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Parole chiavi: Nullità, sanità e sanitari, responsabilità professionale, onere della prova, prova in materia civile

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 15/06/2023, n. 17176

E’ onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l’aggravamento della situazione patologica (o l’ insorgenza di nuove patologie) e la condotta del
sanitario. E’ onere dell’altra parte provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’ impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30345/2020 R.G. proposto da:

A.A., B.B., C.C., e D.D., rappresentate e difese dall’Avv. XXX, (p.e.c. indicata: XXX);

contro

Asl n. (Omissis) Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentata e difesa dall’Avv. XXX, (p.e.c. indicata: XXX);

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 945/2020, pubblicata il 30 giugno 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

A.A. nonchè B.B., C.C. e D.D., in proprio e quali eredi (vedova la prima, figlie le altre) di E.E., convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Vasto, l’Asl n. (Omissis) Lanciano-Vasto-Chieti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto nel (Omissis), causalmente correlato all’ ischemia che lo aveva colpito dopo l’ intervento di nefrectomia parziale praticato nel (Omissis) dell’anno precedente per la cura di un tumore: ischemia a sua volta conseguente, secondo le istanti, alla “omissione di accertamenti preoperatori, alla luce delle diverse patologie da cui il E.E. risultava affetto e dei problemi infettivi e

pressori, riscontrati nel giorno precedente l’ intervento, nonchè nell’omessa preventiva esecuzione d interventi di rimozione dell’occlusione vascolare e di stabilizzazione della pressione arteriosa, che ove tempestivamente disposti avrebbero consentito di rilevare la aterosclerosi carotidea che aveva dato origine all’ischemia ed, a catena, a tutte le successive patologie che lo portavano alla morte”.

Con sentenza n. 308/2015 dell’8 luglio 2015, il Tribunale rigettò la domanda avendo escluso – sulla scorta della espletata c.t.u. e sulla base anche della perizia depositata nel procedimento penale svoltosi per i medesimi fatti, concluso con l’archiviazione – profili di incuria, negligenza ed imperizia professionale dei sanitari nel trattamento delle diverse patologie.

Con sentenza n. 945/2020, pubblicata il 30 giugno 2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato sul punto la valutazione del Tribunale ma, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato l’Asl al risarcimento dei danni, iure hereditario pure dedotti dalle istanti, subiti dal congiunto durante il ricovero a causa di una caduta dal letto (tuttavia non influente sul decesso avvenuto mesi dopo).

Con riferimento al tema, l’unico che interessa in questa sede, della responsabilità dei sanitari per il decesso del paziente, la Corte aquilana ha rilevato che:

tanto il c.t.u. nominato in primo grado quanto il consulente nominato in sede di indagini penali dal

P.M. hanno escluso profili di inadempimento colpevole a carico dei sanitari intervenuti nella diagnosi, preparazione, cura e resezione della patologia neoplastica da cui il E.E. risultava affetto, causalmente collegabili alla ischemia che ha colpito il congiunto delle appellanti dopo l’atto chirurgico;

in particolare il consulente tecnico nominato dal P.M. (della cui relazione sono in sentenza riportati testualmente ampi stralci) ha dato risposta alle censure mosse dalla difesa delle appellanti, in modo puntuale, convincente e condivisibile, affrontando i vari profili addotti nell’atto di appello quali ipotetici comportamenti attuabili per scongiurare il rischio di ischemia ed escludendo che essi fossero pretendibili, anche alla luce del complesso quadro clinico da cui E.E. risultava affetto, che rendeva in ogni caso necessario ed urgente procedere alla resezione chirurgica della neoplasia, per evitare il rischio di metastasi;

egli ha osservato che “per quanto attiene all’evento ischemico cerebrale post operatorio e alle sue inevitabili sequele funzionali, psicologiche e comiziali, questo va imputato alla instabilità di placche ateromasiche carotidee, certamente presenti da lunga data, che altra terapia non hanno se non un prolungato trattamento medico con statine e, nel caso di specie, anche una possibile indicazione chirurgica di endoarterectomia che si sarebbe dovuta porre mediante un adeguato studio dei vasi epiaortici effettuato in altra sede e ben prima del riscontro della neoplasia renale, che rappresentava una indicazione resettiva non procrastinabile”;

