
Gli articoli 17-bis e 17-ter della Legge 91/1992 rappresentano la normativa di riferimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei connazionali (e dei loro discendenti) originari dei territori dell’Istria, Fiume e Dalmazia, ceduti alla Repubblica Jugoslava dopo la Seconda Guerra Mondiale.
La Sua famiglia proveniva da Istria, Fiume o Dalmazia?
Suo nonno o Suo padre è nato in Istria, a Fiume o in Dalmazia e Le hanno detto che può chiedere la cittadinanza italiana. Per i discendenti però la domanda da sola non basta. Occorrono gli atti che provano la discendenza in linea retta e occorre dimostrare la lingua e cultura italiana. Qui si arresta quasi sempre tutto, dato che i registri si trovano in comuni e archivi che oggi sono in Slovenia o in Croazia. In consulenza esamino i documenti raccolti, Le indico quali manchino e se convenga presentare la domanda in Comune oppure al consolato. Online oppure in studio, costa 100 euro.
Articolo 17-bis: I Beneficiari del Diritto
L’articolo 17-bis riconosce espressamente il diritto alla cittadinanza italiana a due categorie di soggetti, senza limiti di tempo per la presentazione della domanda (a differenza del precedente art. 17 che aveva termini di scadenza).
1. Ex cittadini residenti nei territori ceduti
Il diritto spetta a chi è stato cittadino italiano e risiedeva nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava. La norma specifica che tale cessione deve essere avvenuta in forza di due trattati internazionali:
- Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947.
- Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
2. Figli e discendenti in linea retta
Il comma 1, lettera b) estende il diritto anche ai figli e ai discendenti in linea retta dei soggetti sopra indicati. Per questa categoria, la legge pone un requisito fondamentale e specifico: devono essere persone di lingua e cultura italiana.
Articolo 17-ter: La Procedura e i Documenti
L’articolo 17-ter disciplina le modalità operative per esercitare questo diritto. Non si tratta di un automatismo, ma richiede la presentazione di una specifica istanza.
Dove presentare la domanda
- In Italia: Presso l’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.
- All’estero: Presso l’Autorità consolare competente per territorio.
Documentazione richiesta
Per i discendenti (categoria b), l’articolo 17-ter impone di allegare all’istanza una documentazione rigorosa per provare i requisiti:
- Certificato di nascita che attesti il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o l’avo.
- Certificazione storica che attesti due elementi riguardanti l’avo:
- La cittadinanza italiana.
- La residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti.
- Documentazione di lingua e cultura italiana: Il richiedente deve dimostrare di appartenere al ceppo linguistico e culturale italiano (ad esempio tramite attestati di frequenza di scuole italiane, partecipazione ad associazioni di connazionali, ecc.).
FAQ – Domande Frequenti
C’è una scadenza per presentare la domanda ex art. 17-bis?
No. A differenza dell’originario art. 17 (che prevedeva termini scaduti nel 1997), gli articoli 17-bis e 17-ter non prevedono termini di decadenza. Il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento.
Chi valuta il requisito della “lingua e cultura italiana”?
La valutazione compete all’autorità che riceve l’istanza (Comune o Consolato), che può richiedere un parere al Ministero dell’Interno (che a sua volta può consultare il Ministero degli Affari Esteri) per accertare l’effettiva sussistenza del requisito culturale richiesto dalla legge.
Cosa si intende per “territori ceduti”?
Si fa riferimento alle zone dell’Istria, Fiume e Dalmazia che facevano parte del Regno d’Italia e che sono passate sotto la sovranità jugoslava (oggi Slovenia e Croazia) in seguito ai trattati di pace menzionati nell’articolo 17-bis.
È necessario rinunciare alla cittadinanza attuale?
No, la legge italiana ammette la doppia cittadinanza. L’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 17-bis non richiede la rinuncia a quella straniera posseduta, salvo che la legge dello Stato di provenienza non preveda diversamente.
La Sua famiglia proveniva da Istria, Fiume o Dalmazia?
Suo nonno o Suo padre è nato in Istria, a Fiume o in Dalmazia e Le hanno detto che può chiedere la cittadinanza italiana. Per i discendenti però la domanda da sola non basta. Occorrono gli atti che provano la discendenza in linea retta e occorre dimostrare la lingua e cultura italiana. Qui si arresta quasi sempre tutto, dato che i registri si trovano in comuni e archivi che oggi sono in Slovenia o in Croazia. In consulenza esamino i documenti raccolti, Le indico quali manchino e se convenga presentare la domanda in Comune oppure al consolato. Online oppure in studio, costa 100 euro.
