
La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da un istituto bancario contro la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda di un coerede per ottenere la liquidazione della propria quota di un conto corrente intestato ai genitori defunti. Il caso riguardava la richiesta di €24.203,56, corrispondente a un quarto del saldo del conto, avanzata da uno dei quattro eredi dopo il decesso di entrambi i genitori.
La banca non Le liquida la Sua quota del conto del defunto?
Accade spesso. La banca pretende la firma di tutti gli eredi, oppure un fratello si oppone, e il conto resta bloccato per anni. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato che il singolo coerede può chiedere la propria quota del saldo senza dover chiamare in causa gli altri. Mi invii la dichiarazione di successione, la corrispondenza con la banca e mi indichi quanti siete tra gli eredi, così stabiliamo come impostare la richiesta e il passo successivo. Poi ne parliamo nella consulenza online o in studio.
La banca aveva eccepito inizialmente la carenza di contraddittorio, sostenendo che tutti i coeredi dovessero essere coinvolti nel giudizio, e aveva inoltre opposto il mancato deposito di alcuni documenti ritenuti necessari. Il Tribunale di primo grado aveva però accolto la domanda dell’erede, riconoscendo il suo diritto a ricevere la quota richiesta con interessi e spese legali.
La Corte d’Appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui i crediti ereditari, pur entrando nella comunione ereditaria, possono essere fatti valere singolarmente da ciascun coerede senza necessità di integrare il contraddittorio con tutti gli altri partecipanti alla successione. La pronuncia si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e alle più recenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Il collegio ha inoltre precisato che l’eventuale opposizione di altri coeredi non può impedire la legittima richiesta del singolo erede di ottenere la liquidazione della propria quota, condannando la banca appellante al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi integralmente respinti.
Testo integrale della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr. 1431/2024, vertente tra
[OMISSIS] (P.IVA [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall’avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), giusta delega in atti
Appellante
e
[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall’avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), giusta delega in atti
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
1) Accogliere l’appello proposto per i motivi indicati e per l’effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata
2) Sempre in accoglimento dell’appello, rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto
3) condannare, conseguentemente, l’appellato [OMISSIS] al pagamento in favore di [OMISSIS] delle spese e compensi di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni di parte appellata:
Rigettare l’appello proposto in quanto inammissibile infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare integralmente la sentenza n° 1938/2024 resa dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice Dott. Diego Ragozzini, nell’ambito del giudizio recante n. R.G. 18022/2023, in data 16/02/2024; Condannare l’appellante al pagamento delle spese di lite ed oneri come per legge con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., [OMISSIS] conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli [OMISSIS] esponendo di essere erede, unitamente ai suoi tre fratelli, dei genitori [OMISSIS], deceduta il 17.10.2020, e [OMISSIS], deceduto il 9.11.2020, e di aver chiesto, invano, alla banca convenuta la liquidazione pro quota dell’importo di € 24.203,56, pari alla quota di un quarto sul saldo di un conto corrente aperto dai due genitori ed ancora in essere alla data del decesso di entrambi. Sosteneva che la banca, nonostante la produzione della documentazione più volte richiesta, aveva ritenuto non sufficiente quanto prodotto, evidenziando la necessità del deposito di ulteriori documenti, da lui invece ritenuti non necessari per evadere la sua richiesta.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di accertare il suo diritto al rimborso di quanto richiesto, con condanna di [OMISSIS] a consegnargli la predetta somma oltre interessi dalla data della richiesta.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva dapprima la carenza di contraddittorio per non essere stati coinvolti in giudizio anche gli altri coeredi, e che in ogni caso il suo diniego rispetto alla domanda dell’attore era stato causato dalla omessa produzione della dichiarazione di successione della defunta madre.