accertato che ” il quadro clinico di base presentato dal E.E. risultava… molto complesso, aggravato dalla presenza di una malattia neoplastica maligna a carico del rene dx che, se non precocemente trattata, avrebbe portato il paziente ad un esito sicuramente infausto”, ha quindi concluso nel senso che “esaminando… il percorso diagnostico pre-operatorio a cui fu sottoposto il E.E., si può affermare che… siano stati effettuati gli esami e le indagini previste dai protocolli scientifici, tesi a stadiare la malattia, cioè a valutarne l’estensione, scegliere l’approccio chirurgico migliore, valutare le riserve funzionali del paziente”, ribadendo che ” il diabete, la cardiopatia ipertensiva e la lieve insufficienza renale non rappresentano in assoluto, e non rappresentavano nel caso di specie, una controindicazione all’ intervento dinefrectomia parziale non ischemica, intervento peraltro tecnicamente perfettamente effettuato mediante metodica mininvasiva videochirurgica, con ridotto stress per il paziente, coniugando la radicalità oncologica (per le dimensioni e l’ istologia della neoplasia in essere) con il ri Spa rmio di parenchima renale, ancor più necessaria in presenza della lieve insufficienza renale cronica”;

a conclusioni non dissimili è giunto il consulente tecnico nominato nel presente procedimento il quale

ha evidenziato ulteriormente, in risposta alle osservazioni critiche del difensore delle appellanti, i seguenti ulteriori dati significativi: il paziente eseguiva appropriata terapia profilattica per possibili eventi ipercoagulanti; in merito ai valori pressori pre e post operatori non sono stati rilevati elementi di franca patologia ed in ogni caso la visita anestesiologica ha escluso qualsivoglia condizione di rischio per l’ intervento chirurgico che risultava necessario stante la natura neoplastica della neoformazione renale; nel corso dell’ intervento non viene descritta nessuna condizione di sofferenza cardiocircolatoria nè alcuna particolare necessità terapeutica; la rimozione delle placche ateromasiche in carotide avrebbe comportato un grave rischio di trombosi, proprio dell’intervento stesso;

la complessiva valutazione compiuta da ben due consulenti, estranei alle parti in causa, consente dunque di escludere profili di inadempimento a carico del personale della struttura convenuta, nella gestione del trattamento preoperatorio di E.E., (nonchè di quello – diagnostico e curativo – operatorio e postoperatorio – che, comunque, al pari delle dedotte carenze asseritamente riferibili alle annotazioni nella cartella clinica, non sono stati oggetto di specifica allegazione, sotto il profilo della causa petendi, in primo grado, come eccepito dalla appellata nella sua memoria conclusionale, pur trattandosi di questione rilevabile d’ufficio che determina l’ inammissibilità dei relativi motivi) causalmente o concausalmente collegabili al suo decesso, tali da legittimare una tutela risarcitoria delle appellanti;

nè possono trovare accoglimento le censure, formulate dalla difesa delle appellanti in ordine alle attività svolte dal consulente Dott. F.F.:

in rito: in quanto le stesse si risolvono nella denuncia di comportamenti di per sè irrilevanti (quali la richiesta di proroga con successivo celere deposito della c.t.u.), al più poco affabili (come l’aver chiesto alle eredi della vittima chi fosse il soggetto da visitare) o consistenti in meri errori materiali (come l’aver inviato una consulenza riferibile ad altro procedimento… comunque… tutt’altro che simile… a quella poi correttamente depositata e sottoposta al vaglio critico delle parti…), che non determinano alcuna invalidità della c.t.u., essendo stati salvaguardati il diritto al contraddittorio ed alla difesa e comunque non tali da giustificare la revoca del tecnico officiato;

nel merito: in quanto a prescindere dalla sufficienza della stessa c.t.u. elaborata in sede penale (che per come sopra ricordato ben può costituire unica fonte di convincimento) a dar conto dell’ infondatezza di esse, anche il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha adeguatamente risposto ai quesiti postigli.

