Risarcimento del danno, assistenza legale

In sintesi

La controversia riguarda la protezione di denominazioni innovative nel campo odontoiatrico. Il ricorrente sostiene la violazione di termini tecnici da lui creati per descrivere metodologie terapeutiche specifiche. La questione verte sulla legittimità dell’appropriazione di neologismi professionali e sulla conseguente richiesta di cessazione dell’uso improprio con relativo risarcimento economico.

Un altro professionista utilizza il nome che ha ideato per il Suo metodo?

Ha creato il nome di una tecnica o di un servizio, lo utilizza da anni nel Suo studio, e ora lo ritrova nella pubblicità di un ex collaboratore o di un concorrente. A volte scopre perfino che lo ha registrato lui a nome di una società. Conta chi ha iniziato a utilizzarlo per primo e in quale modo, contano i Suoi documenti più risalenti, contano gli impegni di riservatezza sottoscritti da chi collaborava con Lei e conta la data della registrazione. Prima di inviare comunicazioni di Suo pugno, che rischiano di indebolire la Sua posizione, mi invii il nome, le schermate dell’uso da parte dell’altro e i Suoi documenti. Predispongo la diffida.

Faccia predisporre la diffida

Corte d’Appello di L’Aquila – Sentenza n. 697/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D’Appello di L’Aquila
R.G. 697/2023

La Corte D’Appello di L’Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 697/2023 R.G.,
vertente
tra

[OMISSIS], rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Longarini, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55, elegge domicilio, giusta procura in atti;
appellante

e

[OMISSIS], [OMISSIS] in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Leonardo Cristoforo Fieri, Daniele Ceccarelli, Alessia Nuciari ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei medesimi procuratori in Roma, Via Fucini, n. 204, giusta procura in atti,
appellati

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 383/2023, pubblicata in data 24/05/2023

CONCLUSIONI:

per parte appellante: “CHIEDE che l’Ecc.ma Corte di Appello dell’Aquila, previa fissazione della udienza di discussione della causa, in totale riforma della sentenza impugnata con il presente atto, previa adozione di provvedimento in via cautelare ed urgente inaudita altera parte, voglia inibire al Sig. [OMISSIS] ed alla [OMISSIS] (nonché ad ogni terzo non autorizzato), ogni ulteriore utilizzo del neologismo “Implantosofia ed Odontoiatria Biologica” e delle tecniche alle stesse correlate e disporre il sequestro di tutto il materiale recante l’utilizzo del predetto marchio contraffattorio nonché della documentazione contabile, il ritiro del materiale pubblicitario. Con condanna dei resistenti al pagamento di un importo di euro 516,46 (od a qualsiasi altra somma che riterrà equa e\o di giustizia) per ogni giorno di violazione dell’ordine giudiziale, ed ordinare, a spese della convenuta, la pubblicazione della sentenza on line con un risalto pari a quello del sito.

Voglia, infine, la Corte di Appello dichiarare la illegittimità e comunque la nullità del marchio registrato dai resistenti e per l’effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, anche per perdita di chanches cagionati con la propria

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria si chiede, inoltre, interrogatorio formale dell’appellata ed all’esito prova per testi in ordine alle seguenti circostanze di fatto già articolate nel ricorso introduttivo:

  1. “Vero che solo alla fine del 2016 ha fatto accesso in tale consolidato e vivace contesto professionale il Sig. [OMISSIS] e ciò per essersi presentato dinanzi ai responsabili della clinica Sorriso & Salute’, quale implantologo con auto referenziate competenze in implantologia metal-free.
  2. “Vero che all’interno della clinica il Sig. [OMISSIS] ha avuto modo di collaborare con il Dr. [OMISSIS] che già da svariati anni prima dell’incontro con il resistente, propugnava scientificamente la prassi clinica che egli stesso, con un neologismo di proprio conio ha definito “Odontoiatria Biologica (tanto che già nel 2003 aveva organizzato il primo Congresso Mondiale di Odontoiatria Biologica ad Abano Terme. – “I nuovi paradigmi dell’Odontoiatria ‘Metal-Free’: Metalli Pesanti Endorali ed Immunocompatibilità”- con i migliori relatori a livello internazionale tra cui il Prof. [OMISSIS] da Losanna, inventore degli impianti metal-free in zirconia).
  3. Vero che in questo contesto in cui il ricorrente si è circondato di collaboratori che avessero l’intenzione di partecipare alla formazione e diffusione di quella nuova prassi clinica che egli stesso, con un neologismo di proprio conio aveva definito “Odontoiatria Biologica” il resistente è venuto a conoscenza del neologismo “Implantosofia”, anch’esso coniato dal Dr. [OMISSIS].
  4. Vero che quest’ultimo, come è normale e fisiologico in un consesso di studio, non aveva motivo di dubitare di coloro che frequentavano il proprio contesto lavorativo; perciò, ha sottoposto al Sig. [OMISSIS] ed ad altri autori la stesura, di un capitolo, appunto riguardante l'[OMISSIS], nel nuovo libro che egli, ricorrente, stava redigendo e che sarebbe stato pubblicato nel mese di ottobre 2020: “Medicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la seconda opportunità””
  5. Vero che on quel contesto di studi, tuttavia, la segretezza del neologismo “implantosofia” e della prassi allo stesso sotteso, era dichiarata e nota a tutti i collaboratori.
  6. Vero che era noto ai protagonisti del progetto de quo che per garantirla il capitolo era stato inizialmente dissimulato come ‘Implantologia bio-ceramica’.
  7. Vero che in data 17.02.2018, presso la Clinica Sorriso e Salute, in occasione di un incontro finalizzato alla creazione di un network di cliniche di Odontoiatria Biologica che avrebbe utilizzato procedure e marchi (come era il caso di ‘[OMISSIS]’) ideati dal ricorrente, era stato fatto firmare al [OMISSIS] che vi aveva partecipato insieme ad altre 12 persone di cui altri 9 colleghi medici e odontoiatri provenienti da varie parti d’Italia, un documento di riservatezza rispetto a tutte le informazioni acquisite. (doc.2 impegno di riservatezza)
  8. Vero che in tale quadro storico di fermento scientifico intorno alla figura del Dr. [OMISSIS], fondato sulla reciproca fiducia, il ricorrente, qualche mese dopo è venuto casualmente a conoscenza del fatto che il Sig. [OMISSIS] aveva iniziato ad utilizzare il neologismo “Implantosofia” per pubblicizzare la propria attività.
  9. Vero che il resistente è stato convocato urgentemente in clinica nel mese di ottobre 2018 ove è stato redarguito dal Dr. [OMISSIS] per l’uso non autorizzato del termine “Implantosofia”; l’incontro è avvenuto in presenza dell’amministratore della struttura dottor [OMISSIS] che ha contribuito a rinforzare il richiamo ai doveri cui il [OMISSIS] era stato chiamato a rispettare sia verbalmente e attraverso l’impegno scritto di segretezza. Nell’occasione il [OMISSIS] ha riconosciuto la paternità del ricorrente sul neologismo de quo, ha perciò assicurato che avrebbe ritirato ogni riferimento all'[OMISSIS] ed ha giustificato tale condotta con il fatto che non aveva compreso si trattasse di informazioni riservate.”

In ordine a tali circostanze di fatto, in particolare, si chiede che vengano ascoltati i sommari informatori indicati nel ricorso introduttivo, signori: [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], Dott. [OMISSIS], Dott. [OMISSIS], Dott. [OMISSIS], Dott. [OMISSIS], Sig. [OMISSIS] Sig. [OMISSIS] Prof. [OMISSIS], Signora [OMISSIS] Prof. [OMISSIS] Dott. [OMISSIS] [OMISSIS], Signora [OMISSIS], [OMISSIS],

Si insiste per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza poiché controparte non avrebbe le capacità finanziarie per restituire quanto ottenuto in adempimento della sentenza impugnata i cui motivi di ingiustizia sono tali, peraltro, da legittimare l’appellante a chiederne la sospensione dell’efficacia esecutiva. Egli, tra l’altro, ha una condotta tutt’altro che rassicurante. Non solo ha disattivato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ma non risulta più iscritto all’Ordine dei medici in Italia Non è un caso che in un procedimento di responsabilità professionale cagionato dal resistente, è stato necessario procedere alla notifica ordinaria della chiamata in causa anziché con pec […]”;

per parte appellata: “Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuti infondati tutti i motivi di gravame esposti dal ricorrente, rigettare integralmente l’appello e confermare la sentenza n. 383/23 R.G. n. 1551/20 del tribunale de L’Aquila. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 383/2023, il Tribunale di L’Aquila, Sezione Specializzata in materia di Impresa rigettava le domande proposte da [OMISSIS] nei confronti [OMISSIS] e [OMISSIS] e volte sostanzialmente ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato da quest’ultima, consistente nel neologismo “implantosofia e odontoiatria biologica”, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

1.2. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava:

1.3. Nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado, veniva rigettata l’istanza di parte attrice avente ad oggetto l’inibitoria dell’utilizzo del marchio nonché il sequestro di tutto il materiale in uso alle parti convenute. L’ordinanza di rigetto del G.I. veniva reclamata dinanzi al Collegio, che, respinto il reclamo, la confermava integralmente, condividendone integralmente l’impianto motivazionale.

