Cittadinanza italiana e immigrazione, assistenza legale

Cittadinanza per matrimonio

La cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. : Dal momento della presentazione e fino all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato di famiglia). I casi per cui è previsto il rigetto della domanda di cittadinanza per matrimonio sono: – per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; – per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità. I documenti da produrre per istanza di cittadinanza per matrimonio sono: – Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata(non richiesto per i nati in Italia). – Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. – Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 200 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO     D.L.C.I. – CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza – contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94” – Una marca da bollo da 16 euro. La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione estera di nascita non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare discordanze. I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l’originale al momento della presentazione dell’istanza in modo che l’ufficio possa prenderne visione. In mancanza della certificazione di nascita, l’interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l’interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

È coniugato con un cittadino italiano e intende chiedere la cittadinanza?

Ha letto i requisiti e adesso si chiede se il Suo caso rientri davvero. Occorrono due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, tre se risiedeva all’estero, la metà se vi sono figli. Poi servono il certificato di nascita e quello penale del Suo Paese, con traduzione e legalizzazione, e un documento incompleto o un cognome trascritto in modo diverso possono bloccare la pratica in Prefettura. In una consulenza da 100 euro, online o in studio, esaminiamo la Sua situazione e i documenti già raccolti, e Le indico che cosa manca prima di presentare la domanda.

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