
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Ha un contenzioso sulla locazione da affrontare insieme?
Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.
Il Sig. ………………………… nato a …………… il ……………codice fiscale …………… e la sig.ra …………… nata a …………… il ……………codice fiscale …………… entrambe residenti a ……………di seguito denominati LOCATARI
CONCEDONO IN LOCAZIONE
Al sig/sig.ra ……………nata ad ……………il ……………codice fiscale ……………, residente in ……………scala ……………, piano …………… int. ……………, di seguito denominata CONDUTTORE,
CHE ACCETTA
l’unità immobiliare posta in Aversa (CE) alla ……………scala ……………, piano …………… int. …………… composta da …………… vani catastali, oltre ……………, incluso i diritti sulle aree condominiali esterne.
Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare:
Appartamento – foglio ……particella ………sub …… – r.c. € …………… nel Comune di ……………. (…..).
certificazione energetica: il CONDUTTORE dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e di aver preso visione dell’Attestato di Prestazione Energetica e di conoscere quindi la classe di prestazione energetica relativa all’immobile da locare.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: l’immobile è composto da ……………………………………………………oltre area condominiale esterna per il parcheggio scoperto delle auto e …………….
La locazione è destinata ad uso abitazione del CONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 + (2), dal ……………al ……………… e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte dei LOCATORI che intendano adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Nel caso in cui i LOCATORI abbia riacquistato la disponibilità dell’unità immobiliare alla prima scadenza e non l’adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
Il canone annuo di locazione è convenuto in euro …………… (euro ……………//00), oltre le spese condominiali ed oneri accessori. Il canone sarà corrisposto ai LOCATORI in dodici rate mensili anticipate di euro ……………,00 (euro ……………/00) cadauna, versata a mezzo contanti o altra indicazione riferita dai locatori, direttamente presso l’abitazione degli stessi, entro il …………… di ogni mese. Il mancato pagamento di una sola delle rate del canone mensile di locazione, decorso il tempo massimo di cinque giorni dalla scadenza della predetta rata, costituisce il conduttore in mora, in ogni caso e qualunque ne sia la causa, con la conseguente rescissione del contratto a causa e spese del conduttore, senza bisogno di diffida o speciale atto di costituzione in mora.
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato fra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ………………. (……..) , depositato il ………….. presso detto Comune il …………. (…..), prot. ………...
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il conduttore versa ai LOCATARI (che con la firma del contratto ne rilasciano, in caso, quietanza) una somma di euro ……………,00 (euro ……………//00) pari a due mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 4
(Spese ed oneri a carico del conduttore)
Sono interamente e completamente a carico del CONDUTTORE tutte le spese relative alle riparazioni ordinarie di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. così come ogni altra spesa ordinaria inerente agli impianti ed ai servizi.
Cedono a carico del CONDUTTORE le spese condominiali nella misura prevista dalla Tabella Oneri e Accessori allegato D al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. serie generale n.62 del 15/03/2017). Il conduttore corrisponderà all’Amministratore del Condominio la misura intera degli oneri condominiali richiesti salvo conguaglio in sede di approvazione consuntivo. Per quanto ivi non previsto, le parti richiamano le norme vigenti, gli usi locali, le tabelle concordate tra le organizzazioni della proprietà e dei conduttori.
Articolo 5
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi di fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l’immobile risulti dotato.
Articolo 6
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
I LOCATORI provvederanno alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE, senza che questi corrispondano alcuna quota.
Articolo 7
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all’uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né ai LOCATARI, i LOCATARI sono tenuti a a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al CONDUTTORE – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E’ fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l’utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nelle premesse del presente contratto. L’inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATORI di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 9
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare l’unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell’edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo dell’unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATORI, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora l’unità immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest’ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATORI della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell’uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall’inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel “Regolamento di condominio” ove esistente, ovvero, in mancanza, nel “Regolamento generale per gli inquilini” registrato per la provincia in cui si trova l’immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATORI, contestualmente alla consegna delle chiavi.
La LOCATORI si riserva il diritto di far eseguire, sia all’interno che all’esterno dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto, tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 10
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in buono stato d’uso, adatti all’uso convenuto e di suo totale gradimento, adeguati alle sue specifiche esigenze e, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATORI da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
Articolo 11
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATORI i locali in buono stato d’uso così come pervenuti alla data della consegna, sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall’uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATORI purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all’atto della riconsegna dell’alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 12
(Modifiche e migliorie)
E’ vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto dei LOCATORI e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d’uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a beneficio dei LOCATORI, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 13
(Manutenzione straordinaria)
Le spese di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione di interventi di carattere straordinario sull’edificio (ristrutturazione, sostituzione di impianti, ecc) sono a carico dei LOCATORI. Viene inoltre pattuito che, qualora si eseguano sull’immobile o nell’edificio condominiale rilevanti opere (anche se non improrogabili) atte a conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione, ricostruzione, o rinnovazione di impianti, le parti fanno espresso riferimento agli artt. 23 L. 392/78 e 1584 Codice civile.
Articolo 14
(Divieti)
E’ vietato al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all’esterno dell’unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATORI, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell’esterno dell’immobile. E’ fatto altresì divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso dei LOCATORI, che potrà indicare le modalità di installazione. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione dei LOCATORI.
Essendo l’unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo15
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATORI da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATORI per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell’esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATORI da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall’uso del gas, dell’acqua o dell’elettricità.
Articolo 16
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATORI da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l’effettuazione di tali interventi.
Articolo 17
(Visite)
La LOCATORI, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell’unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATORI un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l’orario di visita verrà del pari concordato, e sarà comunque compreso nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 18
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATORI di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 19
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo – che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 20
(Cedolare secca)
Il locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 denominata “cedolare secca”. Pertanto la registrazione fiscale di tale contratto non comporterà alcun pagamento di imposta di registro o imposta di bollo. Non verrà inoltre applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l’applicazione di tale regime di tassazione, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l’aumento del canone in base all’indice ISTAT.
Articolo 21
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s’intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
Letto, approvato e sottoscritto
………………., li, ………………….
Il locatore ………………………………….
Il conduttore ………………………………
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20 e 21 del presente contratto.
Il locatore ………………………………….
Il conduttore ……………………………….
Ha un contenzioso sulla locazione da affrontare insieme?
Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.
