
Riassunto
La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia tra un avvocato e il suo ex cliente relativa al pagamento di parcelle professionali. Il caso origina dal 2005 quando l’avvocato [OMISSIS] aveva citato il cliente [OMISSIS] per ottenere il pagamento di onorari per circa 53.000 euro. Il cliente, oltre a contestare l’importo, aveva chiesto un risarcimento danni sostenendo che il professionista avesse adempiuto male ai propri doveri. Il Tribunale di Monza aveva parzialmente accolto la domanda dell’avvocato condannando il cliente al pagamento di circa 47.000 euro, rigettando la richiesta risarcitoria. La Corte d’Appello di Milano aveva poi confermato questa decisione, respingendo entrambi gli appelli. Il caso presenta particolare interesse per la questione del conflitto di interessi dell’avvocato. La Corte territoriale aveva escluso il diritto al compenso per l’attività svolta dall’avvocato per una società collegata al cliente, ritenendo che il professionista avesse violato i doveri deontologici partecipando come rappresentante di terzi all’asta di un immobile della società stessa. La Cassazione ha stabilito importanti principi: il conflitto di interessi dell’avvocato può essere rilevato d’ufficio dal giudice in quanto eccezione non riservata alla parte; la violazione dei doveri deontologici costituisce inadempimento contrattuale che giustifica il mancato pagamento del compenso; l’archiviazione di procedimenti penali o disciplinari non vincola il giudice civile nella valutazione dell’inadempimento professionale.Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 13764 del 31 maggio 2018
Fatti di causa
Nel 2005 [OMISSIS], avvocato, dopo aver ottenuto un sequestro conservativo nei confronti del suo cliente [OMISSIS], lo convenne dinanzi al Tribunale di Monza chiedendo la condanna al pagamento di Euro 53.075,43 a titolo di onorari professionali.
Il legale che La assisteva curava anche gli interessi dell’altra parte?
Chi cerca il conflitto di interessi di un avvocato ha quasi sempre un sospetto preciso, cioè che il professionista a cui si era affidato abbia agito nello stesso affare anche per conto di altri, magari comparendo a un’asta per un terzo. La pronuncia commentata qui ricorda che il conflitto di interessi può essere rilevato dal giudice d’ufficio, senza attendere che sia la parte a sollevarlo, e che la violazione dei doveri professionali incide sulla pretesa di pagamento. Mi porti il mandato, la parcella e gli atti della vicenda in una consulenza da 100 euro, online da tutta Italia o in studio.
Il convenuto si costituì negando che l’onorario dovuto fosse pari alla somma indicata e, in via riconvenzionale, chiese la condanna dell’attore al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi professionali, in particolare per aver agito in conflitto di interessi.
Con sentenza del 3 marzo 2010 n. 900, il Tribunale di Monza accolse la domanda principale nella minor somma di Euro 47.033,27 e rigettò la domanda riconvenzionale. La sentenza venne appellata da entrambe le parti.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2015 n. 921, rigettò entrambi gli appelli. In particolare, ritenne inammissibile per genericità l’appello di [OMISSIS] nella parte relativa all’accoglimento della domanda attorea, e per novità nella parte riguardante l’inadempimento del professionista nell’obbligo di corretta informazione al cliente.
Quanto all’appello incidentale proposto da [OMISSIS] per il pagamento degli onorari relativi all’assistenza prestata alla società Immobiliare Alabama s.r.l., di cui [OMISSIS] era di fatto il dominus, la Corte d’Appello escluse la spettanza di tali onorari ritenendo che l’avvocato avesse violato il dovere deontologico di astenersi dall’agire in conflitto di interessi, partecipando come rappresentante di terzi all’asta di vendita di un immobile della società assistita.
Motivi del ricorso
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale da [OMISSIS] con ricorso fondato su sei motivi, e in via incidentale da [OMISSIS] con ricorso su tre motivi.
Il ricorrente principale lamentava, tra l’altro, violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse rilevato d’ufficio un’eccezione mai sollevata dal convenuto, negando il diritto al compenso per conflitto di interessi senza che fosse stata proposta alcuna domanda di risoluzione contrattuale.
Altri motivi riguardavano la presunta nullità del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, la violazione delle norme sul conflitto di interessi e dei principi in materia di inadempimento contrattuale.
Ragioni della decisione
Sul primo motivo – La Corte ha chiarito che è principio generale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d’ufficio, come ribadito dalle Sezioni Unite.
La circostanza che un avvocato, nell’esecuzione del mandato ricevuto dal cliente, abbia agito in conflitto di interessi arrecandogli pregiudizio, è una eccezione sussumibile nel genus delle condictiones causa data, causa non secuta, ovvero dei fatti impeditivi della domanda di pagamento d’una prestazione priva di giustificazione causale.
La Corte ha precisato che la Corte d’Appello non ha sospeso l’esigibilità della prestazione ma ha rilevato che il professionista non aveva adempiuto la propria prestazione o l’aveva adempiuta in modo privo di utilità per il cliente.
Sul conflitto di interessi – I giudici hanno stabilito che l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione scaturente dal mandato professionale prescinde dalla sussistenza o meno di un illecito disciplinare. La Corte d’Appello si era limitata a rilevare le conseguenze civilistiche dell’illecito deontologico.
L’art. 37 del Codice Deontologico Forense è una norma aperta che lascia all’interprete l’individuazione caso per caso delle condotte qualificabili come conflitto di interessi. L’elencazione nei commi successivi ha valore meramente esemplificativo.
Sulla mancanza di causa del compenso – La Corte ha chiarito un principio fondamentale:
Colui il quale chiede la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto in virtù di un contratto di opera professionale deve allegare e dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto. Tuttavia se emerge che la prestazione per la quale si chiede il compenso non è stata eseguita, viene a mancare uno dei fatti costitutivi della pretesa, in virtù del principio cum nulla subest causa, constare non potest obligatio.
Sull’irrilevanza degli esiti penali e disciplinari – La Suprema Corte ha ribadito che l’irrilevanza penale o disciplinare della condotta non implica necessariamente che essa debba ritenersi “adempiente”, e che né il provvedimento di archiviazione penale né quello disciplinare hanno efficacia di vincolo per il giudice civile.
Sul ricorso incidentale – Il ricorso di [OMISSIS], proposto successivamente al primo, è stato qualificato come incidentale ma dichiarato inammissibile per tardività, non essendo stato proposto entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale.
Dispositivo
La Corte di Cassazione ha:
- rigettato il ricorso principale
- dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per tardività
- compensato integralmente le spese tra le parti
- dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti
Il legale che La assisteva curava anche gli interessi dell’altra parte?
Chi cerca il conflitto di interessi di un avvocato ha quasi sempre un sospetto preciso, cioè che il professionista a cui si era affidato abbia agito nello stesso affare anche per conto di altri, magari comparendo a un’asta per un terzo. La pronuncia commentata qui ricorda che il conflitto di interessi può essere rilevato dal giudice d’ufficio, senza attendere che sia la parte a sollevarlo, e che la violazione dei doveri professionali incide sulla pretesa di pagamento. Mi porti il mandato, la parcella e gli atti della vicenda in una consulenza da 100 euro, online da tutta Italia o in studio.