Avverso tale sentenza A.A., B.B., C.C. e D.D. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’azienda sanitaria intimata, depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano: “errores in iudicando. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relativamente all’onere della prova ex artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la A.S.L. n. (Omissis) non si è onerata della prova negativa; quindi, la inevitabilità e/o imprevedibilità dell’evento ischemico cui è rimasto vittima… E.E., subito dopo l’ intervento dell'(Omissis) e questo specifico onere non potrà essere “surrogato” con una consulenza tecnica” (così testualmente nell’intestazione).

Questi gli argomenti di critica ricavabili dalla successiva illustrazione:

il giudice dell’appello ha aderito acriticamente e pedissequamente alle risultanze della c.t.u. e del c.t. della Procura, senza vagliare le censure “agitate dalle ricorrenti nello scorso grado di giudizio”;

una volta dimostrato il nesso di causalità tra la patologia (l’evento ischemico appena dopo

l’ intervento) e la condotta della struttura sanitaria, è onere della struttura sanitaria dimostrare che l’evento era imprevedibile ed inevitabile, mentre invece le perizie hanno pacificamente detto che l’ischemia è evento possibile e prevedibile;

è del tutto irrilevante il rispetto o meno delle linee guida, in quanto un evento nefasto (l’evento ischemico) che si manifesta dopo l’ intervento chirurgico, fa ritenere, a livello presuntivo, che qualcosa non sia stato eseguito correttamente in sala operatoria durante il detto intervento;

la decisione civile sull’ indennizzo è svincolata da quella penale; i fatti costitutivi della domanda non sono gli stessi del fatto reato, perciò possono essere oggetto di diversa valutazione; i canoni probatori applicabili sono quelli del giudizio civile, anche relativamente al nesso di derivazione causale, essendosi reciso il legale con la fase penale; l’elemento soggettivo dell’ illecito civile è sganciato da quello accertato con diversa finalità in sede penale; si può accertare la colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. anche se in sede penale fosse oggetto di accertamento un reato doloso; la colpa penale e quella civile non coincidono, se non morfologicamente, ai sensi dell’art. 43 c.p., ma differiscono funzionalmente; il titolo di responsabilità può essere oggetto d’ufficio di una diversa qualificazione dei medesimi fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione parte civile; le cause di esclusione della punibilità e le esimenti non producono effetti preclusivi sulla domanda risarcitoria.

Il motivo è inammissibile.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’ inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’ interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007,

3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, ma l’ impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.

Va ricordato che, secondo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, ” in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’ interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell’ interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicchè, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’ inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’ insorgenza di nuove patologie) e la condotta de sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’ impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 11/11/2019, nn. 28991 – 28992; v. anche, in precedenza, Cass. 26/07/2017, n. 18392).

La Corte d’appello si è mossa correttamente nel solco tracciato da tale principio, avendo evidenziato che: da un lato, dalle risultanze degli accertamenti operati, non emerge l’esistenza di un nesso di correlazione causale tra l’ intervento di nefrectomia parziale e l’evento ischemico; dall’altro, soprattutto, che il detto evento ischemico, quand’anche in ipotesi correlabile causalmente all’ intervento, non era comunque prevedibile ed evitabile, avendo entrambi i consulenti escluso che nella fase preparatoria dell’ intervento fossero stati omessi i comportamenti e le attenzioni necessarie, per un paziente nelle condizioni date, per prevenire il connaturato rischio trombotico, con ciò in buona

sostanza esprimendo una valutazione secondo cui un tale rischio costituiva in ogni caso una complicanza inevitabile dell’intervento, comunque improcrastinabile.

La censura mossa con il motivo in esame muove invece da premesse fattuali opposte, postulando, da un lato, l’acquisita dimostrazione di un nesso di causalità tra l’evento ischemico e l’ intervento (il che, come detto, non emerge affatto dalla motivazione della sentenza) e, dall’altro, la prevedibilità ed evitabilità del rischio trombotico.

E’ evidente che, in tal modo, la censura non impinge nel piano della qualificazione giuridica della fattispecie così come accertata in sentenza, ma in quello della ricognizione del fatto e lo fa in termini estranei non solo al paradigma censorio evocato ma anche a quello di cui all’art. 360, n. 5 (neppure richiamato), che come noto consente un sindacato sul punto solo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Del tutto eccentriche, poi, sono le argomentazioni svolte con riferimento all’autonomia e separatezza del giudizio penale e di quello civile, dal momento che la Corte d’appello non attribuisce affatto efficacia vincolante alle valutazioni espresse dal giudice penale, efficacia anzi esplicitamente esclusa, ma si limita a dar rilievo alla consulenza in quella sede svolta, siccome acquisita nel giudizio civile, quale documento valutabile nel contraddittorio delle parti.

Operazione, questa, del tutto legittima nel vigente ordinamento processuale che, improntato al principio del libero convincimento del giudice, consente che la decisione possa fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. e pluribus Cass. n. 25162 del 10/11/2020; n. 517 del 15/01/2020; n. 18025 del 04/07/2019; n. 13229 del 26/06/2015; n. 15714 del 02/07/2010).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano: “errores in procedendo; violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. art. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5; nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione e/o sua manifesta e irriducibile contraddittorietà, per essere motivata quasi esclusivamente per relationem alla sentenza del Tribunale di Vasto ed alle perizie”.

Lamentano che la Corte d’appello si è limitata a trascrivere pedissequamente e senza alcun vaglio critico la perizia disposta dalla Procura della Repubblica di Vasto, senza spiegare perchè era valida la tesi del c.t.u. e non quella del c.t.p..

Il terzo motivo è così rubricato: “errores in iudicando; violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; andava disposta la sostituzione del c.t.u. di prime cure per evidenti ragioni di approssimazione, superficialità e trascuratezza delle attività svolte e dei risultati ottenuti, come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale; sulla motivazione apparente con cui ha rigettato le censure alla c.t.u.”.

Lamentano le ricorrenti che la motivazione con cui la Corte d’appello ha respinto la richiesta di sostituzione del c.t.u. è apparente, poichè “svilisce” tutte le ragioni che ne erano state poste a fondamento, e ciò sebbene la stessa Corte implicitamente ne avesse disatteso le conclusioni, avendo riconosciuto ad esse appellanti il risarcimento del danno derivato dalla caduta dal letto, non considerato dall’ausiliario.

Alle pagg. 13-15 del ricorso è quindi riportato un elenco di undici rilievi critici rivolti al comportamento del consulente ed alla attendibilità e validità delle sue valutazioni.

Si sostiene, in conclusione, che il complesso quadro clinico di base presentato dal paziente, aggravato dalla presenza di una malattia neoplastica maligna a carico del rene destro (non accertata preventivamente), fa presumere che non corrisponde al vero quanto riferito dal c.t.u., ossia che l’evento ischemico post operatorio è stato evento imprevedibile ed inevitabile determinatosi in concomitanza

con l’ intervento chirurgico, giacchè se solo si fossero accertate prima siffatte condizioni (e il dubbio è p i ù che legittimo vista la riferita negligente compilazione degli atti e/o non sempre puntuale annotazione), sicuramente la percentuale di un evento ischemico post operatorio, sarebbe stato di gran lunga inferiore.

Rimarcano che lo stesso ausiliario riferisce di diverse imperfezioni nella documentazione clinica, una negligente compilazione, assieme ad una non puntuale annotazione degli eventi, salvo poi affermare che comunque ciò non potrà essere oggetto di sperequazione, ma nonostante ciò, riesce a ricostruire tutta la vicenda scagionando la A.S.L. n. (Omissis) da qualsiasi responsabilità nella causazione dell’evento morte. Obiettano che, piuttosto, la compilazione e l’annotazione negligenti degli eventi non hanno permesso di conoscere a quali terapie e/o cure (nel loro significato più ampio) sia stato sottoposto il E.E. prima dell’ intervento, con la conseguenza che deve presumersi che alcun approccio preventivo è stato posto in essere al fine di evitare l’episodio ischemico post-operatorio, il quale in buona parte, se non totalmente, ha poi provocato la morte del E.E..