Con sentenza n. 1938/2024, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente a ricevere la somma richiesta con conseguente condanna della banca convenuta a consegnargliela, con interessi dal 18.5.2023 sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale dapprima riteneva che nel giudizio in esame non ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il ricorrente e gli altri tre eredi. Nel merito della questione sottesa al suo vaglio, il Tribunale riteneva che il ricorrente avesse dato piena prova della sua qualità di erede, documentando anche le dichiarazioni di successione di entrambi i danti causa, e che dunque avesse pieno diritto ad ottenere la quota a lui spettante, come richiesto, attesi i principi giurisprudenziali che regolavano in tal senso la materia.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, [OMISSIS] proponeva gravame avverso la predetta sentenza, censurando in primo luogo la motivazione a cui il giudice era pervenuto in relazione alla dedotta carenza di contraddittorio, secondo quanto si dirà in seguito, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Nel merito, l’appellante deduceva come la Suprema Corte avesse poi escluso la possibilità per il coerede, nell’ambito di una comunione ereditaria, di pretendere il pagamento di quella che assumeva essere la sua quota, e come il Tribunale non avesse ben esaminato la produzione documentale dell’attore, a sostegno della sua richiesta inoltrata alla banca, del tutto insufficiente a tal fine.
Ciò posto, l’appellante concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata o per la sua riforma integrale con conseguente rigetto della domanda dell’attore proposta in primo grado, e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi, l’appellato si opponeva a qualsiasi motivo di appello, denunciandone la infondatezza e concludeva per il rigetto dell’appello.
All’udienza dell’11.12.2024, fissata ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., le parti discutevano la causa, e la Corte tratteneva il giudizio in decisione.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, l’appellante denuncia la presunta nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per la violazione del contraddittorio, non avendo parte ricorrente evocato in giudizio tutti gli altri coeredi dei due genitori defunti, come prontamente eccepito dalla propria difesa sin dalla costituzione in giudizio. Nello specifico, si censura dunque la parte della motivazione nella quale, dando atto della eccezione sollevata dalla parte convenuta, il Tribunale ha invece ritenuto non necessario integrare il contraddittorio a mezzo della vocatio in jus degli altri coeredi, richiamando una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (la n. 24657/07), secondo la quale, anche in materia ereditaria, ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti perché il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza, con la conseguenza che ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell’intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore.
L’appellante ha tuttavia dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, le medesime Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che “restano estranei all’ambito della tutela del diritto azionato, i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione”, e che con più recente pronuncia, la medesima Corte ha statuito che “in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio nomina et debita ipso iure dividuntur” (Cass. ordinanza 28581/2022).
L’erronea decisione del giudice di primo grado, secondo la tesi dell’appellante, è resa ancora più evidente dalla circostanza di non aver considerato che la parte attrice in primo grado ha agito in giudizio non nell’interesse della comunione ereditaria, ma nell’interesse proprio e in disaccordo con gli altri coeredi, atteso che due di essi avevano altresì diffidato la banca convenuta a non procedere allo svincolo ed al prelevamento autonomo delle quote fra i coeredi, per ragionevoli motivi ostativi alla liquidazione delle quote ex lege. Ciò posto, conclude l’appellante, il Giudice di primo grado ha errato nel non disporre la integrazione del contraddittorio a mezzo della vocatio in jus degli altri tre coeredi, essendo evidente la sussistenza di una situazione di comunione ereditaria e processuale tra le parti. Infine, l’appellante ha dedotto che pronunce ABF ha ritenuto, in più occasioni, legittimo il rifiuto dell’intermediario a liquidare l’eredità o parte di essa in caso di opposizione di uno o più coeredi.
Tale dinamica processuale, così caratterizzata dal vizio del contraddittorio, avrebbe determinato, a dire dell’appellante la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha comportato la lesione del contraddittorio, e dunque la nullità della pronuncia conclusiva, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Cassazione è ormai approdata al principio generale, enunciato in ultimo dalla pronuncia n. 10585 del 18.4.2024, secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
Per completezza di trattazione, è utile ripercorrere i principali passaggi argomentativi che hanno accompagnato la evoluzione giurisprudenziale su tale specifica questione.
Con sentenza n. 11128 del 1992 la Corte di Cassazione ha dapprima negato al coerede il potere di esigere e di ricevere – prima della divisione ereditaria – la quota parte di un credito ereditario per la ragione che anche i crediti ereditari dovessero considerarsi ricompresi nella comunione ereditaria.
