
In sintesi
La decisione esamina una controversia relativa alla richiesta di cessazione anticipata di un rapporto di comodato gratuito immobiliare. Il proprietario aveva comunicato disdetta prima della scadenza naturale del contratto, richiedendo la restituzione dell’immobile e il risarcimento per occupazione illegittima. Il comodatario ha contestato la validità della disdetta anticipata, sostenendo che la restituzione immediata sarebbe giustificata solo in presenza di urgente necessità del comodante come previsto dall’articolo 1809 del Codice Civile.
Ha concesso la casa a un parente e ora non riesce a riottenerla?
Ha lasciato un appartamento a un figlio, a un fratello o a un amico senza chiedere nulla in cambio, e adesso che Le occorre chi vi abita non lo rilascia. Ha inviato una lettera di disdetta e Le hanno risposto che non basta. Molto dipende da come era sorto quel rapporto, dato che un comodato senza termine si chiude in modo diverso da uno legato a un uso preciso, dove occorre il bisogno urgente previsto dall’articolo 1809. Una lettera formulata male allunga i tempi e fa crescere le spese. Mi invii il contratto, se esiste, e la disdetta inviata, li verifichiamo nella consulenza con l’avvocato, 100 euro online in tutta Italia o in studio.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SENTENZA
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 558 dell’anno 2018 vertente
TRA
[OMISSIS], C.F. [OMISSIS],
rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio D’Asaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo Via XX Settembre n.29 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
[OMISSIS], C.F. [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Falcone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo Via Duca della Verdura n 36 giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, regolarmente notificato, il ricorrente Sig. [OMISSIS] chiedeva la cessazione del rapporto di comodato avente ad oggetto l’immobile sito in Contrada San Michele Sperone, Altavilla Milicia, in catasto al Foglio di mappa n. 13, p.lla 997, sub 3 con conseguente condanna del convenuto Sig. [OMISSIS] al rilascio nonché al risarcimento del danno da occupazione senza titolo dall’01.01.2018 fino alla data di effettiva riconsegna da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento delle spiegate domande esponeva che tra le parti si era concluso un contratto di comodato d’uso gratuito, avente ad oggetto il predetto immobile, con indicazione del termine di durata dal 14.02.2014 al 28.02.2019 e con la previsione di disdetta reciproca “da inoltrare alla controparte per raccomandata entro 30 giorni dalla data di rilascio dei locali” (art. 6 del contratto di comodato d’uso gratuito).
Rilevava che, nonostante fosse stata inviata nel mese di luglio 2017 (ricevuta il 10.08.2017) disdetta dal contratto con richiesta di rilascio entro e non oltre il 31.12.2017, il Sig. [OMISSIS] non vi aveva ottemperato, con conseguente occupazione senza titolo del bene e diritto del comodante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in misura corrispondente al valore locativo di mercato dell’immobile oggetto di causa, da determinare anche a mezzo CTU.
Si costituiva in giudizio il Sig. [OMISSIS], contestando le domande avverse, rilevando come il contratto sottoscritto e richiamato dal ricorrente avesse sostituito in forma scritta un precedente rapporto di comodato d’uso verbale intercorso fin dal 05.05.1993, data in cui il Sig. [OMISSIS], per mezzo del proprio procuratore speciale Sig. [OMISSIS] (genitore del ricorrente), aveva proceduto all’acquisto di “un appezzamento di terreno agricolo, con fabbricato rurale semidiruto di pertinenza posto al piano terra e composto di due vani e camerino”.
Parte resistente assumeva che in forza dei rapporti di fiducia e di amicizia sempre intercorsi tra il Sig. [OMISSIS] e il Sig. [OMISSIS] e, successivamente, con l’odierno ricorrente, lo stesso aveva continuato ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché di pratiche amministrative, nell’interesse ed a vantaggio dell’odierno ricorrente [OMISSIS], in quanto residente fuori dall’Italia, con benefici che si erano “sempre riversati nella sfera giuridica dell’Ing. [OMISSIS] che li ha sempre ratificati.”
Conclusivamente, rilevato come dovesse ritenersi la dissimulazione della durata indeterminata del contratto di comodato verbale del 1993 e la simulazione, in ordine alla durata del termine indicato al 28.02.2019 nel contratto del 2014, senza che fosse ivi prevista la risoluzione anticipata del rapporto, non si opponeva alla consegna dell’immobile alla (pretesa) naturale scadenza del 28.02.2019, altresì specificando che la restituzione immediata del bene come richiesta sarebbe stata legittimamente avanzata solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 1809 cod. civ. di urgente ed imprevisto bisogno del comodante.
Ne conseguiva, ad avviso del resistente, l’inammissibilità della richiesta di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo in considerazione della ritenuta e rilevata scadenza naturale del contratto di comodato alla data del 28.02.2019.
Parte resistente eccepiva, inoltre, l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Il Giudice invitava la parte più diligente a promuovere l’obbligatoria mediazione.
Veniva, quindi, esperito, ad istanza di parte ricorrente, con esito negativo il procedimento di mediazione per mancato raggiungimento di accordo tra le parti: all’incontro partecipava, oltre parte resistente assistita dal proprio legale, la signora [OMISSIS] quale delegata dalla procuratrice generale del ricorrente ed il difensore del Sig. [OMISSIS].
All’udienza del 23.11.2018, la prima successiva al tenutosi incontro presso l’organismo di mediazione, parte resistente eccepiva la nullità della mediazione per assenza dei poteri conferiti al rappresentato per difetto di procura speciale.
Rilasciato, nelle more, in data 15.12.2018 l’immobile oggetto del presente giudizio, le parti all’udienza del 18.01.2019 concordavano che venisse dichiarata, su detto punto, cessata la materia del contendere, insistendo parte ricorrente nella richiesta di CTU per l’accertamento del valore locativo del bene, disposta con ordinanza del 30.03.2018.
Rigettata la richiesta di modifica o di revoca dell’ordinanza ammissiva di CTU avanzata da parte del Sig. [OMISSIS], il CTU depositava la propria relazione.
Il fascicolo già assegnato alla dott.ssa [OMISSIS] e successivamente nel settembre 2021 alla Dott.ssa [OMISSIS] con provvedimento del Presidente del febbraio 2022 veniva riassegnato al sottoscritto giudice. All’udienza cartolare del 14.10.2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente sulla domanda di rilascio dell’immobile va dichiarata cessata la materia del contendere per concorde richiesta delle parti, atteso che in data 15.12.2018 è avvenuto il rilascio dell’immobile.
Parimenti, in via preliminare, deve accogliersi l’eccezione di improcedibilità dell’azione in conseguenza del non valido esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, per difetto di valida procura rilasciata dalla parte istante.
Al fissato incontro ha, infatti, presenziato, in rappresentanza del ricorrente/istante sig. [OMISSIS], la signora [OMISSIS] a sua volta delegata dalla signora [OMISSIS], procuratrice generale del ricorrente.
Al riguardo viene in rilievo il D.lgs. 28/2010 che all’art. 5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i contratti di comodato, l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni), prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell’art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Occorre, altresì, evidenziare che l’art. 8 D.lgs. cit., dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte debba presenziare davanti al mediatore personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale non essendo sufficiente la procura alle liti rilasciata al proprio difensore ex art. 83 c.p.c..
E’ ormai pacifico che nel procedimento di mediazione la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale, non essendo a tal fine sufficiente la procura alle liti, con ciò implicitamente sostenendo la tesi dell’obbligatorietà della partecipazione personale al fine del perfezionamento della condizione di procedibilità.
Ciò in quanto il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 ha natura personalissima e per questo esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale (Cassazione sentenza n. 19346/2021 e già Cass. n. 8473/2019 ivi richiamata).
A tal fine, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi: il rappresentato, cioè trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti.
