Cittadinanza italiana e immigrazione, assistenza legale

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

Discende da una donna italiana e Le hanno risposto negativamente?

Fino al 1948 la legge non riconosceva alla madre il potere di trasmettere la cittadinanza ai figli, e ancora oggi consolati e Comuni bloccano queste pratiche per quel motivo. Resta la via del ricorso al tribunale italiano, come nella sentenza che ha appena letto. Occorrono però atti di nascita, di matrimonio e di morte di tutta la linea familiare, tradotti e legalizzati, senza interruzioni tra una generazione e l’altra e senza nomi trascritti in modo diverso da un atto all’altro. Mi invii l’elenco dei documenti di cui dispone e ricostruiamo la discendenza in una consulenza da 100 euro, anche online dall’estero.

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Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, nella persona del giudice (Gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente

SENTENZA Tribunale civile Potenza sentenza n. 308 del 22 febbraio 2024

R.D.S.G. nata il (…) – R. D. J. – B. (doc. 1)
V.P.P.G.N. nato il (…) – R. D. J. – B. (all. 2), in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale

Ricorrenti

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore
Resistente- non comparso

con l’intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria

avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto il Ministero dell’Interno per chiedere all’intestato Tribunale che venisse accertato e dichiarato lo status di cittadine italiane iure sanguinis per discendenza da cittadino italiano, con contestuale declaratoria dell’obbligo del Ministero dell’Interno e, per esso, dell’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, sottolineando che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e quindi avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti1.

In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto e documentato con il deposito di certificazioni anagrafiche – ove straniera- tradotte e munite di apostille di essere discendenti di F.P., nato il (…) a T. (P.) (doc. 9), sposato con la signora J.B.D.V.G. (doc. 10), e mai naturalizzatosi brasiliano (doc. 11)1.

Dalla suddetta unione nasceva F.P.D.V., nata il (…) a E. P. D. F. (B.) (doc. 12), sposatasi in data 22 luglio 1935 con il cittadino straniero, S.G. (doc. 13), e dall’unione nascevano V.P.P.G., nato il (…) a R. D J. (B.) (doc. 14), che contraeva matrimonio con M.M.D.S. (doc. 15), e nasceva l’odierno ricorrente: R.D.S.G. (doc. 1), e da questi i suoi figli, odierni ricorrenti: V.P.P.G.N. (doc. 2), che generava I’odierno ricorrente: D.A.G. (doc. 4); T.M.P.G. (doc. 5); D.H.G. (doc. 6), quest’ultima madre dell’odierna ricorrente: B.G.L. (doc. 8)1.

Sicché, assumeva parte ricorrente, gli odierni ricorrenti, sono discendenti diretti di P.F. nonché della di lui figlia anch’ella cittadina italiani per nascita, come dedotto e come da documentazione depositata i quali mai si sono naturalizzati cittadini brasiliano, e hanno conservato la cittadinanza italiana che è stata trasmessa iure sanguinis senza interruzioni agli odierni ricorrenti1.

II Ministero dell’Interno, nonostante la regolare notifica non si costituiva nel presente procedimento1.

La causa veniva riservata in decisione all’esito delle conclusioni precisate, solo dalla parte ricorrente in trattazione cartolare del 11.10.20231.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo precisato che la decisione è di competenza dell’intestato Tribunale in quanto il comma 36 dell’art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell’art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, prevedendo che “All’art. 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l’attore risiede all’estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”1.

Pertanto, essendo l’avo originario nato a T. (P.) il procedimento è di competenza dell’intestato Tribunale, che giudicherà in composizione monocratica1.

Ed infatti ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. n. 13 del 2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall’articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del cdp, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”1.

Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”1.

Posto quanto innanzi, preliminarmente va precisato che il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, F.P.E.I.B.1.

La documentazione prodotta esclude che l’avo italiano sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti, tra cui per prima la figlia F.P.D.V.1.

Nella documentazione depositata, si evince la linea di discendenza, debitamente tradotta ed apostillata e da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di F.P. Quest’ultima in Brasile nel 1898, prima dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1 gennaio 19481.

Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l’interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con la nascita di J.P., sia perché al tempo prevista salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l’art. 10 della L. n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero1.

Orbene, tale situazione normativa mutava con la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 n. 1 L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”1.

Sicché la discendente, dell’avo italiano, è a sua volta cittadina italiana, anche se nata prima dell’entrata in vigore della Costituzione, a far data dall’entrata in vigore della costituzione italiana1.

Infatti, per effetto della suddetta sentenza della Corte Costituzionale (n. 30 del 1983) che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 1, n. 1, della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve, ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di F.P.1.

Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero1.

La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l’art. 29 della Costituzione, in quanto disponeva una disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi molto severa e grave e la donna veniva posta in uno stato di inferiorità palese, privandola dei diritti di cittadina italiana per il solo fatto del matrimonio senza alcuna espressione di sua volontà, insomma con automatismo1.

Successivamente, e di conseguenza, veniva sancito che, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall’interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche ed eventualmente il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009)1.

Orbene, alla luce di quanto innanzi, posti i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, tale status deve essere riconosciuto in via giudiziaria, anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato, anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione1.

Va rammentato infine che lo stato di cittadinanza, non rientra nella categoria delle ‘situazioni esaurite’, bensì è sottoposto all’efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, tranne nel caso in cui essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato1.

Pertanto, e come detto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1 gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti1.

Venendo al caso di specie, con applicazione della normativa innanzi elencata, valutato che dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati, ne consegue che la domanda dei ricorrenti deve essere accolta1.

Sulle spese di lite, nulla, non essendovi stata opposizione del Ministero di cui va dichiarata la contumacia, oltreché la decisione discende dall’applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale1.

P.Q.M.

II Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, in composizione monocratica, nella persona del giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo definitivamente pronunciando,

Dichiara la contumacia del Ministero degli Interni in persona del Ministro p.t.

Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che
R.D.S.G. nata il (…) – R. D. J. – B. (doc. 1)
V.P.P.G.N. nato il (…) – R. D. J. – B. (all. 2),
D.A.G. nato il (…) – R. D. J. – B. ;
T.M.P.G. nato il (…) – R. D. J. – B.;
D.H.G. nata il (…) – R. D. J. – B.
B.G.L. nata il (…) a P. – S. U.

SONO CITTADINI ITALIANI

Così deciso in Potenza, il 22 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024.

Discende da una donna italiana e Le hanno risposto negativamente?

Fino al 1948 la legge non riconosceva alla madre il potere di trasmettere la cittadinanza ai figli, e ancora oggi consolati e Comuni bloccano queste pratiche per quel motivo. Resta la via del ricorso al tribunale italiano, come nella sentenza che ha appena letto. Occorrono però atti di nascita, di matrimonio e di morte di tutta la linea familiare, tradotti e legalizzati, senza interruzioni tra una generazione e l’altra e senza nomi trascritti in modo diverso da un atto all’altro. Mi invii l’elenco dei documenti di cui dispone e ricostruiamo la discendenza in una consulenza da 100 euro, anche online dall’estero.

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