
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13585 del 16 maggio 2024
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE ((omissis)) – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Rel.
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9288/2022 R.G. proposto da:
Do.Br., rappresentata e difesa dall’avvocato CA.AN., come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso I’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO lo rappresenta e difende ope legis.
-resistente-
e contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis.
-resistente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 742/2022 depositata il 03/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RILEVATO CHE:
1.- Con sentenza depositata il 3 febbraio 2022, la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 20 febbraio 2020, ha respinto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana presentata da Do.Br., deducendo di essere discendente in linea diretta di Fi.An., nato in Italia e cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita, emigrato in Brasile in epoca imprecisata.
Ha motivato la decisione sul presupposto dell’applicazione dell’art. 11 c.c. del 1865 (c.c. abr.) e sul rilievo che, alla luce della documentazione prodotta, doveva ritenersi che i discendenti del suddetto Fi.An. avevano rinunciato alla cittadinanza italiana. Segnatamente, ha ritenuto decisiva la circostanza che l’ascendente diretto Fi.An. nell’atto pubblico con cui aveva contratto matrimonio in data 19 luglio 1924, successivo all’entrata in vigore della legge italiana del 1912, si era dichiarato “cittadino brasiliano”, e così i suoi discendenti in successivi atti, ravvisando in ciò unitamente alla circostanza che egli ed i suoi discendenti avevano vissuto sempre in Brasile – un indice di rinuncia alla cittadinanza italiana in un’epoca in cui la legge consentiva tale rinuncia. Do.Br. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi illustrati con memoria. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dei Ministeri intimati, ha depositato mero atto di costituzione.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:
(1) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 8 legge 555 del 1912 ex art. 360, n. 3, c.p.c. inammissibilità ai sensi della normativa ratione temporis applicabile nonché di una interpretazione conforme a costituzione, al diritto europeo e convenzionale di una rinuncia implicita o per fatti concludenti alla cittadinanza italiana, dovendo essere tale rinuncia volontaria, espressa e formale;
(2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 88 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. illegittimo ribaltamento dell’onere della prova riguardo ai fatti/atti interruttivi della trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis in capo all’odierna ricorrente poiché la prova dell’avvenuta rinuncia alla cittadinanza italiana incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento dello status civitatis;
(3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 112, 115 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione del principio di non contestazione;
(4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2699 e 2700 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 della Legge 18.08.1993 n. 336 in relazione all’Art. 11 del “Trattato relativo all’Assistenza Giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle Sentenze in materia civile” ex art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione delle norme che regolano il valore sul piano probatorio dei certificati di stato civile brasiliani nell’ordinamento italiano;
(5) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, nr. 5, c.p.c.), censura riferita alla totale mancanza di pronuncia e motivazione in merito alla richiesta, avanzata dalla odierna ricorrente nella comparsa di costituzione in appello, di ordinare al Ministero dell’Interno di emettere certificazione attestante che né i suoi avi, né lei avevano rinunciato allo status di cittadini italiani.
3.- I motivi dal primo al quarto, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati, rimanendo assorbito il quinto.
4.- Recentemente – e proprio con riferimento al Brasile – sono autorevolmente intervenute nel dibattito anche le Sezioni Unite, affermando che l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n . 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta “grande naturalizzazione” degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva.
In questa prospettiva, l’art. 11, n. 2, c.c. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. A tal fine, va rammentato che dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25317 e 25318/2022; Cass. n. 12894/2023).
La decisione impugnata non è conforme a tale arresto nomofilattico e va cassata; in sede di rinvio la Corte di appello provvederà a fare applicazione dei principi prima ricordati.
5.- In conclusione, il ricorso va accolto, fondati i motivi dal primo al quarto, assorbito l’ultimo; la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e l’applicazione dei principi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
- Accoglie i motivi dal primo al quarto del ricorso, assorbito l’ultimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il giorno 21 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024.
