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Principio – Cassazione Sezioni Unite 33554/2024

La condotta dell’avvocato che richiede compensi non dovuti o sproporzionati configura un illecito istantaneo che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta è formulata al cliente. Pertanto, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre da tale momento.

Sentenza – Cassazione Sezioni Unite 33554/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Rel.
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1529/2024 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dagli Avvocati Nicolino Zaffina e Marco Pizzutelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Ildebrando Goiran n. 23.

Ricorrente

contro

Ordine degli Avvocati di Verona; Consiglio Nazionale Forense; Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Intimati

avverso sentenza n. 279 del 5. 12. 2023 del Consiglio Nazionale Forense.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere Mario Bertuzzi.

Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’Avv. Nicolino Zaffina per il ricorrente.

Svolgimento del processo

L’avv. A.A. venne sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona su esposto presentato da B.B., in proprio e quale legale rappresentante della Srl A. I., che aveva lamentato di avere ricevuto dal legale, nel giugno 2016, dopo l’interruzione rapporto, esorbitanti richieste dipagamento di compensi professionali, comprensive anche di quanto già corrisposto.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto deliberò di contestare all’avv. A.A. i seguenti capi di incolpazione:
“per aver violato gli articoli 9 (dovere di lealtà) 29, commi quarto e quinto, (richiesta di pagamento) codice deontologico vigente:
a) per aver chiesto somme o non dovute perché già ricomprese nel contratto di consulenza professionale 2016/2016 e 2016/2017, o manifestamente sproporzionate all’attività svolta e che sono state ridimensionate dal Tribunale di Verona con provvedimento 17. 10. 17 nel seguente modo: da 14.223,20 Euro oltre accessori a Euro 5.095,00 oltre accessori per quanto riguarda la sig.ra B.B. come persona fisica e per la B.B. Srl da Euro 47.801,45 oltre accessori a Euro 19.178,00 oltre accessori, da cui andavano inoltre detratti 12.500 Euro non conteggiati dall’avvocato A.A., e pagati il 31/10/2016;
b) per avere richiesto con ricorso ex articolo 702 bis cpc avanti al Tribunale di Verona un compenso maggiore (pari Euro 72.669, 18 oltre accessori di legge) di quello indicato in precedenza nella lettera a mani 13 giugno 2016 (Euro 54.030,74 oltre accessori) senza averne fatto e spessa riserva.

In Verona a far data dal settembre 2016.

All’esito dell’istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina dichiarò l’avv. A.A. responsabile dei fatti contestati e gli irrogò la sanzione della censura. Proposto ricorso da parte del professionista, con sentenza n. 279 del 5. 12. 2023 il Consiglio Nazionale Forense confermò la decisione impugnata.

Il Consiglio Nazionale Forense motivò tale conclusione disattendendo le nuove deduzioni del ricorrente, che aveva invocato, a giustificazione dei fatti, errori commessi dai propri collaboratori di studio, a cui aveva affidato le attività di recupero dei crediti professionali, e dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti ed il giudizio di responsabilità formulati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, risultando provato che il professionista aveva “chiesto somme eccedenti rispetto a quelle che potevano giustificarsi in relazione all’attività svolta o somme non dovute poiché riferibili alle attività già comprese nel contratto di consulenza ed aveva inoltre agito in giudizio per somme superiori a quelle richieste in via stragiudiziale senza alcuna riserva così violando le norme che disciplinano la legittima richiesta di compensi da parte dell’avvocato”. Ritenne, inoltre, la sanzione irrogata della censura la più adeguata al comportamento posto in essere dall’ incolpato, valutato nel suo complesso, segnalando che esso si era articolato in tre condotte disciplinarmente rilevanti sotto i profili dei doveri dettati dall’art. 29, commi 4 e 5, del Codice Deontologico Forense, consistite nell’aver chiesto somme eccedenti rispetto a quelle che potevano giustificarsi in relazione all’attività svolta, nell’aver preteso somme non dovute poiché riferibili alle attività già comprese nel contratto di consulenza annuale e nell’aver agito in giudizio per ottenere somme superiori rispetto a quelle precedentemente richieste al cliente senza alcuna riserva.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l’avv. A.A., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

II P.M. ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 29, commi 4 e 5, e 21 del Codice Deontologico Forense, lamentando che il Consiglio Nazionale Forense non abbia tenuto conto, da un lato, che le condotte ascritte all’incolpato rivestono natura di illecito istantaneo e, dall’altro, che esse erano maturate in un contesto unitario ed integravano, pertanto, un unico “fatto “, da ritenersi posto in essere in data 13. 6. 2016, con l’invio della lettera del legale contenente la richiesta di pagamento del compenso ritenuto esorbitante. Il fatto di rilevanza disciplinare si sarebbe, pertanto, interamente consumato già con la citata missiva, a nulla rilevando l’ulteriore richiesta formulata in giudizio con il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., essendo essa da considerarsi assorbita dalla condotta precedente.Appare pertanto erronea la valutazione della sentenza impugnata, che ha motivato l’applicazione della sanzione sulla base della considerazione che l’incolpato aveva commesso più condotte illecite.