In altri termini, con la citata pronuncia, discostandosi dall’orientamento allora tradizionalmente accolto sia in dottrina che in giurisprudenza, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i crediti ereditari, benché divisibili, non si dividono affatto ipso iure tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, con la conseguenza da un lato che anche i crediti del de cuius vengono ad essere oggetto della successiva divisione negoziale o giudiziale tra i coeredi, beninteso ove ancora esistenti a tale data, e dall’altro che gli eredi devono procedere alla divisione dell’asse per poter singolarmente e individualmente esigere la parte del credito spettante a ciascuno di loro.
Significativa, pertanto, la massima di tale pronuncia, che così recita: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere ex artt.727 e 757 c.c.”.
Partendo dalla vicenda sottesa, perfettamente analoga a quella per cui è giudizio in questa sede, le argomentazioni attraverso le quali la Cassazione è giunta ad affermare la non automatica divisione dei crediti ereditari e la loro conseguente inclusione nella comunione ereditaria risultavano fondate, in particolar modo, sulla disciplina di cui agli artt. 727 e 757 c.c.
L’art. 727 c.c. infatti – secondo la Corte – annoverando anche i crediti tra gli elementi di cui si compongono i lotti divisionali confermerebbe implicitamente la inclusione degli stessi nella comunione ereditaria e quindi la circostanza della loro non automatica divisione.
L’art. 757 c.c., inoltre, disponendo l’efficacia retroattiva dell’attribuzione dell’intero credito ricompreso nel lotto divisionale assegnato ad uno solo dei coeredi in sede di divisione ereditaria – sia essa negoziale o giudiziale – rappresenterebbe, ad avviso della Corte, una ulteriore prova che i crediti non si dividono in modo automatico tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie fin dal momento dell’acquisto dell’eredità, acquisto che per effetto della retroattività dell’atto di accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione.
La tesi dell’appartenenza del credito alla comunione ereditaria sarebbe altresì confermata, sempre secondo il ragionamento della Corte, dalla norma contenuta nell’art.760 c.c., articolo in cui sono disciplinati i limiti della garanzia dovuta dai coeredi per il credito assegnato in sede di divisione – e si intende per intero – ad uno dei coeredi.
A conferma di detto orientamento vanno poi segnalate alcune successive pronunce, la n. 640/2000 e la n. 19062/2006, con le quali la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla medesima questione riaffermando il principio della inclusione nella comunione ereditaria dei crediti (divisibili) del de cuius.
Anche in tali pronunce la Corte ha fondato le proprie affermazioni sulle norme contenute negli artt. 727, 757 e 760 c.c., avendo peraltro cura di esplicitare quello che, a suo avviso, sarebbe l’interesse tutelato dal principio della non automatica divisione dei crediti tra gli eredi, e precisamente “l’esigenza di conservare l’integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l’esito della divisione stessa”.
Da ciò, secondo la Corte, discenderebbe poi la ulteriore conseguenza, in ambito processuale, secondo la quale i coeredi “assumono la veste di litisconsorzi necessari nei giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento”.
A chiudere tale evoluzione giurisprudenziale è intervenuta poi una pronuncia a Sezioni Unite, la n. 24657/2020, che afferma: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art.752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c. il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art.760 c.c., che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Nella specie, con tale pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione riaffermano l’indirizzo interpretativo ed i percorsi argomentativi fatti propri dalla sopra citata Cass. 92/11128 e dalle successive Cass. 640/2000 e Cass. 19062/2006 circa l’inclusione dei crediti, anche divisibili, nella comunione ereditaria, con una importante differenziazione, però, da un punto di vista processualistico e di tutela giudiziale del credito: le Sezioni Unite ritengono, infatti, che l’affermato regime di comunione cui sono soggetti i crediti ereditari, ancorché divisibili, non comporti altresì la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore del de cuius. Ciò in quanto, anche in tale ipotesi, sarebbe applicabile il principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo il quale ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. Pertanto ciascun erede, secondo le Sezioni Unite, può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte del credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi.
