
L’art. 38 del Codice deontologico recita:
1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Pareri del Cnf
Sulla notifica del precetto, in assenza di richiesta informale di pagamento
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto, ovvero —anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito — proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita. (CNF 23 dicembre 2017, n. 236 )
L’avvocato, espressamente richiesto dal collega avversario dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, mediante intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge ex art. 480 c.p.c. (CNF 24 novembre 2017, n. 185.)
Omesso riscontro in ordine alle richieste del collega domiciliatario
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. (CNF 12 luglio 2016, n. 193 – Conforme: CNF 10 maggio 2016, n. 140)
Azione giudiziaria nei confronti del collega
L’avvocato, che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, non è più tenuto a valutare la “verosimiglianza” della fondatezza dell’accusa rivolta al collega stesso (art. 38 ncdf, già art. 22 cdf), e tale nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, in quanto più favorevole per l’incolpato (art. 65 1. n. 247/2012). Cass., S.U., 29 luglio 2016, n. 15819.
Registrazione di telefonate con i colleghi e vivavoce
Il precetto di cui all’art. 38, co. 2, ncdf già art. 22 cdf (secondo cui l’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso 0 all’insaputa di questi) deve essere inteso nel senso che il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplina- re della censura). CNF 17febbraio 2016, n. 7.
Discussione della causa in caso di ritardo o assenza in udienza che il collega ha tempestivamente comunicato
Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito dell’incolpevole ritardo o definitiva assenza della controparte all’udienza, discuta la causa in assenza del Collega, la cui eventuale rimessione in termini, peraltro, non farebbe venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, rappresentando anzi la conferma che l’incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa. (Nel caso di specie, approfittando dell’assenza del Collega all’udienza, dovuta ad avverse condizioni climatiche, l’incolpato aveva ottenuto la revoca del decreto monitorio opposto con condanna alle spese). CNF 10 maggio 2016, n.143.
Decreto ingiuntivo e trattativa stragiudiziale
Comporta violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 22 Cod. Deont. l’aver sottaciuto ad un Collega, in occasione di una trattativa per la composizione stragiudiziale di una controversia, di aver assunto, pochi giorni prima dell’incontro finalizzato alla trattativa stessa, un’iniziativa giudiziaria consistente nella proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, giungendo ad un accordo parziale con pagamento di una somma di denaro a favore del proprio cliente ed azionando successivamente il titolo esecutivo ottenuto (depurato da quanto conseguito in via stragiudiziale) con pedissequo atto di precetto e contestuale pignoramento (in forza della richiesta e concessa dispensa del termine dilatorio per l’esecuzione), sempre senza alcun preavviso al Collega avversario. (CNF 30 maggio 2014, n. 70)
Richiesta di Declaratoria di contumacia pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza
Viola il dovere di colleganza l’avvocato che, pur non sussistendo palesi ragioni difensive preminenti, non aderisca alla richiesta del collega, impegnato in altra udienza, di attenderne l’arrivo e la costituzione in giudizio, ma che, al contrario, stenda il verbale di udienza e lo sottoponga alla firma del Giudice con la declaratoria di contumacia del convenuto pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza. È peraltro buona prassi deontologicamente apprezzabile non sottrarsi a richieste di tal genere, purché non si pretenda un tempo di attesa superiore a quello ragionevole cui il professionista è tenuto. (CNF 14 novembre 2011, n. 172)
