
I limiti del conguaglio nella divisione giudiziale: il principio di proporzionalità nella ripartizione ereditaria
La Corte di Cassazione affronta una questione centrale nel diritto successorio relativa ai limiti quantitativi del conguaglio nella divisione giudiziale. La pronuncia chiarisce che quando l’importo del conguaglio risulta sproporzionato rispetto al valore della quota spettante ai coeredi, viene meno la “comoda divisibilità” dell’asse ereditario, rendendo necessario il ricorso alla vendita all’incanto secondo l’articolo 720 del Codice Civile.
Le propongono un conguaglio in denaro al posto della Sua quota?
La divisione deve avvenire in natura quando i beni sono comodamente divisibili, e il conguaglio in denaro è un correttivo che non può diventare il modo per liquidare chi non intende vendere. Mi invii le visure dei beni, la denuncia di successione e l’eventuale progetto di divisione oppure la perizia. Esamino la posizione e Le dico se la proposta è contestabile. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.
Il caso riguarda la divisione di un patrimonio immobiliare tra diversi eredi, dove la Corte d’Appello aveva disposto assegnazioni che comportavano per alcuni condividenti l’obbligo di versare conguagli per un importo superiore al valore stesso della loro quota ereditaria. Tale soluzione viene censurata dalla Suprema Corte come incompatibile con la funzione perequativa del conguaglio.
La decisione stabilisce un principio fondamentale: il conguaglio deve limitarsi a correggere le contenute differenze di valore tra le quote, non può trasformarsi in un meccanismo che imponga ai coeredi oneri economici sproporzionati. Quando questo equilibrio viene meno, il giudice deve orientarsi verso soluzioni alternative previste dalla legge.
Il pronunciamento rappresenta un importante chiarimento sui criteri di valutazione della divisibilità dell’asse ereditario, stabilendo parametri oggettivi per individuare quando la divisione in natura cessi di essere praticabile e diventi necessario il ricorso alla vendita forzata.
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Repubblica Italiana – In Nome del Popolo Italiano
La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. TEDESCO Giuseppe – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere Rel.
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26657/2020 R.G. proposto da:
[OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], domiciliati in Palermo, Piazza Sellerio n. 34, presso lo studio degli avvocati PATANELLA SILVANA, PATANELLA VITO che li rappresentano e difendono.
– RICORRENTI –
contro
[OMISSIS], elettivamente domiciliato in ROMA, Via Villa Grazioli n. 29, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVETTA CARLO.
– CONTRORICORRENTE –
nonché
RISCOSSIONE SICILIA Spa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GP DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato GALLO ACCURSIO che lo rappresenta e difende
– CONTRORICORRENTE –
e
[OMISSIS], domiciliata in Palermo, Piazza Sturzo n. 40 presso lo studio dell’avv. RIZZO GIOVANNI, che la rappresenta e difende.
– CONTRORICORRENTE –
nonché contro
CREDITO FONDIARIO C.C.R.V.E. PROVINCE SICILIANE E RISCOSSIONE SICILIA Spa – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO.
– INTIMATI –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 2431/2019, depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 724/2014 il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domande di [OMISSIS] nei confronti delle sorelle [OMISSIS] e [OMISSIS] e dei nipoti [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], figli del fratello premorto [OMISSIS], ha dichiarato aperta la successione del padre [OMISSIS], ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore della figlia [OMISSIS], reintegrando la quota di legittima di competenza dell’attore e di [OMISSIS]; con sentenza definitiva n. 6789/2015, ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili attribuiti a [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], provvedendo alle relative assegnazioni e ai relativi conguagli.
La sentenza, appellata da [OMISSIS], è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Palermo, che ha disposto le seguenti assegnazioni: a) in favore di [OMISSIS] l’intera proprietà dell’immobile sito in [OMISSIS], Corso [OMISSIS], piano primo; b) in favore di [OMISSIS] la quota pari a un terzo dell’immobile sito in [OMISSIS], Corso [OMISSIS]; c) in favore di [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], in quote uguali fra loro, l’intera proprietà dell’immobile sito in [OMISSIS], Corso [OMISSIS], piano terra e piano scantinato, con obbligo di conguaglio di Euro 237.950,00 in favore di [OMISSIS] e di Euro 432.950,00 in favore di [OMISSIS].
La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo è chiesta da [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] con ricorso in tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi [OMISSIS], nella qualità di erede testamentaria della defunta [OMISSIS], [OMISSIS] e la Riscossione Sicilia Spa.
Il Credito fondiario C.C.R.V.E. per le Province Siciliane e la Riscossione Sicilia Spa non hanno proposto difese.
