente il dott. [OMISSIS], delegato responsabile dei Tributi comunali unitamente all’avv. Pietro Italiano, giusta delega dell’avv. Nicolò D’Alessandro.

Per l’opposta era presente l’avv. Valentina Lo Porto, giusta delega del 19.10.2020 rilasciata dal procuratore costituito avv. Ezio Pugliese, quest’ultimo munito di procura speciale sostanziale del 13.10.20 Rep. 36390 rilasciata da [OMISSIS], amministratore delegato di [OMISSIS]

Quindi, all’incontro del 19.10.2020 non era presente la parte opposta personalmente, né l’avv. Pugliese munito di procura speciale sostanziale, ha solamente l’avv. Valentina Lo Porto munita di semplice delega da parte del procuratore speciale avv. Pugliese.

In conclusione, la “delega” rilasciata dall’avv. Ezio Pugliese all’avv. Valentina Lo Porto non è idonea per la partecipazione all’incontro del procedimento di mediazione, poiché per la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge la procura speciale sostanziale.

Inoltre, non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto di non partecipazione al procedimento di mediazione, poiché la parte chiamata inon può genericamente dedurre di non volere entrare in mediazione, ma deve fornire validi motivi per il rifiuto.

Quanto esposto determinata la nullità del procedimento di mediazione e, quindi, l’improcedibilità del presente procedimento con conseguente revoca dell’opposto decreto ingiuntivo (Cass. Civile Sez. Unite 18.09.2020 n. 19596).

4. La nullità della delega rilasciata da parte opposta al procuratore ai fini della partecipazione all’incontro di mediazione e la generica dichiarazione resa al mediatore”… di non aderire alla mediazione …” determina la condanna di [OMISSIS] alle spese di lite da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 (per l’attività svolta prima dell’entrate in vigore del D.M. 147/2022) relativamente alla sola attività di studio ed introduttiva, e secondo il valore minimo in considerazione alla limi tata attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Caltagirone lì, 13.03.2024

Il Giudice Onorario
dott.ssa Cinzia Cattoretti

L’ente pubblico non paga e sostiene che la cessione non gli risulta?

Ha un credito verso un Comune o un altro ente pubblico, magari acquistato da un’altra impresa, e l’amministrazione risponde che la cessione non le è mai stata comunicata. Questa decisione ricorda che la comunicazione effettuata sulla piattaforma dei crediti commerciali del Ministero dell’Economia vale come notifica e che l’ente rimasto in silenzio nei termini non può poi contestarla. Nella pratica conta come sono stati caricati i documenti e che cosa ha conservato. Mi invii il contratto di cessione, le fatture e la risposta dell’ente e li verifichiamo insieme. Consulenza da 100 euro, online o in studio.

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