
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431
Sta per firmare un contratto d’affitto copiato da un modello?
Il facsimile che ha appena letto è soltanto un esempio. Un contratto reale cambia con la durata scelta, con la cedolare secca, con il deposito cauzionale, con le spese condominiali e con ciò che potrà fare se l’inquilino smette di pagare. Un modello reperito online e compilato in fretta mostra le sue lacune proprio quando occorre inviare la disdetta o chiedere lo sfratto. Lo Studio redige il contratto su misura oppure verifica quello che Le è già stato consegnato, prima della firma e della registrazione. Mi invii la bozza su WhatsApp e Le indico costo e tempi della verifica.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
LOCATORE il sig. Mario Rossi, nato a ….., (C.F. …..), residente in ….. alla via ….. N. …..;
CONDUTTORE il sig. Vincenzo Giallo, nato a ….., (C.F. …..), residente in ….. alla via ….. N. …..;
si conviene la locazione della seguente unità: appartamento sito in Canicattì alla via Roma N. 41, piano I, in buono stato composto da n. 4 vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì , estremi catastali ….., Certificazione Energetica redatta in data ….. da ….., Comune di ….. Sportello Unico, PG n. ….. che viene consegnata al conduttore, il quale dichiara anche di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica, nonché copia del relativo attestato inerente l’unità immobiliare locata (ai sensi dell’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 192/2005, così come modificato D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014).
La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.
1) La durata della locazione è stabilita in anni quattro dal 10/05/2017 al 10/05/2021 e con rinnovo quadriennale dal ….. al ….., allorché andrà a cessare, previa disdetta almeno sei mesi prima. Il locatore può, alla prima scadenza del contratto, avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i casi previsti e nelle modalità dell’art. 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431. Infatti, la dichiarazione motivata di diniego di rinnovo alla prima scadenza deve essere comunicata dal locatore, mediante lettera raccomandata pervenuta al domicilio del conduttore almeno sei mesi prima della scadenza.
2) Il canone è convenuto nella misura di € 450,00 mensili – € 5.400,00 annui – da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 1 di ciascuna mensilità, in valuta legale, al domicilio del locatore, o nei modi indicati dal locatore.
3) Il canone viene aggiornato ogni anno, automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore, nella misura del ….. % della variazione ISTAT verificatasi nell’anno precedente.
4) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ….. pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, maggiorato degli interessi legali maturati, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
5) Sono interamente a carico del conduttore le spese condominiali relative alla ordinaria amministrazione, nella cifra di Euro ….. annui, salvo conguaglio, restando a carico del locatore le spese di straordinaria amministrazione. Il conduttore avrà diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione,
6) A carico del conduttore ricadranno tutti gli altri oneri accessori come per legge.
7) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo. Il mancato pagamento totale o parziale della mensilità dovuta e/o degli oneri accessori o delle spese condominiali nella misura prevista dalla legge e, comunque, nel termine massimo di giorni venti dalla scadenza, costituirà il conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto.
8) La destinazione dell’immobile sarà per esclusivo uso abitativo del conduttore e dei componenti la sua famiglia. E’ espressamente vietato al conduttore sublocare, concedere in uso o comodato, modificare la destinazione d’uso in tutto o in parte dell’immobile locato, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. La clausola è essenziale.
9) Il conduttore dichiara di accettare il regolamento condominiale come parte integrante del presente contratto e quant’altro sarà deciso dall’assemblea condominiale. Il conduttore si impegna ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed i divieti stabiliti nel regolamento medesimo, ivi compresi quelli relativi al rispetto delle regole igieniche e di civile convivenza.
10) Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con diligenza del buon padre di famiglia. Il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e degli impianti e apparecchiature esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all’art. 1609 c.c. Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne tempestivamente comunicazione scritta al locatore.
11) Il conduttore dovrà consentire, per giustificati motivi e previo avviso, l’accesso all’immobile da parte del locatore o suoi incaricati.
12) Il conduttore esonera espressamente i locatori da ogni responsabilità per danni indiretti che potessero derivargli per fatto doloso o colposo di terzi in genere, interruzione di servizi ed utenze domestiche ed eventuali rigurgiti di fogna. Il conduttore è direttamente responsabile verso la locatore ed i terzi dei danni causati per sua colpa o negligenza da spandimenti di acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso o incuria nell’uso della cosa locata.
13) Il conduttore espressamente si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria dell’immobile, senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eventualmente eseguiti dal conduttore, se non diversamente stabilito per iscritto, resteranno a favore del locatore, senza alcun compenso, anche se autorizzati.
14) Il conduttore dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, obbligandosi a restituire l’immobile e gli impianti, al termine del periodo di locazione, nello stesso stato, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui l’immobile venga restituito in condizione differenti da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico del conduttore.
15) E’ concessa al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 3, comma 6, L. n. 431/1998, dandone comunicazione almeno 6 mesi prima, con lettera raccomandata a/r inviata al locatore.
19) Le spese di registrazione, anche per le future annualità, sono a carico delle parti al 50%, mentre sono a totale carico del conduttore le spese di bollo e quietanza.
Napoli, 09/05/17
LOCATORE …..
CONDUTTORE …..
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto con particolar riferimento agli artt. da 1 a 20 del contratto, dichiarano espressamente di accettarle.
Napoli, 09/05/07
LOCATORE …..
CONDUTTORE …..
Sta per firmare un contratto d’affitto copiato da un modello?
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