La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall’art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell’istituto), di rappresentanza della parte assente.
Nel caso di specie, occorre rilevare che il ricorrente, pur provvedendo all’avvio del procedimento, non ha preso parte allo stesso né personalmente né a mezzo di delegato munito di valida procura speciale: risulta agli atti che all’incontro di mediazione sia comparsa la signora [OMISSIS] quale delegata dalla signora [OMISSIS], procuratore generale del ricorrente.
Non risulta, invero, versata in atti, ma solo richiamata in seno all’atto di ratifica, la procura in notaio [OMISSIS] del 31/10/2013, che il ricorrente avrebbe rilasciato alla Sig.ra [OMISSIS] non potendosi, pertanto, in alcun modo evincere le facoltà e/o i poteri della predetta procuratrice speciale [OMISSIS] di procedere alla nomina di rappresentanti per la partecipazione alla mediazione obbligatoria di cui si argomenta.
Peraltro, a sua volta, come evincibile dal verbale di incontro di mediazione del 30.10.2018 la signora [OMISSIS] dichiarava di agire “per procura speciale depositata”, della quale non si ha contezza.
L’invalidità e non sufficienza della conferita rappresentanza del ricorrente/istante in sede di procedimento di mediazione è stata oggetto di tempestiva eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente alla prima udienza successiva all’incontro tenutosi presso l’organismo di mediazione ed al deposito del relativo verbale.
Recentemente pronunziatasi in merito la Suprema Corte con sentenza del 27.03.2019, n. 8473, ha ribadito che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore”, all’uopo precisando che “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.” avente, come precisato anche da successive pronunce di merito, “lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione nonché il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali su cui verte la controversia.” (Tribunale di Oristano, 6 aprile 2022, n. 1949)
La superiore eccezione di improcedibilità è stata, altresì, reiterata anche a seguito di atto di ratifica del sig. [OMISSIS] del 10.01.2019, in ogni caso irrilevante e non sanante degli atti posti in essere da un soggetto privo del potere di rappresentanza in assenza della procura, che non è stata prodotta in atti e legittimante i suoi poteri sostanziali e la facoltà di nominare un sub-procuratore.
Alla luce delle esposte argomentazioni deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione avanzata dal sig. [OMISSIS] relativamente alla domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
Pertanto, di nessun rilievo è la consulenza tecnica disposta ed espletata nel corso del giudizio.
La superiore pronuncia risulta assorbente delle domande svolte nel presente giudizio, costituendo ragione ostativa all’esame del merito delle stesse.
Parimenti non sussistono i presupposti di legge per l’esame della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.
In considerazione dell’esito della lite sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese nella misura del 50% e per porre a carico del ricorrente la rimanente parte del 50% che liquida in favore del Sig. [OMISSIS] in € 1.347,50 oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto in considerazione della pronunzia di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell’immobile;
- dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo proposta dal sig. [OMISSIS] per quanto esposto in parte motiva;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna il ricorrente al pagamento della rimanente parte del 50% che liquida in favore del Sig. [OMISSIS] in € 1.347,50 oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali;
- pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.
Così deciso in Termini Imerese in data 11 maggio 2024.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
Ha concesso la casa a un parente e ora non riesce a riottenerla?
Ha lasciato un appartamento a un figlio, a un fratello o a un amico senza chiedere nulla in cambio, e adesso che Le occorre chi vi abita non lo rilascia. Ha inviato una lettera di disdetta e Le hanno risposto che non basta. Molto dipende da come era sorto quel rapporto, dato che un comodato senza termine si chiude in modo diverso da uno legato a un uso preciso, dove occorre il bisogno urgente previsto dall’articolo 1809. Una lettera formulata male allunga i tempi e fa crescere le spese. Mi invii il contratto, se esiste, e la disdetta inviata, li verifichiamo nella consulenza con l’avvocato, 100 euro online in tutta Italia o in studio.