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza per eccesso di potere e motivazione apparente circa la data di compimento dell’illecito.

Il mezzo censura la datazione dei fatti indicata dalla sentenza a decorrere ” dal settembre 2016″, omettendo di considerare il carattere istantaneo della condotta e di esplicare le ragioni di tale accertamento, che appare in contrasto con il dato documentale costituito dalla lettera del 13.6.2016 di richiesta del compenso. Tale incertezza non consente di individuare il momento di consumazione dell’illecito, integrando una motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile.

Si precisa al riguardo che la data di commissione del fatto esplica effetti ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione disciplinare, il cui termine, se la datazione dei fatti fosse correttamente riportata al 13.6.2016, sarebbe spirato nelle more della proposizione del presente ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 4 e 5, del Codice Deontologico Forense, il ricorrente censura l’accertamento della sentenza impugnata secondo cui i compensi da lui richiesti sarebbero manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto alle prestazioni professionali da lui rese.

In particolare, lamenta che il Consiglio Nazionale Forense sia giunto a tale conclusione non, come sarebbe stato suo compito, sulla base di una autonoma e specifica valutazione di raffronto tra l’attività professionale prestata ed il compenso richiesto, ma in via automatica ed acritica dando esclusivo rilievo al fatto che il Tribunale di Verona, decidendo sul ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., aveva notevolmente ridimensionato l’ammontare della sua pretesa.

  1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, sono fondati.

Merita accoglimento, in particolare, l’eccezione di estinzione dell’azione disciplinare per intervenuta prescrizione.

La disciplina sulla prescrizione degli illeciti disciplinari è dettata dall’art. 56 della legge sull’ordinamento professionale forense n .247 del 31.12.2012, che indica il relativo termine in sei anni (comma 1), prevede eventi interruttivi tipici (comunicazione della iscrizione della notizia dell’illecito, notifica della decisione del Consiglio Distrettuale o della sentenza del Consiglio Nazionale Forense), disponendo che dal loro verificarsi il termine di prescrizione riprende a correre, seppure per la durata breve di cinque anni; infine, prescrive che “in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto” (comma 3).

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il regime della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile a un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente seguiva il modello civilistico, ritenendo perciò applicabili gli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con l’effetto della permanenza dell’effetto interruttivo durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione[1].

L’attuale disposizione, secondo l’univoco orientamento di questa Corte[2], seguito anche dal Consiglio Nazionale Forense, introduce un termine finale complessivo ed inderogabile di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersia pena di prescrizione dell’azione disciplinare, al di là degli eventi interruttivi verificatisi.

La matrice penalistica della prescrizione ha portato a ritenere che, nel relativo giudizio disciplinare, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense ed è rilevabile anche d’ufficio, sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali, che restano precluse al giudice di legittimità[2].

  1. In applicazione dei principi sopra richiamati, dagli elementi di fatto riportati nella stessa sentenza impugnata risulta che, nel caso in esame, il termine di prescrizione si è maturato, essendo trascorsi sette anni e mezzo dalla commissione dei fatti.

Merita in proposito sottolineare che entrambi i capi di incolpazione fanno riferimento a richieste di compenso formulate dall’avv. A.A. alla cliente nel corso dell’anno 2016. Le iniziative del legale menzionate sia nei capi di incolpazione che nel corpo della decisione sono, infatti, unicamente la lettera del 13.6.2016 inviata alla cliente ed il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. presentato al Tribunale di Verona, il cui deposito è avvenuto nel 2016, come risulta dal numero di ruolo del relativo procedimento (11868/2016), menzionato nella decisione. Né può essere valorizzata in senso contrario la datazione contenuta nei capi di incolpazione, indicata “a far data dal settembre 2016”, in quanto né nella incolpazione stessa, né nella decisione appaiono indicati atti o condotte del legale ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, tutte avvenute nell’anno 2016.

Non sembra dubbio, inoltre, che, in relazione agli addebiti disciplinari contestati all’odierno ricorrente, la prescrizione debba farsi decorrere dal momento in cui, con la lettera del 13.6.2016 ed il deposito del ricorso exart. 702 bis cod. proc. civ., la condotta addebitata all’incolpato si è consumata[2]. La richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra, infatti, un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesseprotetto dalla norma deontologica.

  1. L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo motivo. La sentenza va quindi cassata senza rinvio, per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.

La circostanza che la prescrizione sia maturata dopo la sentenza del Consiglio Nazionale Forense giustifica la irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità. Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 22 ottobre 2024.Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2024.