1.4. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:

a) nella pregiudiziale inammissibilità dell’istanza di parte attrice avente ad oggetto la reiterazione delle istanze istruttorie contenute nell’atto introduttivo del giudizio. Ciò in quanto, trattandosi non di articolazione di istanze istruttorie, bensì di mera dichiarazione di idoneità a testimoniare di circa 20 soggetti, difettavano i requisiti previsti dall’art. 244 c.p.c. in relazione alla formulazione dei fatti in separati capitoli di prova nonché all’indicazione, in relazione ai medesimi, dei singoli testi, tra quelli indicati, idonei a testimoniare. In secondo luogo, non avendo presenziato alla prima udienza del giudizio e non avendo richiesto l’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., l’attore aveva di fatto impedito e/o rinunciato all’istruttoria della causa;

b) quanto al merito, nel difetto di prova circa la titolarità del diritto morale del neologismo nonché in relazione al preuso del marchio da parte dell’attore.

2. Avverso tale sentenza, proponeva appello [OMISSIS] censurando la decisione sulla base di due motivi di gravame. In particolare, con un primo motivo viene censurata la statuizione concernente la inammissibilità delle istanze istruttorie contenute nell’atto introduttivo del giudizio. Con un secondo motivo, viene contestata la decisione per aver erroneamente ritenuto il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio in relazione all’ideazione del neologismo, nonché in relazione al preuso del marchio.

3. Si costituivano in giudizio [OMISSIS] e [OMISSIS] contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo l’integrale rigetto dell’appello.

4. Ritiene questa Corte che l’appello sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

5. In ordine al primo motivo, l’appellante – dopo aver preliminarmente precisato che i capitoli sui quali interrogare i testi sarebbero stati articolati nel ricorso, tale essendo l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non essendosi mai verificato alcun mutamento di rito – ha argomentato come, seppur l’indicazione specifica dei fatti sia giustificata dall’esigenza del giudice di valutare l’ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale, la giurisprudenza dominante ritenga tuttavia sufficiente che i fatti siano dedotti nei loro elementi essenziali, gli eventuali dettagli potendo essere ricavati dal giudice durante l’assunzione della testimonianza, integrando le domande formulate dalla parte direttamente in tale sede.

La giurisprudenza prevalente, peraltro, sarebbe orientata nel senso di ritenere che la prova dedotta senza l’osservanza dei requisiti di cui all’art. 244 c.p.c. sia nulla, ma che tuttavia tale nullità possa essere fatta valere solo dalla controparte, non potendo essere rilevata d’ufficio.

Con specifico riferimento al rito del lavoro, infine, l’appellante, nel richiamarsi alla rilevante giurisprudenza sul tema, ha argomentato come da un lato l’onere di allegazione concerna unicamente i fatti, non le prove, delle quali sarebbe sufficiente la specifica indicazione prevista dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall’onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece andrebbero valutate d’ufficio dal giudice; dall’altro che, qualora nell’atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, la relativa omissione determini mera irregolarità, con facoltà per il giudice di assegnare alla parte un termine perentorio per porne rimedio, nell’esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dall’art. 421 c.p.c., in funzione dell’esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.

5.1. Il motivo è infondato.

Risulta principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. n. 3708/2019; cfr. Cass., 2201/2007; Cass. n. 7508/2007; Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 12292/2011; Cass. n. 1808/2015).

Sotto diverso profilo, risulta corretto quanto affermato da parte appellante relativamente alla non rilevabilità d’ufficio della nullità di una prova testimoniale, quantunque acquisita in giudizio.

Invero, la Suprema Corte ha precisato come, in tema di prova testimoniale, le nullità previste dall’art. 244 c.p.c. siano poste a tutela dell’interesse privato delle parti al corretto svolgimento del processo e non già dell’ordine pubblico processuale, sicché tali nullità non possono essere rilevate d’ufficio, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, anche implicitamente, alla assunzione del mezzo istruttorio abbia prestato acquiescenza (cfr. Cass. n. 21395/2014).

Va tuttavia rilevato come, nonostante l’apparente contraddizione, i suesposti principi si pongano su piani differenti ed affatto sovrapponibili, attenendo il primo alla rilevanza ed ammissibilità della prova, il secondo alla validità del mezzo di prova la cui rilevanza sia già stata oggetto di preliminare valutazione positiva da parte del giudice.

Invero, come precisato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, “l’apprezzamento della rilevanza della prova attiene al potere del giudice di direzione del processo e ha carattere ordinatorio processuale. Alla base vi è l’esigenza di economia processuale di evitare un’attività che, in quanto relativa a mezzo di prova irrilevante, contrasta con esigenze di economia e di ragionevole durata del processo.