I motivi secondo e terzo, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

E’ anzitutto da evidenziare che, contrariamente a quanto postulato dalle ricorrenti, la Corte d’appello non motiva per relationem alla sentenza di primo grado ma sulla base delle convergenti valutazioni e conclusioni espresse dai consulenti tecnici che si sono occupati del caso, il primo in sede penale, il secondo nel processo civile di primo grado: conclusioni a loro volta poste ad oggetto di diretta e autonoma valutazione da parte dei giudici d’appello e non dunque fatte proprie attraverso un acritico rimando alla identica valutazione già fattane dal primo giudice.

Le ricorrenti affermano di avere contestato con l’appello tali conclusioni essenzialmente con riferimento ai seguenti temi (v. ricorso pagg. 13-15, punti da 4 a 11): improcrastinabilità dell’intervento di nefrectomia parziale; irrilevanza della negligente compilazione e annotazione degli eventi nella fase precedente all’ intervento; insussistenza di una indicazione chirurgica di preventiva endoarterioctomia; insussistenza di un legame scientificamente fondato tra l’ insufficienza multiorgano che ha determinato la morte a distanza di mesi e l’evento ischemico cerebrale registrato subito dopo l’ intervento; mancata registrazione durante l’intervento di una condizione di sofferenza cardiocircolatoria.

Il richiamo di tali contestazioni è però in ultima istanza funzionale non già a dedurne il mancato esame da parte dell’ausiliario bensì a contestarne l’esito valutativo.

E’ del tutto evidente che in tali termini le censure si risolvono nella inammissibile sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

E’ comunque certamente da escludere che le critiche esposte possano valere a prospettare un vizio di motivazione mancante o apparente per avere la Corte prestato adesione alle conclusioni dei consulenti.

Converrà al riguardo rammentare che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sotto il vigore del precedente paradigma di vizio motivazionale, possono al riguardo verificarsi, due ipotesi ed altrettante sottoipotesi:

le conclusioni del c.t.u. non sono contestate in modo specifico dalle parti: in tal caso il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente (v. Cass. n. 23594 del 09/10/2017 ; 19/06/2015, n. 12703; 20/05/2005, n. 10668);

le conclusioni del c.t.u. sono contestate in modo specifico dalle parti; in tal caso occorre distinguere:

le conclusioni del c.t.u. già tengono conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte: in tal caso il giudice di merito, aderendo a tali conclusioni esaurisce l’obbligo della motivazione con l’ indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie

allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 02/02/2015, n. 1815 ; 09/01/2009, n. 282; 24/04/2008, n. 10688; 03/04/2007, n. 8355; 13/09/2000, n. 12080; n. 522 del 22/01/1981);

le conclusioni del c.t.u. non tengono conto dei rilievi dei consulenti di parte: in tal caso il giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. n. 12703 del 2015).

Nella specie non emerge dalla sentenza impugnata, nè dalle trascritte conclusioni della c.t.u., che l’ausiliario non abbia tenuto conto dei rilievi critici del consulente di parte, essendo anzi espressamente affermato il contrario, anche in ricorso, lamentandosi soltanto che le risposte fornite sarebbero inappaganti.

Ciò rende la censura inammissibile, già in relazione ai criteri di valutazione invalsi con riferimento al previgente paradigma del vizio di motivazione.

Come costantemente affermato da questa Corte, invero, la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della c.t.u. non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’ indicazione delle ragioni del detto recepimento, dovendo il ricorrente indicare specificatamente in quale parte la c.t.u. “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (v., in motivazione, Cass. n. 27806 del 2021; 26/07/2017, n. 18391).