In ultimo, la pronuncia richiamata in precedenza (Cass. 10585/2024) ribadisce in toto l’orientamento delle Sezioni Unite del 2007, ribadendone principi ed ambiti di applicazione.
Il tema in esame è stato altresì affrontato da numerose pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario, benché di segno contrastante tra loro.
Un gruppo di risalenti pronunce ha infatti statuito che “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria”, con conseguente obbligo per gli Istituti di credito di pretendere l’intervento congiunto di tutti i coeredi in simili fattispecie (n. 2012 del 13 giugno 2012 del Collegio di Milano – n. 283 del 14 gennaio 2013 del Collegio di Roma; n. 421 del 18 gennaio 2013 Collegio Napoli; n. 593 del 30 gennaio 2013 del Collegio di Napoli: n. 469 del 28 gennaio 2014 del Collegio di Milano: n. 2164 del 9 aprile 2014 del Collegio di Milano).
Tuttavia, con la decisione risolutiva del Collegio di coordinamento ABF emessa in data 27.12.2018 n. 17252 (a seguito di segnalazione proposta dal Collegio ABF di Bologna del 20.12.2018), si è ritenuto che l’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte imponesse una rivisitazione delle precedenti decisioni ABF di segno opposto, al fine di evitare interpretazioni divergenti delle stesse norme, confermando pertanto il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui il credito del dante causa caduto in successione viene ad essere parte della comunione ereditaria e non si divide automaticamente tra i coeredi, elaborando però il seguente principio “il singolo coerede è legittimato a far valere dinanzi all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota che per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente, nelle mani del coerede ricorrente, avrò efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno adito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.
I successivi pronunciamenti dei collegi territoriali sono tutti conformi a tale principio.
Ciò posto, alla luce di tutte le considerazioni ampiamente riportate nella giurisprudenza indicata, il motivo è infondato, e va conseguentemente respinto.
Con il secondo motivo di appello, [OMISSIS] appellante, sulla base delle medesime ragioni esposte a fondamento del primo motivo, oltre a criticare la decisione impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio con tutti gli altri coeredi, ne denuncia la improponibilità, ritenendo che a tale conclusioni processuale doveva giungere il Tribunale adito dinanzi alla domanda del singolo coerede, e ciò al fine di conservare l’integrità della massa ereditaria evitando che qualsiasi iniziativa individuale potesse compromettere l’esito della divisione.
Sotto tale profilo, vanno ribaditi tutti i principi in diritto esposti nella confutazione del primo motivo di appello, da richiamarsi anche in riferimento a tale ulteriore profilo di censura, che rendono evidentemente infondato il motivo di appello in esame, per le medesime ragioni ampiamente esposte.
Con il terzo motivo di appello, l’appellante censura la motivazione del Tribunale nella parte in cui si è ritenuto, nel merito, di superare le eccezioni da lei formulata circa la mancanza di cooperazione dell’attore in primo grado, di rendersi parte diligente nel consegnare all’istituto bancario tutta la documentazione necessaria, anteriormente al giudizio, richiesta come presupposto indefettibile ai fini dello svincolo delle somme richieste; nella specie, il Tribunale ha ritenuto effettivamente che il ricorrente, anteriormente al giudizio, avesse dato piena prova della sua qualità di erede, attraverso la documentazione depositata, ed in particolare di avere depositato la dichiarazione di successione di entrambi i de cuius [OMISSIS] e [OMISSIS] presso la Agenzia delle Entrate, superando le eccezioni della banca circa la omessa collaborazione.
L’appellante lamenta, a contrariis, che la banca avesse più volte richiesto al ricorrente di produrre la attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione della de cuius [OMISSIS], munita di codice GLIFO (timbro digitale che avrebbe la funzione di sostituire la sottoscrizione autografa consentendo la verifica della corrispondenza della copia cartacea all’originale documento informatico) nonché le istanze di trasferimento titoli ed i moduli Facta, Aeoi, documenti assolutamente necessari per procedere alla liquidazione delle somme della comunione agli aventi diritto. Tali ultimi documenti, a dire della appellante, erano invece necessari poiché dovevano essere sottoscritti da tutti gli altri coeredi, ed in caso di opposizione degli stessi avrebbero bloccato la possibilità di liquidare le somme richieste.
Dunque, a dire dell’appellante, la mancata produzione da parte del ricorrente di tali documenti, avrebbe integrato un difetto di cooperazione, che avrebbe legittimato la banca ad opporre pieno rifiuto alla sua domanda di liquidazione, ed il Giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo tenuto in debita considerazione tale circostanza, sebbene evidenziata dalla difesa della Banca convenuta.
La tesi dell’appellante è del tutto erronea.
In primo luogo, va evidenziato – conformemente alle deduzioni della parte appellata – che mai alcuna richiesta da parte della banca è stata inoltrata al [OMISSIS] di produzione della dichiarazione di successione di uno dei due defunti corredata dal codice Glifo. L’unica comunicazione in atti è quella inoltrata via PEC in data 13.6.2023, dalla banca al [OMISSIS] con cui il diniego alla sua istanza di liquidazione della quota ereditaria è motivato invece dalla circostanza per cui uno degli altri coeredi, avrebbe indirizzato alla banca, tramite il suo legale, esplicita diffida a non consentire il prelievo delle somme sui rapporti intestati ai defunti, richiamando le condizioni di contratto – di cui si evidenzia, incidentalmente, la contrarietà a principi codicistici – secondo cui, all’intervenuto decesso degli intestatari, i diritti sulle somme loro spettanti andrebbero esercitati da tutti gli eredi congiuntamente. Nessuna specifica indicazione circa la asserita mancanza del codice Glifo su una delle due dichiarazioni di successione, e nessuna specifica richiesta esplicitata al [OMISSIS] di cooperare con la banca nel produrre tale documento mancante.
In secondo luogo, va evidenziato, per tutti i motivi ampiamente esposti nella confutazione del primo motivo di appello, che l’intervenuto diniego di uno dei coeredi alla liquidazione delle somme ereditarie, pro quota, agli altri coeredi, è del tutto inefficace rispetto al diritto del coerede di richiedere per sé la liquidazione della propria quota, e ciò secondo quanto ampiamente ormai sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dalla evoluzione anche della giurisprudenza arbitrale richiamata.
Il motivo in esame è dunque del tutto infondato, non essendo affatto dimostrato – anzi, essendovi prova contraria a tal fine – che il ricorrente non abbia cooperato con la banca nel rendere possibile l’esecuzione della sua legittima richiesta, invero respinta per motivazioni differenti da tale presunto inadempimento, e del tutto infondate, per quanto si è detto.
Infine, del tutto infondata e inefficace è la considerazione, contenuta nel motivo di appello in esame, per cui la richiesta del [OMISSIS] alla banca avrebbe effettivamente riguardato solo una parte del rapporto intestato ai de cuius, e non avrebbe invece investito anche il dossier titoli a loro intestato. Tale considerazione è priva di qualsiasi valenza fattuale e giuridica, e del tutto inefficace a minare la fondatezza della richiesta, non essendoci un obbligo da parte del coerede di far coincidere esattamente la propria richiesta, in termini quantistici, con l’esatto ammontare della propria quota, riguardando tale aspetto rapporti interni tra i coeredi, estranei alla debitrice dell’eredità.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore dell’appellato, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d’Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.20,00, ad € 26.000,00 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all’appello proposto da [OMISSIS] i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli – 3^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1431/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l’appello proposto da [OMISSIS] avverso la sentenza n. 1938/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 16.2.2024.
2. Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’appello proposto.
Napoli, 11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
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La banca non Le liquida la Sua quota del conto del defunto?
Accade spesso. La banca pretende la firma di tutti gli eredi, oppure un fratello si oppone, e il conto resta bloccato per anni. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato che il singolo coerede può chiedere la propria quota del saldo senza dover chiamare in causa gli altri. Mi invii la dichiarazione di successione, la corrispondenza con la banca e mi indichi quanti siete tra gli eredi, così stabiliamo come impostare la richiesta e il passo successivo. Poi ne parliamo nella consulenza online o in studio.