La ratio dell’art. 244 cod. proc. civ. va individuata, oltre che nell’esigenza di mettere la controparte in condizione di eccepire l’irrilevanza o l’inammissibilità della prova e di dedurre la prova contraria, nella necessità di consentire al giudice la formulazione del giudizio preliminare di rilevanza. A tale fine è richiesta la specificità nell’indicazione dei fatti: è specifica l’indicazione che consente al giudice di stabilire, in relazione al particolare thema probandum della lite, se i fatti indicati ad oggetto della prova sono rilevanti ai fini della decisione; per contro, non è specifica l’indicazione che non consenta al giudice di formulare questa valutazione.

È appena il caso di rilevare che l’indicazione che soddisfa le esigenze del giudice soddisfa anche quelle della controparte, poiché in capo ad essa nascono l’interesse e il potere di controdedurre in quanto la prova sia dedotta in modo che se ne possa apprezzare la rilevanza.

La sanzione alla mancanza dell’indicazione specifica dei fatti è l’inammissibilità della prova: più esattamente, il giudice non ammette la prova in quanto, non potendone valutare la rilevanza, non può fare altro che dichiararla irrilevante. Trattasi pertanto non dell’inammissibilità conseguente ad una decadenza o ad una regola di validità dell’atto processuale come quella della capacità a testimoniare, ma dell’inammissibilità relativa al preliminare giudizio, rispetto a quello di nullità, di rilevanza stessa del mezzo di prova.

La rilevabilità d’ufficio del difetto di specifica indicazione dei fatti discende dal fatto che tale requisito è imposto anzitutto per consentire al giudice la valutazione sulla rilevanza della prova: solo quando il giudice non ne abbia rilevato la mancanza, ed abbia ammesso la prova, diventa decisivo il comportamento della controparte, che può limitarsi a dedurre la prova contraria oppure eccepire la violazione di regole di validità, quale quella della capacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ.. Mentre la violazione di una regola di validità quale quella dell’art. 246, posta a tutela dell’interesse delle parti, ha carattere relativo ed è rilevabile solo su eccezione di parte (fra le tante Cass. 30 ottobre 2009, n. 23054), l’apprezzamento in ordine alla specifica indicazione dei fatti da provare si colloca su un piano preliminare, in quanto relativo alla rilevanza della prova, e dunque l’eventuale mancanza della specifica indicazione resta rilevabile d’ufficio.

Ciò nell’ambito di quel più generale potere in tema di prova per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; 15 luglio 2009, n. 16499).

Si spiega così la risalente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, mentre le nullità e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall’art. 244 cod. proc. civ. possono essere rilevate solo dalle parti, le quali possono prestarvi acquiescenza con l’esperimento del mezzo di prova, la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, nonostante l’acquiescenza della controparte (Cass. 4 aprile 1980, n. 2231)” (Cass. 1294/2018).

Con particolare riferimento al requisito di specificità, è stato altresì affermato che “l’art. 244 c.p.c., nell’esigere l’indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l’onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria” (Cass. n. 1874/2019).

Ancora, è stato precisato che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa” (Cass. n. 1808/2015).

Orbene, ritiene questa Corte che a tali principi il giudice di prima istanza abbia dato corretta e puntuale applicazione.

Nel caso di specie, invero, l’istanza istruttoria di parte attrice era consistita nella generica elencazione di una serie di soggetti, indicati quali testimoni “sulle circostanze dedotto nel presente ricorso”, in assenza di articolazione di capitoli sui fatti oggetto di dimostrazione, affatto determinati quanto al relativo contenuto e collocazione spazio-temporale.

In altri termini, il contenuto della istanza istruttoria si limitava ad elencare una serie di soggetti da escutere, senza tuttavia dedurre su quali fatti specifici questi ultimi fossero chiamati a deporre.

L’estrema genericità delle circostanze oggetto di richiesta di prova testimoniale (così come esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, peraltro, anche a prescindere dalla intervenuta preclusione processuale, nemmeno oggetto di successiva articolazione) non permette di ritenere soddisfatto il requisito minimo di specificazione poiché, se da un lato non consente al giudice di stabilire, in relazione al thema probandum della lite, se i fatti indicati siano rilevanti ai fini della decisione, dall’altro preclude alla controparte la possibilità di articolazione di prova contraria, limitandone considerevolmente l’attività difensiva, non essendo in alcun modo definito il contesto spazio-temporale in cui si sarebbero verificate le circostanze dedotte.

Del tutto inconferente, infine, deve ritenersi la giurisprudenza citata dalla difesa appellante, non essendo nel caso di specie applicabile il rito lavoro.

6. Quanto al secondo motivo, l’appellante lamenta l’ingiustizia della decisione, in quanto il rigetto della domanda nel merito sarebbe conseguenza del diniego delle prove costituende. Viene a tal proposito lamentata la omessa valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, delle circostanze relative alla paternità morale del neologismo “implantosofia”, benché oggetto di puntuale allegazione.

In particolare, nel riproporre argomentazioni in buona parte sovrapponibili a quanto già dedotto in primo grado, l’appellante ha dedotto: