
Quando uno dei coniugi ha chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta e i suoi effetti decorrono dalla data della sua proposizione e non dalla data di emissione della sentenza (Cass. 16 novembre 2020 n. 25857, Cass. 19 febbraio 2015 n 3348, Cass. 16 ottobre 2003 n. 15481).
Da quando decorre l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice?
Quando la domanda di mantenimento per i figli viene accolta, i suoi effetti decorrono dalla data in cui è stata proposta e non dal giorno della sentenza. Tra il primo atto e la decisione trascorrono mesi, a volte anni. Quasi mai i conti coincidono con quanto è stato effettivamente versato nel frattempo. Nel Suo caso va esaminato che cosa dispone esattamente l’ordinanza o la sentenza sulla decorrenza e vanno rifatti i calcoli partendo dal giorno corretto. Mi faccia esaminare il provvedimento in consulenza, in studio oppure online, e stabiliamo da quando si conta.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/11/2020, n. 25857
La domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli.
Cass. civ., Sez. VI – 1, 19/02/2015, n. 3348
In tema di separazione o divorzio, nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza.
Alla parte che ha richiesto la corresponsione di un tale assegno deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, non costituendo tale richiesta una domanda nuova.
Cass. civ., Sez. Unite, 16/10/2003, n. 15481
L’obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo. Pertanto, qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l’altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, potendo agire l’altro genitore, in caso d’inosservanza dell’obbligo, per l’attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda, e per il rimborso di quanto dovuto dall’onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore può essere adottato anche d’ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali, e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell’avente diritto.
Ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori: decorrenza assegno di mantenimento
All’atto di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti di prima udienza, il giudice determina la decorrenza dell’assegno, potendola far retroagire alla data della domanda.
In difetto, e fermo restando quanto sopra detto per la sentenza, gli effetti dell’ordinanza decorrono dalla data di sua pubblicazione.
Da quando decorre l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice?
Quando la domanda di mantenimento per i figli viene accolta, i suoi effetti decorrono dalla data in cui è stata proposta e non dal giorno della sentenza. Tra il primo atto e la decisione trascorrono mesi, a volte anni. Quasi mai i conti coincidono con quanto è stato effettivamente versato nel frattempo. Nel Suo caso va esaminato che cosa dispone esattamente l’ordinanza o la sentenza sulla decorrenza e vanno rifatti i calcoli partendo dal giorno corretto. Mi faccia esaminare il provvedimento in consulenza, in studio oppure online, e stabiliamo da quando si conta.
