Contratti e obbligazioni, assistenza legale

L’art. 38 del Codice deontologico recita:

1. L’avvocato che in­tenda promuovere un giudizio nei confronti di un colle­ga per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

2.   L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

3.   L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati inter­corsi con colleghi.

4.   La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avverti­mento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare del­la censura.

Pareri del Cnf

Sulla notifica del precetto, in assenza di richiesta informale di pagamento

Pone in essere un comporta­mento disciplinarmente rile­vante ed in contrasto con il principio di colleganza l’av­vocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma no­tifichi l’atto di precetto, ovvero —anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del di­ritto del proprio assistito — proceda in tempi estremamen­te solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempi­mento spontaneo, così deter­minando un ingiustificato ag­gravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli oc­chi della propria assistita. (CNF 23 dicembre 2017, n. 236 )


L’avvocato, espressamente richiesto dal collega avversa­rio dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimen­to spontaneo ed immediato, è tenuto a preavvertire il difen­sore della controparte soccom­bente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, me­diante intimazione formale di adempiere nel termine dilato­rio prescritto dalla legge ex art. 480 c.p.c. (CNF 24 novembre 2017, n. 185.)

Omesso riscontro in ordine alle richieste del collega domiciliatario

Pone in essere un comporta­mento disciplinarmente rile­vante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di infor­mativa del Collega domicilia­tario e che, tenendo un com­portamento puramente dilato­rio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddi­sfacimento delle proprie spet­tanze professionali. (CNF 12 lu­glio 2016, n. 193 – Conforme: CNF 10 maggio 2016, n. 140)

Azione giudiziaria nei confronti del collega

L’avvocato, che intenda pro­muovere un giudizio nei con­fronti di un collega per fatti at­tinenti all’esercizio della pro­fessione, non è più tenuto a va­lutare la “verosimiglianza” del­la fondatezza dell’accusa rivol­ta al collega stesso (art. 38 ncdf, già art. 22 cdf), e tale nuova di­sciplina codicistica si applica anche ai procedimenti discipli­nari in corso al momento della sua entrata in vigore, in quanto più favorevole per l’incolpato (art. 65 1. n. 247/2012). Cass., S.U., 29 luglio 2016, n. 15819.

Registrazione di telefonate con i colleghi e vivavoce

Il precetto di cui all’art. 38, co. 2, ncdf già art. 22 cdf (secondo cui l’avvocato non deve regi­strare una conversazione te­lefonica con un collega, senza il preventivo consenso 0 all’in­saputa di questi) deve essere inteso nel senso che il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore. (Nel caso di specie, in applica­zione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplina- re della censura). CNF 17feb­braio 2016, n. 7.

Discussione della causa in caso di ritardo o assenza in udienza che il collega ha tempestivamente comunicato

Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito dell’incolpevole ritardo o defi­nitiva assenza della contropar­te all’udienza, discuta la causa in assenza del Collega, la cui eventuale rimessione in termi­ni, peraltro, non farebbe venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, rappresentan­do anzi la conferma che l’incol­pato avrebbe potuto tenere un contegno diverso senza con ciò mancare ai propri doveri di di­fesa. (Nel caso di specie, appro­fittando dell’assenza del Colle­ga all’udienza, dovuta ad av­verse condizioni climatiche, l’incolpato aveva ottenuto la revoca del decreto monitorio opposto con condanna alle spese). CNF 10 maggio 2016, n.143.

Decreto ingiuntivo e trattativa stragiudiziale

Comporta violazione del do­vere di lealtà e correttezza di cui all’art. 22 Cod. Deont. l’aver sottaciuto ad un Collega, in oc­casione di una trattativa per la composizione stragiudiziale di una controversia, di aver as­sunto, pochi giorni prima del­l’incontro finalizzato alla trat­tativa stessa, un’iniziativa giu­diziaria consistente nella pro­posizione di un ricorso per de­creto ingiuntivo, giungendo ad un accordo parziale con paga­mento di una somma di denaro a favore del proprio cliente ed azionando successivamente il titolo esecutivo ottenuto (de­purato da quanto conseguito in via stragiudiziale) con pedisse­quo atto di precetto e conte­stuale pignoramento (in forza della richiesta e concessa di­spensa del termine dilatorio per l’esecuzione), sempre sen­za alcun preavviso al Collega avversario. (CNF 30 maggio 2014, n. 70)

Richiesta di Declaratoria di contumacia pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza

Viola il dovere di colleganza l’avvocato che, pur non sussi­stendo palesi ragioni difensive preminenti, non aderisca alla richiesta del collega, impegna­to in altra udienza, di attender­ne l’arrivo e la costituzione in giudizio, ma che, al contrario, stenda il verbale di udienza e lo sottoponga alla firma del Giu­dice con la declaratoria di con­tumacia del convenuto pochi minuti dopo l’inizio dell’udien­za. È peraltro buona prassi deontologicamente apprezza­bile non sottrarsi a richieste di tal genere, purché non si pre­tenda un tempo di attesa supe­riore a quello ragionevole cui il professionista è tenuto. (CNF 14 novembre 2011, n. 172)