I ricorrenti e [OMISSIS] hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che [OMISSIS], deceduta in corso di causa, aveva inizialmente chiesto che, previo scioglimento della comunione ereditaria, le fosse assegnato l’immobile di Corso [OMISSIS], piano terra e scantinato, e che la Corte d’Appello abbia modificato l’assegnazione richiesta tardivamente in appello, attribuendole un terzo indiviso di un piccolo locale ubicato in Corso [OMISSIS], angolo via [OMISSIS], in proprietà per due terzi della [OMISSIS] Srl
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la nuova richiesta di assegnazione proposta in appello e confermare l’assegnazione secondo le preferenze iniziali espresse da [OMISSIS], attribuendole il bene sito in Corso [OMISSIS], in luogo del civico [OMISSIS].
Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell’assetto complessivo della successione e, in particolare, che la sorella [OMISSIS] aveva ricevuto anche la disponibile e aveva ottenuto l’assegnazione dell’immobile di maggior pregio (la villa in località [OMISSIS]), divenendo l’unica dei condividenti a poter sostenere il gravoso conguaglio posto a carico dei ricorrenti in un importo pari al valore delle porzioni, per giunta disponendo l’assegnazione dello scantinato che comunicava con un immobile della società, estranea alla successione.
2. Va esaminato con priorità il terzo motivo che è fondato; le restanti censure sono assorbite.
Le censura merita accoglimento nella parte in cui contesta l’assegnazione delle porzioni sotto il profilo della eccessiva gravosità del conguaglio, ponendo il quesito di puro diritto circa la funzione e i limiti quantitativi del conguaglio nell’ambito della divisione giudiziale.
2.1 La successione era regolata dal secondo testamento del 2.10.1998 con cui il de cuius aveva devoluto il proprio patrimonio ai figli, lasciando l’intera disponibile alla figlia [OMISSIS].
Quest’ultima aveva ricevuto solo beni in proprietà esclusiva, mentre [OMISSIS] aveva ricevuto sia la proprietà esclusiva di due cespiti, sia quote degli immobili di Corso [OMISSIS].
[OMISSIS] e [OMISSIS] avevano invece ricevuto talune quote degli immobili in Via [OMISSIS] e di quelli ubicati in Corso [OMISSIS].
Quindi, i beni siti in via [OMISSIS] erano in comunione ereditaria tra i fratelli [OMISSIS] e [OMISSIS]; gli immobili ubicati in via [OMISSIS] erano in comunione tra tutti i coeredi, ad eccezione di [OMISSIS].
Il Tribunale, con sentenza n. 724/2014, aveva reintegrato per equivalente [OMISSIS] e [OMISSIS] nella quota di legittima ed aveva condannato la sorella [OMISSIS] al pagamento rispettivamente di Euro. 116.659,53 ed Euro. 24.384,27 a titolo di conguaglio; aveva – inoltre – dichiarato inammissibile l’azione di riduzione proposta da [OMISSIS], rimasto titolare delle sole quote ricevute per testamento.
Con la successiva sentenza n. 6789/2015 il giudice di primo grado aveva sciolto la comunione sui beni ricevuti dai fratelli [OMISSIS] (e per quest’ultimo, dai suoi eredi, odierni ricorrenti), [OMISSIS] e [OMISSIS], aveva determinato il valore delle singole quote sui beni in comunione in Euro. 492.250,00 ed aveva attribuito le porzioni, sul presupposto della divisibilità dell’asse:
a) a [OMISSIS] l’intera proprietà dell’immobile sito in [OMISSIS], Corso [OMISSIS], piano primo, con conguaglio a ricevere da [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], in solido, di Euro 237.950,00;
b) a [OMISSIS] la quota pari a un terzo dell’immobile sito in [OMISSIS], Corso [OMISSIS], con conguaglio a ricevere da [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], in solido, di Euro 432.950,00;
c) agli eredi di [OMISSIS], in quote uguali fra loro, l’intera proprietà dell’immobile sito in [OMISSIS], Corso [OMISSIS], piano terra e piano scantinato, con obbligo di versamento di Euro 237.950,00 in favore [OMISSIS], e di Euro 432.950,00 in favore [OMISSIS] a titolo di conguaglio.
La Corte distrettuale ha ritenuto che tale soluzione fosse da preferire anche perché il conguaglio che i ricorrenti avrebbero dovuto corrispondere, e che la stessa Corte ha ritenuto gravoso, sarebbe stato ripartito tra tutti i successori di [OMISSIS], divenendo sostenibile, avendo essi ricevuto l’immobile di maggior pregio.
2.2. Occorre anzitutto considerare che nel caso in cui l’asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché si proceda alla ripartizione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché, in tal caso, il singolo condividente ha – di norma – diritto ad una porzione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere
(Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023).
Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell’asse
(Cass. 7961/2003; Cass. 12965/2019)
e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c.
Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell’obiettivo della divisione in natura
(Cass. n. 726/2018; Cass. 19104/2019).
Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative, delle eventuali differenze di valore di ciascun bene o per l’entità dei conguagli, ai sensi dell’art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto
(Cass. n. 3139/2023).
Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero Euro 237.950,00 a [OMISSIS] ed Euro 432.950,00 a [OMISSIS], ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quota ad essi spettante, pari ad Euro 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata.
In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 30 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2026.
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