A fortiori a tale conclusione deve giungersi in relazione alla vigente disposizione sul vizio motivazionale.

Questa Corte ha già più volte affermato e va qui ribadito che, sulla base della nuova configurazione di tale vizio, secondo la disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, la parte che censuri la decisione in ordine ai profili di recepimento delle conclusioni della c.t.u. non può più riferirsi alle deficienze argomentative in punto di condivisione degli argomenti del consulente ma deve denunciare la circostanza che quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si sia svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti” (v. Cass. 26/07/2017, n. 18391 ; v. anche Cass. 09/07/2019, n. 18328 ; 24/06/2020, n. 12387; 04/06/2021, n. 15604, in motivazione).

A non diversa conclusione deve giungersi anche quanto all’ insistito riferimento alla incompleta annotazione degli eventi nella fase antecedente all’intervento.

Se è vero che la giurisprudenza di questa Corte riconosce alla difettosa tenuta della cartella clinica valore presuntivo (c.d. presunzione giurisprudenziale) nel senso di escludere che essa possa pregiudicare sul piano probatorio il paziente (v. Cass. n. 6209 del 31/03/2016 ), tale rilievo non può tuttavia ad essa attribuirsi nella specie avendo la Corte d’appello motivatamente espresso il proprio giudizio di irrilevanza della circostanza ed essendo giunta a negare l’esistenza di un nesso eziologico o comunque la non imputabilità dell’evento ischemico (e a fortiori della morte avvenuta diversi mesi dopo) alla condotta dei sanitari, non certo in conseguenza del fatto che – a causa di detta negligente annotazione – non fosse stata offerta prova di fatti potenzialmente idonei a condurre a un diverso convincimento.

Deve in proposito ribadirsi che, in tema di responsabilità professionale sanitaria, l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a

provocare il danno (Cass. n. 27561 del 21/11/2017; n. 26428 del 20/11/2020).

E’ appena il caso di segnalare, infine, che, rispetto alle esposte censure, si appalesa eccentrico il riferimento, tra le norme asseritamente violate, all’art. 196 c.p.c..

Varrà in proposito rammentare che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’ indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. ex multis Cass. n. 22799 del 2017; n. 17693 del 2013; n. 20227 del 2010).

Con il quarto motivo le ricorrenti infine denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 40 c.p.”.

Lamentano che la Corte d’appello ha omesso di operare il sollecitato vaglio della sussistenza quantomeno di un concorso causale dei sanitari della A.S.L. (Omissis) Lanciano Vasto Chieti, per la morte di E.E..

Affermano che la Corte avrebbe potuto stabilire “eventualmente anche con criteri equitativi… la diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario” (così testualmente a pag. 23 del ricorso).

Il motivo è inammissibile.

La sua illustrazione si risolve, pressochè per intero (da pag. 19 a pag. 23), nella enunciazione di considerazioni astratte sulla distinzione concettuale tra concorso di cause incidenti sull’evento di danno (c.d. concause di lesioni) e concorso di cause incidenti sulle conseguenze pregiudizievoli dello stesso (c.d. concause di menomazioni).

Senza che sia necessario vagliarne la correttezza (si tratta per vero di affermazioni spesso confuse e contraddittorie) è sufficiente notare che le ricorrenti omettono poi di spiegare che rilevanza tali considerazioni possano avere nel caso concreto ovvero in che consista, alla luce di esse, l’errore denunciato, nemmeno chiaramente indicato in rubrica quanto alla sua tipologia (in essa sovrapponendosi il riferimento, esplicito o implicito, a ben tre diversi e incompatibili vizi cassatori).

E’ appena il caso comunque di osservare che, avendo escluso la Corte d’appello (peraltro conformemente al primo giudice) l’esistenza di un nesso causale tra trattamenti sanitari ed evento di danno e, comunque, l’ imputabilità di questo a responsabilità dei sanitari, cade in radice anche ogni possibilità di ascrivere, in alcuna misura, a questi ultimi le conseguenze pregiudizievoli dell’evento di danno.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2023